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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08943/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r 01 lín Rilevato che SHULLANI Acirldry - imputato del reato continuato di illecito acquisto e rivendita a terzi di diversi chilogrammi di eroina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna (ritenuta la continuazione con altri reati irrevocabilmente giudicati), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna sulla base della sola confessione dell'imputato, e alla eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia generico e comunque manifestamente infondato, avuto riguardo al fatto che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi al richiamo delle sole dichiarazioni confessorie del ricorrente (peraltro dettagliate, anche quanto all'individuazione degli altri soggetti coinvolti e del ruolo da costoro ricoperto), si è soffermata sugli elementi di riscontro (risultanze della memoria dei cellulari dello SHULLANI e degli altri, veicoli utilizzati, frequentazioni ecc.); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, non essendosi la difesa confrontata con la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 81 cod. pen., che impone, in caso di riconoscimento della recidiva qualificata (come nel caso di specie), un aumento minimo a titolo di continuazione nella misura quantificata dalla Corte territoriale ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in pxrrna, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r 01 lín Rilevato che SHULLANI Acirldry - imputato del reato continuato di illecito acquisto e rivendita a terzi di diversi chilogrammi di eroina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna (ritenuta la continuazione con altri reati irrevocabilmente giudicati), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna sulla base della sola confessione dell'imputato, e alla eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo sia generico e comunque manifestamente infondato, avuto riguardo al fatto che la Corte territoriale, lungi dal limitarsi al richiamo delle sole dichiarazioni confessorie del ricorrente (peraltro dettagliate, anche quanto all'individuazione degli altri soggetti coinvolti e del ruolo da costoro ricoperto), si è soffermata sugli elementi di riscontro (risultanze della memoria dei cellulari dello SHULLANI e degli altri, veicoli utilizzati, frequentazioni ecc.); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, non essendosi la difesa confrontata con la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 81 cod. pen., che impone, in caso di riconoscimento della recidiva qualificata (come nel caso di specie), un aumento minimo a titolo di continuazione nella misura quantificata dalla Corte territoriale ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in pxrrna, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] tensor
Sentenza Cassazione n. 08943/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris