CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 7.10.2020 il GIP di Latina, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) responsabili del delitto di usura (di cui al capo A) e di tentata estorsione (così riqualificato il capo B) sicché, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge e con le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e la pena accessoria conseguente; 2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 500 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Tramentozzi lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva, infatti, che la Corte territoriale non ha considerato elementi che avrebbero comportato la assoluzione dell'imputato motivando la propria decisione in termini illogici; evidenzia la mancata attendibilità della persona offesa che, con la sua denunzia, ha ottenuto di non restituire il prestito che gli era stato fatto; segnala che la denunzia del Risi non poteva, da sola, fondare la prova della pattuizione di interessi usurari e che il ricorrente si era limitato a richiedere la restituzione del prestito senza porre in essere alcuna condotta estorsiva dovendo semmai essa qualificarsi in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla pena che è stata calcolata erroneamente ed in violazione del divieto di reformatio in pejus quanto alla riduzione per il tentativo. 4. Il ricorso è inammissibile 4.1 Quanto, infatti, al primo motivo, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). La Corte di Appello ha motivato in ordine alle doglianze difensive, incentrate anche in quel caso sulla ritenuta inadeguatezza delle dichiarazioni della persona offesa a fondare il giudizio di responsabilità, in termini che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità ma che, al contrario, risultano saldamente ancorati alle risultanze fattuali di cui i giudici di merito hanno dato puntualmente conto e con cui, al contrario, il ricorso non si confronta affatto: in particolare, la Corte ha richiamato le deposizioni degli ufficiali di PG che erano intervenuti sul posto e che avevano potuto verificare l'aggressione di cui la persona offesa era stato vittima ad opera, anche, dell'odierno ricorrente avendo, inoltre, all'esito delle eseguite perquisizioni, acquisito elementi documentali a conforto delle dichiarazioni dello stesso Risi e di cui il ricorso non tiene conto in alcun modo finendo perciò per peccare di genericità; analogamente la Corte, partendo dalla natura usuraria che il prestito aveva via via assunto (cfr., pag. 4 della sentenza), ha motivato in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo B) in coerenza con quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte. 4.2 Con riguardo, poi, al motivo sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha preso atto dell'errore in cui era incorso il primo giudice nel calcolo della pena che ha corretto dovendosi, in ogni caso, segnalare la manifesta infondatezza della censura con cui la difesa denunzia violazione del divieto di reformatio in pejus quanto alla riduzione per il tentativo dal momento che, indipendentemente dalle modalità con cui essa è stata ricalcolata, la pena finale individuata dalla Corte di Appello è risultata comunque, ed all'esito, sensibilmente inferiore rispetto a quella calcolata dal GIP con conseguente insussistenza del vizio (cfr., ad esempio, Sez. 1 - , Sentenza n. 37985 del 08/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282145). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]