CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22434/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n sede inAscoli Piceno, [OSCURATO:PERSONA].le [OSCURATO:SOCIETA] – in persona del legalerappresentante pro-tempore, l'[OSCURATO:PERSONA] e Presidente delConsiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA] (C.f. [OSCURATO:PERSONA] 67T20L013Z), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il 20 dicembre 1967, e residente in AscoliPiceno, [OSCURATO:PERSONA] 164, munito dei necessari poteri in forza di statuto –rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.f. [OSCURATO:PERSONA] 79S27A462L, recapito presso cui si dichiara di voler ricevere le comunicazioni enotificazioni pec: avvlorenzodonati @ pec.it) del Foro di [OSCURATO:PERSONA],iscritto nello speciale Albo degli [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],entrambi con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in [OSCURATO:PERSONA] 1, 63100 [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale congiunta alricorso.RicorrentecontroI.C.A. – [OSCURATO:PERSONA] – S.p.A. con sede in Roma, Via diNovella n. 22, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], inpersona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viaNumero registro generale 4888/2025Numero sezionale 2794/2026Numero di raccolta generale 22434/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ofanto n. 18, presso lo studio (StudioSciumé) dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71R02 F205C, indirizzo di posta elettronicacertificata pietrosciume @ ordineavvocatiroma.org, [OSCURATO:TELEFONO], edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69S54 H501D,indirizzo di posta elettronica certificata tizianacruscumagna @ordineavvocatiroma.org, [OSCURATO:TELEFONO], che la rappresentano edifendono in virtù di procura speciale allegata al controricorso costituenteparte integrante dello stesso su foglio separato nel rispetto dellanormativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici.Controricorrentenonché controComune di [OSCURATO:PERSONA].Intimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 1773 depositata il16 dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Macerata laICA, [OSCURATO:PERSONA] e Affini, s.p.a., concessionaria del servizio diaccertamento e riscossione del canone concessorio non ricognitorio,previsto dall’art. 27 del cod. strada, ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA],contestando otto avvisi di accertamento emessi dalla concessionaria percomplessivi euro 98.460,00 (ridotti in corso di causa ad euro 47.494,00),aventi ad oggetto il canone predetto per gli anni 2013-2017.Nella contumacia del Comune, il Tribunale rigettava la domanda.2.- Dello stesso segno era la sentenza indicata in intestazione, emessadalla Corte d’appello di Ancona, sempre nella contumacia del Comune, suimpugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 4888/2025Numero sezionale 2794/2026Numero di raccolta generale 22434/2026Data pubblicazione 30/06/2026La Corte – dopo avere effettuato una ricognizione delle disposizioninormative vigenti ed aver osservato che i provvedimenti concessori perl’uso e l’occupazione delle strade hanno natura onerosa, in quantoprevedono un corrispettivo a carico del concessionario – ha osservato chel’art. 27 del cod. strada sarebbe chiaro ed esplicito nello stabilire che lasomma dovuta all’ente proprietario a titolo di canone concessorio nonricognitorio debba essere specificamente indicata nel singoloprovvedimento concessorio e che tali criteri di determinazione del canonesarebbero ribaditi anche dall’art. 67 del reg. di attuazione del cod. strada(d.P.R. n° 495/1992).Tanto premesso, rilevava la Corte – esaminando i primi tre motivi diappello – che il Consiglio di stato (sentenza n° 6459/2014) avevaammesso la possibilità del doppio binario, consentendo all’ente diriscuotere la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed [OSCURATO:PERSONA] (TOSAP)e, al contempo, il canone ex art. 27 cod. strada.Il quarto mezzo, col quale [OSCURATO:PERSONA] si doleva della illegittimaapplicazione delle maggiorazioni del 20% e del 50%, era del pariinfondato a giudizio della Corte, in quanto l’art. 27 del cod. strada nonprecludeva all’ente locale “di stabilire con atto generale, anche a caratterenormativo, i criteri per il computo di detta somma”.3.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gravame aquattro mezzi illustrati da memoria.[OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per la suainfondatezza.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto meramente intimato.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4888/2025Numero sezionale 2794/2026Numero di raccolta generale 22434/2026Data pubblicazione 30/06/20264.- Col primo motivo la ricorrente, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 en° 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.1362 cod. civ., nonché l’omessa o comunque l’errata ricostruzionedell'intenzione dei contraenti e la nullità della sentenza per omessapronuncia, con riferimento al disposto dell'art. 132, secondo comma, n° 4,del codice di rito, per non avere il Giudice dell'Appello tenuto conto che ilcontratto inter partes del 19 dicembre 2012 non prevedeva alcunacorresponsione del “canone non ricognitorio”.La Corte non avrebbe considerato che il 19 dicembre 2012 le partiavevano concluso un contratto di “appalto per l'affidamento in concessionedi esclusiva della gestione delle preinsegne nella zona industriale A delComune di [OSCURATO:PERSONA]”, nel quale non veniva indicato alcunimporto per il canone ex art. 27 cod. strada.D’altro canto, con lo stesso contratto l’appaltatrice si era obbligata apagare un corrispettivo di concessione di euro 312 mila (euro 52 mila persei anni) ed a fornire ed installare gratuitamente beni di arredo urbano perun valore imponibile di euro 184.122,62, nonché a prestare il servizio dipulizia di marciapiedi e zanelle per euro 90.000,00: il tuttoconformemente a quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] del 2007istitutivo del Canone non ricognitorio, il quale, per l’appunto, prevedeva(art. 32, quarto comma) che tale canone potesse essere sostituito daconferimenti in natura o da lavori.La totale assenza di motivazione in ordine a tali elementi comporterebbeanche la violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4, del cod. proc. civ.,traducendosi in vizio della sentenza per omessa motivazione.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,la ricorrente si lamenta della violazione e della falsa applicazione dell'art.27, quinto comma, del cod. strada per non avere il Giudice d'Appellotenuto conto della mancata indicazione della somma dovuta perl'occupazione o per l'uso concesso, come previsto nella norma richiamata,Numero registro generale 4888/2025Numero sezionale 2794/2026Numero di raccolta generale 22434/2026Data pubblicazione 30/06/2026né nei provvedimenti di concessione ed autorizzazione dei singoli impiantipubblicitari né nel contratto del 19 dicembre 2012.Il titolo che legittima l’ente proprietario della strada a percepire il canoneprevisto dall’art. 27 del cod. strada sarebbe l’autorizzazione prevista dalprecedente art. 23, con la conseguenza che la somma dovuta dovrebbeessere indicata nel provvedimento stesso, mentre la Corte aveva ritenutosussistente il debito in base al solo art. 27 citato, recante, invece, i criterigenerali di quantificazione del canone.Nel caso di specie, i provvedimenti autorizzatori, come pure il contratto trale parti, erano sprovvisti di qualsiasi indicazione di somme dovute a titolodi canone concessorio non ricognitorio.Col terzo mezzo, parimenti formulato in base all’art. 360 n° 3 cod. proc.civ., deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 del d.l. n°83/2012, che aveva abrogato a decorrere dal 2013 la facoltà diincremento tariffario del 20% e del 50% di cui all'art. 11, decimo comma,della legge n° 449/97, nonché dell'art. 23 della Costituzione, per avere laCorte d'Appello ritenuto applicabili le tariffe maggiorate per gli annisuccessivi al 2013, in difetto di relativa previsione di legge.Il primo giudice aveva ritenuto che non fosse stata applicata alcunamaggiorazione delle tariffe, ma la Corte, avvedutasi dell’errore delTribunale, lo avrebbe erroneamente corretto adducendo una motivazionein diritto, ossia osservando che il cod. strada non vietava in generaleall’ente proprietario di stabilire con atto generale, anche normativo, icriteri per il computo delle somme dovute.La correzione della Corte sarebbe tuttavia contraria all’art. 23 del d.l. n°83/2012, il quale, abrogando la facoltà per i Comuni di incrementotariffario prevista dall’art. 11, decimo comma, della legge n° 449/1997,aveva fatto venir meno tale facoltà a partire dal 2013.La Corte, violando il disposto normativo, avrebbe invece ritenuto legittimala maggiorazione grazie all’esistenza del Regolamento.Numero registro generale 4888/2025Numero sezionale 2794/2026Numero di raccolta generale 22434/2026Data pubblicazione 30/06/2026Col quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsaapplicazione degli artt. 23 e 27 d.lgs. n° 285/92, dell'art. 53, settimocomma, d.P.R. n° 495/92, dell'art. 40, primo e quarto comma, delRegolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°27 del 2015, nonché dell'art. 23 della Costituzione.La sentenza sarebbe nulla per l’omessa esposizione delle ragioni in fatto ediritto della decisione, con riferimento al disposto dell'art. 132, secondocomma, n° 4), per avere la Corte d'Appello omesso qualsiasi motivazione,in fatto e diritto, ovvero comunque implicitamente rigettato la doglianzadella ricorrente, rispetto al suo quinto motivo d'appello, con riferimentoalla mancanza assoluta di determinazione, da parte della Giuntacomunale, della tariffa del canone concessorio per gli anni successivi al2016.5.- Il primo mezzo è fondato e determina l’assorbimento dei restanti.La ricorrente aveva sottoposto alla Corte territoriale il tema dellamancanza di qualsiasi riferimento, nel contratto del 19 dicembre 2012siglato col Comune di [OSCURATO:PERSONA], al canone non ricognitorioprevisto dall’art. 27 del cod. strada, aggiungendo che il Regolamentocomunale del 2007 (art. 32, quarto comma) prevedeva che il canonepredetto poteva essere sostituito da “conferimenti in natura o lavori”,come in effetti era avvenuto in base all’art. 1 del Contratto.In ogni caso, aveva aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il canone concessorionon ricognitorio doveva considerarsi compreso nel Canone perl’Occupazione di Spazi ed [OSCURATO:PERSONA] (COSAP), come previsto dall’art.63, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.Ora, la Corte di merito – dopo aver preso atto di tali contestazioni mossealla sentenza di primo grado (sentenza pagine 4-5) – ha fondato ladecisione di rigetto dell’appello su rilievi prettamente giuridici, ossiaritenendo “possibile” in base agli artt. 25 e 27 del cod. strada il cosiddetto“doppio binario” (sentenza pagina 6), cioè la possibilità per l’Ente locale diNumero registro generale 4888/2025Numero sezionale 2794/2026Numero di raccolta generale 22434/2026Data pubblicazione 30/06/2026pretendere sia il pagamento del COSAP, sia del Canone ex art. 27, masenza minimamente esaminare il testo negoziale su cui [OSCURATO:PERSONA] richiamato l’attenzione della Corte.È, pertanto, fondata la doglianza di omessa pronuncia veicolata dallaricorrente col primo motivo di ricorso, che riguardava uno snodo logicodecisivo ai fini della statuizione sulla pretesa di ICA.6.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale provvederà aregolare anche le spese della presente fase del giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti.Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]