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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29751/2026

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a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 4 marzo 2006, il Tribunale di Monza ha dichiarato lapropria incompetenza territoriale in ordine al delitto di tentata truffa in favore delTribunale di Padova, trasmettendo, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., gli atti aquesta Corte.Evidenzia il Tribunale di Monza che il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] una tentata truffa realizzata mediante telefonata alla persona offesaGian [OSCURATO:PERSONA], indotta in errore attraverso la falsa rappresentazione di undebito derivante dal pagamento di un abbonamento ad una rivista erappresentando di avere i titoli per procedere al pignoramento.

A seguito di taleraggiro, la vittima ha disposto un bonifico bancario in favore dell’imputato, salvopoi revocarlo immediatamente dopo essersi accorta dell’inganno.Dalla documentazione emerge con chiarezza che sia la ricezione dellatelefonata sia l’operazione dispositiva (e la sua revoca) sono avvenute pressol’abitazione della persona offesa, sita in Padova.2.

Il Tribunale di Padova, con sentenza dell’11 ottobre 2022, in ordine a talifatti, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo che nonfosse individuabile con certezza il luogo in cui si era consumata la condottaessendosi la stessa svoltasi esclusivamente per telefono, e la cui localizzazionenon sarebbe certa, elemento indispensabile ai fini dell’applicazione dell’art. 8,ultimo comma cod. proc. pen.

Pertanto, dovendosi far ricorso al criteriosussidiario, di cui all’art. 9, cod. proc. pen., della residenza dell’imputato, ilTribunale di Padova ha declinato la competenza territoriale in favore delTribunale di Monza, appunto luogo di residenza dell’imputato.3.

Secondo il Tribunale di Monza la competenza spetterebbe al Tribunale diPadova costituendo questo il luogo in cui la vittima ha compiuto l’atto dispositivopatrimoniale e rappresenta il luogo in cui si è realizzato “l’ultimo atto diretto acommettere il delitto”, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen.

Non sarebbe, dunque, illuogo in cui avviene la telefonata, quello rilevante bensì l’ordine di bonificoeffettuato dalla persona offesa, sebbene successivamente revocato.

Questo atto,determinato dall’induzione in errore, si inserisce nella struttura del tentativo e nesegna il momento rilevante ai fini della competenza.Il giudice evidenzia inoltre che non si tratta di una situazione assimilabilealle ricariche di carte prepagate, nelle quali il profitto per l’agente si realizzaimmediatamente, ma di un bonifico bancario ordinario, suscettibile di revoca equindi privo di effetti patrimoniali immediati.Proprio per questo, la fattispecie integra un tentativo e consente di applicareil criterio previsto dall’art. 8, comma 4, c.p.p., che individua la competenza nelluogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il reato.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di PadovaCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto di competenza,in quanto ricorre una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto,formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento,che non appare risolvibile senza l'intervento della Corte di Cassazione.2.

Trattandosi di truffa arrestatasi allo stadio del tentativo, non avendol’imputato mai conseguito il profitto per aver la persona offesa immediatamenterevocato la disposizione patrimoniale, la competenza per territorio, in forza delcriterio stabilito dall’art. 8, comma 4, cod. proc. pen. - a tenore del quale «[S]esi tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è statocompiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto»), va individuata nel luogodi compimento di tale ultimo atto diretto a commettere il delitto che, nel caso dispecie, è il luogo in cui la vittima ha ricevuto la telefonata sulla propria utenzafissa, ovvero presso l’abitazione sita in Padova, ciò in quanto la condottaingannevole realizzata mediante la telefonata persegue il suo risultato induttivosolo in quanto ricevuta.Infatti, come affermato in motivazione da Sez. 2, n. 39151 del 11/10/2011,Carovilla, Rv. 251487 – 01, in ordine alla individuazione del locus commissidelicti in relazione al delitto di tentata truffa aggravata dal conseguimento dierogazioni pubbliche - «nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosaha natura chiaramente ricettizia, nel senso che acquista rilievo penale soloquando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo inquel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore».Più in generale, può affermarsi che in relazione al caso di specie trovanoapplicazione i principi elaborati da questa Corte in tema di competenzaterritoriale con riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 642 cod. pen.,secondo cui la dichiarazione ingannevole è destinata a produrre effetto solo nelmomento in cui giunge a conoscenza del titolare del diritto patrimoniale che siintende ledere.Al riguardo, questa Corte ha infatti affermato che «il falso di cui all'art. 642cod. pen. [è] un atto unilaterale necessariamente recettizio, in quanto destinatoa produrre effetto solo nel momento in cui giunge a conoscenza o comunqueall'indirizzo della compagnia, involgendo la sfera giuridica della persona offesapotenzialmente lesa dalla condotta fraudolenta, poiché titolare del dirittopatrimoniale compromesso tutelato dalla norma incriminatrice.

L'anticipazionedella punibilità dovuta alla ricostruzione della fattispecie quale reato di pericolonon può, infatti, prescindere da una verifica dell'idoneità della condotta amettere in pericolo il bene protetto, altrimenti finendosi per punire l'intenzione eciò contrasterebbe con il principio di offensività.

