CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 49322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 05/04/2022; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta morte dell'imputata, ma ha confermato la confisca, disposta - ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.- per il reato di peculato e fino all'ammontare di 147.000 euro, dell'immobile sito a Ceprano, in via dei Quarti n. 8, intestato a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], assolto dal delitto di riciclaggio all'esito del giudizio di primo grado.L'immobile costituirebbe surrogato del profitto del reato di peculato, per essere stato acquistato con il denaro proveniente dalle illecite appropriazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte avrebbe errato nel ritenere che con l'atto di appello proposto nell'interesse di Canni non fossero stati dedotti motivi relativi alla responsabilità dell'imputata quanto, piuttosto, solo questioni riguardanti la corretta qualificazione giuridica del fatto; si assume, invece, che erano state dedotte questioni riguardanti la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica all'imputata del verbale dell'udienza contenente la modifica della imputazione dell'originario reato di truffa in quello di peculato. Il Tribunale aveva erroneamente rigettato la questione di nullità sul presupposto che non vi fosse stata una modifica del fatto e, dunque, nessuna notifica del verbale di udienza avrebbe dovuto essere compiuta; il processo, si argomenta, sarebbe proseguito senza che l'imputata - assente- avesse mai ricevuto la notifica del verbale contenente la modifica della imputazione. La Corte di appello, a cui era stata dedotta la questione, non avrebbe motivato alcunchè e, si evidenzia, il motivo relativo alla diversa qualificazione del fatto era subordinato a quello inerente la nullità della sentenza. Si aggiunge che il fatto sarebbe comunque riconducibile al delitto di truffa, atteso che il possesso e la disponibilità del denaro sarebbe stato conseguito da Canni con una condotta decettiva; il lavoro di impiegata postale avrebbe costituito l'occasione per truffare i clienti e impossessarsi del denaro. Sotto ulteriore profilo la Corte avrebbe omesso di esaminare il motivo di impugnazione relativo alla incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino in favore di quello di Frosinone, dove sarebbe stato commesso il più grave originario reato di riciclaggio, connesso con quello di truffa, poi riqualificato quest'ultimo in quello di peculato. Sostiene il ricorrente che l'omesso esame degli indicati motivi di appello renderebbe nulla la sentenza nel punto relativo alla confisca che, così si era fatto rilevare in appello, sarebbe derivante da un sequestro disposto per il reato di riciclaggio, da cui, come detto, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto; l'assoluzione, dunque, precluderebbe la confisca, in assenza di una sentenza di condanna. Si aggiunge che, in ragione della morte dell'imputata, non poteva comunque essere disposta la confisca per equivalente dell'immobile, attesa la sua natura sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura dell'atto di appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], emerge come fossero state devolute molteplici questioni. Nell'interesse della sola Canni era stata devoluta: a) una questione di competenza territoriale per connessione; b) una questione di nullità, relativa dall'omessa notifica del verbale dell'udienza del 12 luglio 2018 in cui il fatto era stato riqualificato da truffa in peculato (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado); c) una questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto essere ricondotto al reato di truffa. Nell'interesse di Canni e [OSCURATO:PERSONA] era stata inoltre devoluta anche la questione relativa alla revoca della confisca dell'immobile indicato; si evidenziava che [OSCURATO:PERSONA], da una parte, fosse stato assolto dal reato di riciclaggio a lui contestato e, dall'altra, fosse terzo estraneo rispetto al reato attribuito alla di lui madre; si era ancora dedotto che non vi fosse la prova che l'immobile fosse stato acquistato con il denaro derivante dalle appropriazioni della Canni. 3. In tale contesto, la Corte di appello ha ritenuto di confermare il punto della sentenza relativo alla confisca sul presupposto che: a) nell'atto di appello non vi fossero "motivi inerenti alla sussistenza dei reati e alla responsabilità dell'imputata, quanto, piuttosto alla diversa qualificazione giuridica delle condotte" (così testualmente a pag. 1 della sentenza); b) che l'immobile costituisse surrogato del profitto di peculato; c) Benedetti non potesse essere considerato soggetto terzo estraneo al reato. 4. Dunque una sentenza con cui è stata implicitamente confermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato - in ragione del quale poi è stata confermata la confisca disposta dal Tribunale dell'immobile intestato al ricorrente - senza tuttavia fornire risposta alle altre questioni dedotte, che, se fondate, avrebbero travolto il giudizio di responsabilità penale. La sentenza, in particolare, è silente sia sulla questione di competenza che su quella relativa alla nullità della sentenza di primo grado a causa della omessa notifica alla imputata del verbale di udienza contenente la "modifica" della imputazione. Si tratta di questione che, se fondate, avrebbero precluso alla Corte di confermare il giudizio implicito di responsabilità posto a fondamento della conferma della ablazione dell'immobile. Né, sotto altro profilo, appare conferente il richiamo - operato in maniera obiettivamente sincopata dalla Corte - ai principi affermati da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434, secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, 3 '<),_. n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. Si tratta di un principio affermato in relazione ad un'altra causa estintiva del reato, quale la prescrizione, in cui le Sezioni unite hanno chiarito come la possibilità di disporre ai sensi delle norme indicate la confisca del prezzo o del profitto del reato è subordinata alle concorrenti condizioni che si tratti di confisca diretta e che vi sia stata un precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato. Un accertamento, quello richiesto dalle Sezioni unite, da compiere dalla Corte di appello all'esito di un contraddittorio pieno, non sincopato, in cui la parte ha il diritto di partecipare senza limiti al fine di contestare il giudizio di responsabilità e i presupposti della ablazione nonostante l'estinzione del reato per prescrizione. Nel caso di specie, i principi affermati in relazione alla possibilità di confermare la confisca anche in relazione ad un reato estinto per prescrizione non paiono esattamente sovrapponibili al caso di specie; dalla stessa sentenza - emessa in camera di consiglio- emerge chiaramente che, al momento della decisione, l'imputata era già deceduta, sicchè non è nemmeno chiaro come sia stato celebrato il giudizio di appello, come la Corte abbia costituito le parti, come e da chi siano state formulate le conclusioni, come si sia proseguito il rapporto processuale fino al momento della decisione. Una sentenza che non si confronta con i motivi di appello, che non chiarisce come le prerogative difensive siano state garantite e che conferma in modo viziato la statuizione della confisca. 5. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte di appello, verificherà se ed in che termini, applicando i principi indicati, sia possibile confermare la disposta confisca. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezi