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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 20979/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo AGROFOGLIO, nel corpo di un'unica esposizione: - ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e per aver ritenuto l'imputato colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio in mancanza di indizi precisi e concordanti; - in particolare, ha assunto che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile (proprio in ragione della pretesa risarcitoria da lei azionata) avrebbero richiesto riscontri non presenti in atti e si è doluto della valutazione della credibilità attendibilità, logicità e verosimiglianza del suo narrato, evidenziando come nel caso di specie che sarebbe una contraddizione non marginale tra il narrato di lei e quello della figlia; ritenuto che il ricorso ha in realtà sottoposto alla valutazione di questa Corte di legittimità un apprezzamento diverso del compendio istruttorio, senza neppure assumere un travisamento della prova e reiterando le medesime allegazioni già esposte con l'atto di appello, che hanno trovato nella sentenza impugnata una risposta congrua e priva di illogicità manifeste passibili di sindacato in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo AGROFOGLIO, nel corpo di un'unica esposizione: - ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e per aver ritenuto l'imputato colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio in mancanza di indizi precisi e concordanti; - in particolare, ha assunto che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile (proprio in ragione della pretesa risarcitoria da lei azionata) avrebbero richiesto riscontri non presenti in atti e si è doluto della valutazione della credibilità attendibilità, logicità e verosimiglianza del suo narrato, evidenziando come nel caso di specie che sarebbe una contraddizione non marginale tra il narrato di lei e quello della figlia; ritenuto che il ricorso ha in realtà sottoposto alla valutazione di questa Corte di legittimità un apprezzamento diverso del compendio istruttorio, senza neppure assumere un travisamento della prova e reiterando le medesime allegazioni già esposte con l'atto di appello, che hanno trovato nella sentenza impugnata una risposta congrua e priva di illogicità manifeste passibili di sindacato in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 20979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris