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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15580/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina di conferma della condanna dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, come circoscritta dalla sentenza di primo grado quanto alla contestazione di bancarotta distrattiva.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo,

I. fall., è inammissibile poiché formulato secondo direttrici di censura sottratte alla verifica del giudice di legittimità, volte ad ottenere una rivalutaz one degli elementi di fatto considerati dai giudici di merito in chiave più favorevole al ricorrente.

Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda delittuosa, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. con le quali ribadisce le ragioni di ricorso e chiede l'assegnazione alla Sezione ordinaria.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina di conferma della condanna dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, come circoscritta dalla sentenza di primo grado quanto alla contestazione di bancarotta distrattiva. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, I. fall., è inammissibile poiché formulato secondo direttrici di censura sottratte alla verifica del giudice di legittimità, volte ad ottenere una rivalutaz one degli elementi di fatto considerati dai giudici di merito in chiave più favorevole al ricorrente. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda delittuosa, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. con le quali ribadisce le ragioni di ricorso e chiede l'assegnazione alla Sezione ordinaria. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 fe
Sentenza Cassazione n. 15580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris