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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08976/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a censurare un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si veda pag. 2 dell'impugnata sentenza, ove sono stati indicati gli elementi di fatto valorizzati ai fini della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore della truffa ascrittagli, le precise e coerenti dichiarazioni della persona offesa, supportate dagli screenshot delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo e l'imputato, nonché dall'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata per la vendita del bene); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. (nel motivo erroneamente indicato come reato ex art. 633 cod. pen.) risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen., valutando quali circostanze ostative alla configurabilità di detta causa di non punibilità le modalità della condotta e la presenza a carico dell'odierno ricorrente di più precedenti specifici, da cui, conformemente al terzo comma della suddetta norma, è desumibile l'abitualità del comportamento (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a censurare un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si veda pag. 2 dell'impugnata sentenza, ove sono stati indicati gli elementi di fatto valorizzati ai fini della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore della truffa ascrittagli, le precise e coerenti dichiarazioni della persona offesa, supportate dagli screenshot delle conversazioni intercorse tra quest'ultimo e l'imputato, nonché dall'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata per la vendita del bene); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. (nel motivo erroneamente indicato come reato ex art. 633 cod. pen.) risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen., valutando quali circostanze ostative alla configurabilità di detta causa di non punibilità le modalità della condotta e la presenza a carico dell'odierno ricorrente di più precedenti specifici, da cui, conformemente al terzo comma della suddetta norma, è desumibile l'abitualità del comportamento (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febb
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