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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00975/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CPORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita le relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza del 15 marzo 2024, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Bologna in data 8 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 3, del d. lgs. 159 del 2011, e condannato alla pena di gionri venti di arresto.

Con l’unico motivo dedotto, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell’art. 133 cod. pen., e violazione dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., lamentando un vizio motivazionale con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si fonda su motivo non consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente da adeguato esame delle deduzioni difensive e da non illogica motivazione, che illustra come la pena sia stata irrogata nel minimo edittale e ridotta nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CPORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita le relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza del 15 marzo 2024, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Bologna in data 8 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 3, del d. lgs. 159 del 2011, e condannato alla pena di gionri venti di arresto. Con l’unico motivo dedotto, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell’art. 133 cod. pen., e violazione dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., lamentando un vizio motivazionale con riferimento alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si fonda su motivo non consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente da adeguato esame delle deduzioni difensive e da non illogica motivazione, che illustra come la pena sia stata irrogata nel minimo edittale e ridotta nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00975/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris