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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09779/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata.

Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vorrebbe pervenire ad una differente valutazione nel merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Catania ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dando rilievo, con riferimento alla determinazione della pena, sia alla gravità del fatto che alla personalità dell'imputato (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato) e, con riguardo alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., al contesto in cui veniva posto in essere - dal prevenuto - il fatto illecito contestato (vale a dire mentre egli stava espiando una pena con una misura alternativa alla detenzione) quale indice della di lui pericolosità sociale; Ritenuto, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vorrebbe pervenire ad una differente valutazione nel merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Catania ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dando rilievo, con riferimento alla determinazione della pena, sia alla gravità del fatto che alla personalità dell'imputato (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato) e, con riguardo alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., al contesto in cui veniva posto in essere - dal prevenuto - il fatto illecito contestato (vale a dire mentre egli stava espiando una pena con una misura alternativa alla detenzione) quale indice della di lui pericolosità sociale; Ritenuto, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 febbraio
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