CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione della ricorrente quale autrice del fatto - è manifestamente infondato poiché non tiene conto della solida ed univoca esegesi di questa Corte, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (ex multis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908); nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato plurimi ulteriori elementi da cui ricavare l'individuazione della ricorrente quale autrice del furto. 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, risultando anche aspecifiche. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara in P.Q.M