CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 10532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27453-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto [OSCURATO:PERSONA].G.N.27453/2017 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 305/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/05/2017 R.G.N. 1195/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza dell’8 maggio 2017, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Messina e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Torregrotta, alle cui dipendenze il Lomeo prestava servizio quale comandante dei vigili urbani, domanda avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15 irrogata al medesimo per aver egli consentito l’accesso agli operatori del mercato senza previa esibizione della prova di essere in regola con il pagamento della tassa sull’occupazione del posto;- che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima la sanzione, tanto sotto il profilo formale, per essere stata questa irrogata dal segretario comunale, la cui terzietà non è da porsi in dubbio, neppure a fronte dei “gravi motivi di inimicizia” posti dal Lomeo a base della proposta istanza di ricusazione e per risultare la sanzione stessa tempestiva risultando irrogata nel previsto termine di 120 giorni dalla comunicazione dell’infrazione al responsabile della struttura, tenuto conto della sospensione dei termini dovuti alla proposta ricusazione, quanto sotto il profilo sostanziale, sussistendo nella sua oggettività la condotta addebitata e non trovando idonea giustificazione la mancata esecuzione delle direttive ricevute, così da connotare il comportamento in termini di gravità e da indurre a considerare la sanzione irrogata a quella proporzionata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Lomeo, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Torregrotta; -che il Comune controricorrente ha poi depositato memoria;CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in punto tempestività dell’irrogazione della sanzione, assumendo l’erroneità del ritenuto effetto sospensivo del termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare e così l’avvenuto superamento nella specie di quel termine massimo; - che nel secondo motivo la medesima censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001 è sollevata sotto il profilo del difetto di imparzialità del segretario comunale nel suo ruolo di incaricato della definizione del procedimento disciplinare, eccezione il cui rigetto da parte della Corte territoriale il ricorrente afferma essere superficialmente motivato, non essendo stato adeguatamente considerato il diverso ruolo in precedenza svolto dallo stesso segretario comunale quale soggetto reiteratamente richiesto di intervenire per richiamare il ricorrente ai propri doveri; - che con il terzo motivo la medesima statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta imparzialità del segretario comunale è censuratacon riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver la Corte medesima mancato di considerare gli atti attestanti il reiterato intervento del segretario comunale su sollecitazione dell’amministrazione perché il ricorrentedesse esecuzione alle direttive ricevute; - che, con il quarto motivo, denunciando il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione, ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione di quanto eccepito in ordine all’inconfigurabilità nella specie dell’aggravante della causazione di un danno grave; - che il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 24116/2022), secondo cui la ricusazione esplica efficacia sospensiva riguardo al termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente tempestività della sanzione, irrogata, tenuto conto dei quattro giorni di sospensione per la ricusazione, in anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine; - che, di contro, inammissibili risultano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, attesoche, nel fondarsi entrambi sulla duplicità del ruolo rivestito nella vicenda dal segretario comunale, di soggetto chiamato dall’amministrazione a sollecitare il ricorrente all’osservanza delle direttive impartite e di incaricato della gestione e definizione del procedimento disciplinare, duplicità attestata dalla documentazione prodotta attinente ai richiami dal segretario indirizzati al ricorrente, si risolvono nella confutazione della valutazione a riguardo operata dalla Corte territoriale che, nel suo libero apprezzamento in questa sede non sindacabile, ha ritenuto il ruolo iniziale assunto in funzione del compito proprio di assicurare la conformità dell’azione amministrativa alla legge, agli statuti ed ai regolamenti tale da non potersi leggere come espressione di grave inimicizia tale da incidere sull’esercizio imparziale del ruolo poi affidatogli in relazione al procedimento disciplinare; - che parimenti inammissibile si rivela il quarto motivo risolvendosi anche questo nella mera confutazione dell’esito del giudizio di proporzionalità della sanzione viceversa adeguatamente e pertanto insindacabilmente valutata dalla Corte territoriale in relazione al parametro della gravità, apprezzato con riferimento al profilo indubbiamente rilevante della vanificazione del fine della garanzia di esazione della tassa cui la direttiva era preordinata; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo