Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09439/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e- controricorrente -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- intimato -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -[OSCURATO:PERSONA].- intimato -Numero registro generale 11074/2021Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 9439/2026Data pubblicazione 14/04/2026- intimato -avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari depositata l’11 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111,settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari,depositata l’11 marzo 2021, che ha dichiarato l’inammissibilità delricorso avanzato ex artt. 669 decies e 669 duodecies cod. proc. civ. perla revoca e/o modifica dei provvedimenti di sequestro conservativodisposto ai suoi danni in ragione della sua incompetenza funzionale;- il ricorso è affidato a un unico motivo;- resiste con controricorso Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l. in concordato preventivo;- nessuno degli altri soggetti intimati spiega alcuna difesa;- con nota del 12 novembre 2025 il ricorrente rinuncia al ricorso,chiedendo dichiararsi la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità;- la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- in considerazione della ritualità della rinuncia al ricorso va dichiaratal’estinzione del giudizio;- le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaparte che vi ha dato causa, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod.proc. civ., attesa la mancata accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, la quale, anzi, si è espressamente opposta allarichiesta compensazione delle stesse;- non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamentodel cd.

«doppio contributo unificato», poiché tale misura si applica aiNumero registro generale 11074/2021Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 9439/2026Data pubblicazione 14/04/2026soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, qualequello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023,n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e- controricorrente -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- intimato -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -[OSCURATO:PERSONA].- intimato -Numero registro generale 11074/2021Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 9439/2026Data pubblicazione 14/04/2026- intimato -avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari depositata l’11 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111,settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari,depositata l’11 marzo 2021, che ha dichiarato l’inammissibilità delricorso avanzato ex artt. 669 decies e 669 duodecies cod. proc. civ. perla revoca e/o modifica dei provvedimenti di sequestro conservativodisposto ai suoi danni in ragione della sua incompetenza funzionale;- il ricorso è affidato a un unico motivo;- resiste con controricorso Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l. in concordato preventivo;- nessuno degli altri soggetti intimati spiega alcuna difesa;- con nota del 12 novembre 2025 il ricorrente rinuncia al ricorso,chiedendo dichiararsi la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità;- la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- in considerazione della ritualità della rinuncia al ricorso va dichiaratal’estinzione del giudizio;- le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaparte che vi ha dato causa, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod.proc. civ., attesa la mancata accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, la quale, anzi, si è espressamente opposta allarichiesta compensazione delle stesse;- non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamentodel cd. «doppio contributo unificato», poiché tale misura si applica aiNumero registro generale 11074/2021Numero sezionale 101/2026Numero di raccolta generale 9439/2026Data pubblicazione 14/04/2026soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, qualequello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023,n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09439/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris