Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14280/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41468/24 - NICASTRO Carmelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura un'erronea valutazione delle prove quanto ad identificazione del ricorrente; considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure sul piano logico-giuridico, avendo correttamente valorizzato il complesso compendio probatorio costituito, non soltanto dalle immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza, ma anche dall'attività di indagine svolta direttamente dagli operanti (cfr. p. 2 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41468/24 - NICASTRO Carmelo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura un'erronea valutazione delle prove quanto ad identificazione del ricorrente; considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure sul piano logico-giuridico, avendo correttamente valorizzato il complesso compendio probatorio costituito, non soltanto dalle immagini estrapolate dai filmati di videosorveglianza, ma anche dall'attività di indagine svolta direttamente dagli operanti (cfr. p. 2 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 14280/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris