CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 maggio 2019
Cassazione n. 32531/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34873-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. P. [OSCURATO:PERSONA] N. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3231/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 34873 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 3231/2019 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 15 maggio 2019, articolando un solo motivo. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] ingiungeva, con decreto n. 27143/2016, ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare la somma di euro 150.314,52. L'ingiunto proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per infondatezza della pretesa creditoria e per temerarietà della lite. L'[OSCURATO:PERSONA], in via principale, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in subordine, l'accertamento dell'esistenza del credito nei confronti dell'opposto per mancato versamento dei canoni dovuti e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma ingiunta. Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da ordinario a locatizio e assegnava il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione. Con sentenza n. 874/2018 il Tribunale verificato che nessuna delle due parti aveva presentato domanda di mediazione e ritenuto che l'onere di esperimento della mediazione spettasse all'opponente, dichiarava improcedibile l'opposizione. Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA], ritenendo errata l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di prime cure. L'[OSCURATO:PERSONA], costituitasi, deduceva che spettava al debitore ingiunto l'onere di esperimento della mediazione. La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite, confermando che l'onere della mediazione obbligatoria dovesse porsi a carico dell'opponente, in quanto soggetto avente interesse al processo e il potere di iniziare il processo.Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.11 ricorrente assume che la decisione della Corte d'Appello comporti la «Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, in relazione all'articolo 360, primo comma numero 3 c. p.c.». Il ricorso merita accoglimento. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte (18/09/2020, n. 19596), sollecitate dall'ordinanza n. 1874 del 12/07/2019, n. 1874, con cui questa sezione della Corte rimetteva gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, perché valutasse l'opportunità di interpellare le Sezioni Unite proprio sulla questione oggetto dell'odierno ricorso, costituita dalla individuazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria, di chi, fra l'opposto e l'opponente, avesse l'onere, a pena di improcedibilità, di proporre l'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice. La decisione n. 19596/2020, ha fissato il seguente principio di diritto che trova applicazione nella fattispecie per cui è causa: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo». 2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Le conseguenze della mancata instaurazione del procedimento di mediazione, accertata nel giudizio di merito, ricadono sul creditore opposto, sicché va dichiarata improcedibile la domanda di ingiunzione e disposta la revoca del decreto ingiuntivo.3. Va disposta la compensazione delle spese processuali sia dei gradi di merito che del giudizio di legittimità per l'intervento della giurisprudenza determinante ai fini della risoluzione della controversia dopo il deposito del ricorso per cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara improcedibile la domanda di ingiunzione e revoca il decreto ingiuntivo, disponendo la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile, Sottosezione Terza, della Corte di Cassazione in data 24 giugno 2021. Il Pr9sfente