Si tratta pur sempre di un'ipotesidi truffa e di un delitto che offende il patrimonio, in cui la falsità è destinata adindurre in errore la compagnia (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284798 – 01, Sez. 2, n. 25967 del 16/07/2020, Rusciello, nonmass.).Alla luce dei principi enunciati, va quindi dichiarata la competenza territorialedel Tribunale di Padova, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 4 marzo 2006, il Tribunale di Monza ha dichiarato lapropria incompetenza territoriale in ordine al delitto di tentata truffa in favore delTribunale di Padova, trasmettendo, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., gli atti aquesta Corte.Evidenzia il Tribunale di Monza che il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] una tentata truffa realizzata mediante telefonata alla persona offesaGian [OSCURATO:PERSONA], indotta in errore attraverso la falsa rappresentazione di undebito derivante dal pagamento di un abbonamento ad una rivista erappresentando di avere i titoli per procedere al pignoramento. A seguito di taleraggiro, la vittima ha disposto un bonifico bancario in favore dell’imputato, salvopoi revocarlo immediatamente dopo essersi accorta dell’inganno.Dalla documentazione emerge con chiarezza che sia la ricezione dellatelefonata sia l’operazione dispositiva (e la sua revoca) sono avvenute pressol’abitazione della persona offesa, sita in Padova.2. Il Tribunale di Padova, con sentenza dell’11 ottobre 2022, in ordine a talifatti, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo che nonfosse individuabile con certezza il luogo in cui si era consumata la condottaessendosi la stessa svoltasi esclusivamente per telefono, e la cui localizzazionenon sarebbe certa, elemento indispensabile ai fini dell’applicazione dell’art. 8,ultimo comma cod. proc. pen. Pertanto, dovendosi far ricorso al criteriosussidiario, di cui all’art. 9, cod. proc. pen., della residenza dell’imputato, ilTribunale di Padova ha declinato la competenza territoriale in favore delTribunale di Monza, appunto luogo di residenza dell’imputato.3. Secondo il Tribunale di Monza la competenza spetterebbe al Tribunale diPadova costituendo questo il luogo in cui la vittima ha compiuto l’atto dispositivopatrimoniale e rappresenta il luogo in cui si è realizzato “l’ultimo atto diretto acommettere il delitto”, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen. Non sarebbe, dunque, illuogo in cui avviene la telefonata, quello rilevante bensì l’ordine di bonificoeffettuato dalla persona offesa, sebbene successivamente revocato. Questo atto,determinato dall’induzione in errore, si inserisce nella struttura del tentativo e nesegna il momento rilevante ai fini della competenza.Il giudice evidenzia inoltre che non si tratta di una situazione assimilabilealle ricariche di carte prepagate, nelle quali il profitto per l’agente si realizzaimmediatamente, ma di un bonifico bancario ordinario, suscettibile di revoca equindi privo di effetti patrimoniali immediati.Proprio per questo, la fattispecie integra un tentativo e consente di applicareil criterio previsto dall’art. 8, comma 4, c.p.p., che individua la competenza nelluogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il reato.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di PadovaCONSIDERATO IN DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto di competenza,in quanto ricorre una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto,formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento,che non appare risolvibile senza l'intervento della Corte di Cassazione.2. Trattandosi di truffa arrestatasi allo stadio del tentativo, non avendol’imputato mai conseguito il profitto per aver la persona offesa immediatamenterevocato la disposizione patrimoniale, la competenza per territorio, in forza delcriterio stabilito dall’art. 8, comma 4, cod. proc. pen. - a tenore del quale «[S]esi tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è statocompiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto»), va individuata nel luogodi compimento di tale ultimo atto diretto a commettere il delitto che, nel caso dispecie, è il luogo in cui la vittima ha ricevuto la telefonata sulla propria utenzafissa, ovvero presso l’abitazione sita in Padova, ciò in quanto la condottaingannevole realizzata mediante la telefonata persegue il suo risultato induttivosolo in quanto ricevuta.Infatti, come affermato in motivazione da Sez. 2, n. 39151 del 11/10/2011,Carovilla, Rv. 251487 – 01, in ordine alla individuazione del locus commissidelicti in relazione al delitto di tentata truffa aggravata dal conseguimento dierogazioni pubbliche - «nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosaha natura chiaramente ricettizia, nel senso che acquista rilievo penale soloquando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo inquel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore».Più in generale, può affermarsi che in relazione al caso di specie trovanoapplicazione i principi elaborati da questa Corte in tema di competenzaterritoriale con riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 642 cod. pen.,secondo cui la dichiarazione ingannevole è destinata a produrre effetto solo nelmomento in cui giunge a conoscenza del titolare del diritto patrimoniale che siintende ledere.Al riguardo, questa Corte ha infatti affermato che «il falso di cui all'art. 642cod. pen. [è] un atto unilaterale necessariamente recettizio, in quanto destinatoa produrre effetto solo nel momento in cui giunge a conoscenza o comunqueall'indirizzo della compagnia, involgendo la sfera giuridica della persona offesapotenzialmente lesa dalla condotta fraudolenta, poiché titolare del dirittopatrimoniale compromesso tutelato dalla norma incriminatrice. L'anticipazionedella punibilità dovuta alla ricostruzione della fattispecie quale reato di pericolonon può, infatti, prescindere da una verifica dell'idoneità della condotta amettere in pericolo il bene protetto, altrimenti finendosi per punire l'intenzione eciò contrasterebbe con il principio di offensività. Si tratta pur sempre di un'ipotesidi truffa e di un delitto che offende il patrimonio, in cui la falsità è destinata adindurre in errore la compagnia (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284798 – 01, Sez. 2, n. 25967 del 16/07/2020, Rusciello, nonmass.).Alla luce dei principi enunciati, va quindi dichiarata la competenza territorialedel Tribunale di Padova, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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