CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di riciclaggio e ricettazione. 1.1 Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello non aveva preso posizione in ordine al motivo di appello circa la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648 bis comma 4 cod.pen., dal momento che il reato presupposto (furto) era punito con pena inferiore ai cinque anni, osservando che dalla lettura della sentenza non era possibile evincere, nemmeno in maniera implicita, le motivazioni del rigetto del motivo proposto 1.2 II difensore eccepisce che la Corte di appello aveva omesso la motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis cod.pen. e sulla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. 1.3 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo la Corte di appello partita, per determinare la pena, da una pena superiore al minimo edittale; chiede pertanto, in via principale l'assoluzione dell'imputato dai reati ascritti, in via subordinata di riqualificare la fattispecie di cui al capo 1 in tentato riciclaggio ed in via ulteriormente subordinata di attestare la pena nel minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il difensore eccepisce l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.2 II difensore lamenta la carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiannento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della