Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 02591/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.18624/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio al Lungotevere dei Mellini n.7 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], intimato [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. inclusa negli elenchi ex art. 8 D.P.R. 571/1982,chiedeva che fosse ingiunto al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di Euro 76.905,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001 calcolati sulla sorte capitale dal 31° giorno successivo alla ricezione delle richieste di pagamento, a titolo di OGGETTO: indennità di custodia di beni sequestrati – interessiex art. 5 d.lgs.231/2002 R.G.18624/2022 C.C. 24-1-2024 compenso per trasporto e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo tra il 2006 e il 2009.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso in conformità alla domanda propose opposizione il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di Roma con sentenza n. 24559/2018 accolse parzialmente, condannando il Ministero a pagare Euro 48.711,63 per capitale ed Euro 10.716,55 per iva, con gli interessi al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2002 dal trentunesimo giorno successivo alle richieste di pagamento pervenute alle Prefettura di Roma il 20-5-2013, come riportato nei decreti di liquidazione.

Propose appello il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello di Romaha parzialmente accolto con sentenza n. 192/2022 pubblicata il 13-1-2022, con esclusivo riguardo agli interessi, che ha riconosciuto nell’entità degli interessi legali previsti dal codice civile e non nell’entità degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di unico motiv o .

Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimat o .

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettere A e B, del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la debenza degli interessi commerciali richiamando il precedente di Cass. 208/2020, riguardante fattispecie diversa e non sovrapponibile.

Evidenzia che il custode ex art. 8 d.p.r. 571/1982 non è ausiliario del giudice e vanta il diritto al compenso, determinato dalla Prefettura competente e non in base al [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia, in forza del contratto di custodia che si perfeziona dalla data del verbale di affidamento del singolo reperto; quindi sostiene che la prestazione di custodia sia l’oggetto del contratto perfezionatosi tra un imprenditore e una [OSCURATO:PERSONA] che agisce iure privatorum. 2.Rileva la Corteche l a question e post a dal ricorso, con riguardo alla definizione quale transazione commerciale ex art. 2 d.lgs. 9 ottobre 2002n. 231 del rapporto con il custode nominato ai sensi del d.P.R. 29-7-1982 n. 571, giustifica la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.18624/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio al Lungotevere dei Mellini n.7 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], intimato [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. inclusa negli elenchi ex art. 8 D.P.R. 571/1982,chiedeva che fosse ingiunto al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di Euro 76.905,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001 calcolati sulla sorte capitale dal 31° giorno successivo alla ricezione delle richieste di pagamento, a titolo di OGGETTO: indennità di custodia di beni sequestrati – interessiex art. 5 d.lgs.231/2002 R.G.18624/2022 C.C. 24-1-2024 compenso per trasporto e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo tra il 2006 e il 2009. Avverso il decreto ingiuntivo emesso in conformità alla domanda propose opposizione il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di Roma con sentenza n. 24559/2018 accolse parzialmente, condannando il Ministero a pagare Euro 48.711,63 per capitale ed Euro 10.716,55 per iva, con gli interessi al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2002 dal trentunesimo giorno successivo alle richieste di pagamento pervenute alle Prefettura di Roma il 20-5-2013, come riportato nei decreti di liquidazione. Propose appello il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], che la Corte d’appello di Romaha parzialmente accolto con sentenza n. 192/2022 pubblicata il 13-1-2022, con esclusivo riguardo agli interessi, che ha riconosciuto nell’entità degli interessi legali previsti dal codice civile e non nell’entità degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di unico motiv o . Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimat o . Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettere A e B, del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la debenza degli interessi commerciali richiamando il precedente di Cass. 208/2020, riguardante fattispecie diversa e non sovrapponibile. Evidenzia che il custode ex art. 8 d.p.r. 571/1982 non è ausiliario del giudice e vanta il diritto al compenso, determinato dalla Prefettura competente e non in base al [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia, in forza del contratto di custodia che si perfeziona dalla data del verbale di affidamento del singolo reperto; quindi sostiene che la prestazione di custodia sia l’oggetto del contratto perfezionatosi tra un imprenditore e una [OSCURATO:PERSONA] che agisce iure privatorum. 2.Rileva la Corteche l a question e post a dal ricorso, con riguardo alla definizione quale transazione commerciale ex art. 2 d.lgs. 9 ottobre 2002n. 231 del rapporto con il custode nominato ai sensi del d.P.R. 29-7-1982 n. 571, giustifica la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
Decreto Cassazione n. 02591/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris