CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 18567/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Terni - per aver concesso, quanto al capo 14), l'attenuante ex art. 648 cpv cod. pen. e ritenuto più grave il reato di cui al capo 7) -, ha ridotto la pena e confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per numerosi reati di furto, anche nella forma tentata e per il reato di ricettazione. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento apportato ai sensi dell'art. 81 cpv cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente (p. 3) dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la pena base già indicata dal Giudice di primo grado. La sentenza impugnata si appalesa, pertanto, immune dalle censure sollevate. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente