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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11770/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 30/6/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 12/10/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che più correttamente la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il reato di cui al capo A) in quello di furto con strappo, in quanto la violenza è stata esercitata sul bene sottratto, piuttosto che sulla persona offesa; che la sentenza non specifica in cosa si sarebbe concretizzata la minaccia che ha preceduto lo spintone.2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Rileva all'uopo che i giudici di appello non specificano in cosa sarebbero consistiti i danni ulteriori subiti dalla persona offesa; che il danno pari a cento euro deve essere considerato di speciale tenuità. 2.2 Con il terzo motivo censura la violazione e l'erronea applicazione dell'art.337 cod. pen., evidenziando che la mera resistenza passiva e la successiva fuga non consentono di ritenere configurata la violenza richiesta dalla norma incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo ed il terzo motivo - relativi rispettivamente alla riqualificazione del reato di cui al capo A) ed alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B) - non sono consentiti perché aspecifici, atteso che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che, con riferimento al primo profilo, ha evidenziato che la violenza è consistita nello spintonare la persona offesa per impossessarsi del denaro, dunque, non è stata esercitata sulla res e, con riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale, ha valorizzato la carica violenta della condotta criminosa, che non si è limitata ad una resistenza passiva, ma si è estrinsecata in spintoni agli agenti operanti che stavano procedendo al controllo ed alla sua identificazione.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato.

Si osserva in proposito che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, non solo in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato, ma anche con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Dunque, le ragioni del mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante si rinvengono nella lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di merito, da cui emerge che non è stato ritenuto il danno di speciale tenuità, non solo in ragione dell'entità della somma di denaro sottratta, ma anche in considerazione degli ulteriori danni morali subiti dalla persona offesa in termini di turbamento seguito alla rapina.

Tale percorso argomentativo, riguardando una valutazione in fatto che è immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 30/6/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 12/10/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che più correttamente la Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il reato di cui al capo A) in quello di furto con strappo, in quanto la violenza è stata esercitata sul bene sottratto, piuttosto che sulla persona offesa; che la sentenza non specifica in cosa si sarebbe concretizzata la minaccia che ha preceduto lo spintone.2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva all'uopo che i giudici di appello non specificano in cosa sarebbero consistiti i danni ulteriori subiti dalla persona offesa; che il danno pari a cento euro deve essere considerato di speciale tenuità. 2.2 Con il terzo motivo censura la violazione e l'erronea applicazione dell'art.337 cod. pen., evidenziando che la mera resistenza passiva e la successiva fuga non consentono di ritenere configurata la violenza richiesta dalla norma incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo ed il terzo motivo - relativi rispettivamente alla riqualificazione del reato di cui al capo A) ed alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B) - non sono consentiti perché aspecifici, atteso che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che, con riferimento al primo profilo, ha evidenziato che la violenza è consistita nello spintonare la persona offesa per impossessarsi del denaro, dunque, non è stata esercitata sulla res e, con riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale, ha valorizzato la carica violenta della condotta criminosa, che non si è limitata ad una resistenza passiva, ma si è estrinsecata in spintoni agli agenti operanti che stavano procedendo al controllo ed alla sua identificazione. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato. Si osserva in proposito che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, non solo in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato, ma anche con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Dunque, le ragioni del mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante si rinvengono nella lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di merito, da cui emerge che non è stato ritenuto il danno di speciale tenuità, non solo in ragione dell'entità della somma di denaro sottratta, ma anche in considerazione degli ulteriori danni morali subiti dalla persona offesa in termini di turbamento seguito alla rapina. Tale percorso argomentativo, riguardando una valutazione in fatto che è immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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