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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40886/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uclZo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clA ha concluso chiedendo ,L-tAi-3: Ofto il difensore 001)›.5-tA4,L (4,14A-lo .4.te [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 18.11.2021, la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa il 9.03.2017 dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato - in luogo dell'originaria fattispecie in forma tentata - e, ritenuta la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno.

2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione ai motivi aggiunti ritualmente depositati e totalmente omessi, a differenza dei motivi aggiunti presentati per il coimputato, in riferimento all'affermata penale responsabilità del ricorrente e alla richiesta diversa qualificazione giuridica dei fatti.

3.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza della motivazione con riferimento all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione in tal senso, laddove questi erano stati indicati nei motivi aggiunti pretermessi.

3.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 56 e 624 cod. pen. con riferimento alla sussunzione dei fatti nella fattispecie di furto consumato e non in quella di furto tentato giacché, seppur non possa parlarsi di desistenza o di recesso attivo, gli imputati non sono comunque riusciti a portare a termine l'azione di impossessamento dell'autovettura; essi hanno portato la stessa nel luogo ove è stata ritrovata non per nasconderla ma per conseguirne solo successivamnete il possesso.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 533 del codice di rito, laddove la gravata sentenza afferma la penale responsabilità del ricorrente in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

4.2. Con il secondo motivo, analogamente al terzo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] cui si rinvia, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.56 e 624 cod. pen. con riferimento alla sussunzione del fatto.5.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: i! [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso, illustrandolo ulteriormente. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 5.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. In relazione al primo motivo si osserva che il ricorrente ripropone censure già articolate in grado di appello e dalla Corte territoriale motivatamente disattese.

Il teste Cernuto, teste di P.G., colloca il fatto di reato intorno alle 10.30, il teste Aresti tra le 12 e le 13, in ogni caso in orari plausibili e coerenti con il controllo domiciliare dell'imputato da parte della P.G. delle ore

11.56. Quanto sì vorrebbe inficiare col dubbio sulla compatibilità degli orari indicatì in maniera incerta e discordante dai testi è peraltro superato dalle altre emergenze processuali che, secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata, conducono alla certa identificazione dell'imputato in uno dei due autori del reato, per essere stato riconosciuto, al pari del complice, senza incertezze dal teste Aresti (riconoscimento ritenuto pienamente attendibile dalla corte di merito anche perché, intervenuto a breve distanza dal fatto, è stato confermato con certezza in dibattimento).

5.2. Quanto al secondo motivo sulla qualificazione giuridica del fatto come tentato e non consumato, la sua manifesta infondatezza balza evidente se si considera, da un lato, la ricostruzione del fatto riportata in sentenza che attesta l'intervenuto impossessamento da parte degli imputati dell'autovettura, che l'avevano abbandonata, solo perché notati da Aresti, dopo che se ne erano già impossessati sia pure per lasso dì tempo circoscritto, portandola lontano dal luogo ove era stata lasciata dalla persona offesa, e, dall'altro, il principio più volte affermato da questa Corte in materia secondo cui ricorre l'ipotesi di furto consumato e non di quello tentato anche nel caso in cui l'impossessamento della refurtiva sia stato temporaneo (cfr. per una fattispecie analoga Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030 - 01, che ha affermato che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell'altrui pronto intervento; il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede dunque nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, così più di recente Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 Ud. (dep. 18/03/2019), Rv. 275278 - 01).6.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Il primo motivo che lamenta - al pari del secondo - che la Corte di merito non avrebbe minimamente considerato i motivi aggiunti di cui alla memoria depositata, non considera innanzitutto che trattasi piuttosto di meri argomenti aggiuntivi rispetto alle deduzioni svolte nell'atto di appello e che in ogni caso essi investono aspetti non decisivi.

Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere, invero, utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (tra tante, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 Ud. (dep. 27/01/2016), Rv. 267723 - 01); laddove nel caso di specie con l'argomento aggiunto, di tipo logico - secondo cui il fatto che l'imputato all'epoca del fatto lavorava e non avrebbe quindi avuto interesse a commettere il furto - non appare affatto decisivo ai fini prospettati.

E' anche il caso di rammentare - tenuto conto che i motivi in scrutinio censurano la valutazione della corte territoriale sotto il profilo della mancata motivazione - che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091); e nel caso di specie l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda su articolata ricostruzione in fatto e in diritto che poggia su plurimi elementi probatori.

6.2. Gli stessi principi non possono che valere anche con riferimento al secondo motivo di ricorso che parìmenti adduce argomenti ulteriori a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non dirimenti se si considera la ragione della decisione reiettiva che si fonda sulla risultanza a carico del ricorrente di plurimi precedenti penali (laddove l'eventuale percorso rieducativo svolto in conseguenza della precedente espiazione e l'attività lavorativa intrapresa a fronte del nuovo reato commesso poco, se non nulla, aggiungerebbero al quadro delineato in sentenza).

6.3. Quanto al terzo motivo sulla qualificazione del fatto valgano le considerazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

7. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uclZo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clA ha concluso chiedendo ,L-tAi-3: Ofto il difensore 001)›.5-tA4,L (4,14A-lo .4.te [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 18.11.2021, la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa il 9.03.2017 dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato - in luogo dell'originaria fattispecie in forma tentata - e, ritenuta la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] prospetta tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione ai motivi aggiunti ritualmente depositati e totalmente omessi, a differenza dei motivi aggiunti presentati per il coimputato, in riferimento all'affermata penale responsabilità del ricorrente e alla richiesta diversa qualificazione giuridica dei fatti. 3.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza della motivazione con riferimento all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione in tal senso, laddove questi erano stati indicati nei motivi aggiunti pretermessi. 3.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 56 e 624 cod. pen. con riferimento alla sussunzione dei fatti nella fattispecie di furto consumato e non in quella di furto tentato giacché, seppur non possa parlarsi di desistenza o di recesso attivo, gli imputati non sono comunque riusciti a portare a termine l'azione di impossessamento dell'autovettura; essi hanno portato la stessa nel luogo ove è stata ritrovata non per nasconderla ma per conseguirne solo successivamnete il possesso. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 533 del codice di rito, laddove la gravata sentenza afferma la penale responsabilità del ricorrente in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4.2. Con il secondo motivo, analogamente al terzo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] cui si rinvia, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.56 e 624 cod. pen. con riferimento alla sussunzione del fatto.5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: i! [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso, illustrandolo ulteriormente. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 5.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. In relazione al primo motivo si osserva che il ricorrente ripropone censure già articolate in grado di appello e dalla Corte territoriale motivatamente disattese. Il teste Cernuto, teste di P.G., colloca il fatto di reato intorno alle 10.30, il teste Aresti tra le 12 e le 13, in ogni caso in orari plausibili e coerenti con il controllo domiciliare dell'imputato da parte della P.G. delle ore 11.56. Quanto sì vorrebbe inficiare col dubbio sulla compatibilità degli orari indicatì in maniera incerta e discordante dai testi è peraltro superato dalle altre emergenze processuali che, secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata, conducono alla certa identificazione dell'imputato in uno dei due autori del reato, per essere stato riconosciuto, al pari del complice, senza incertezze dal teste Aresti (riconoscimento ritenuto pienamente attendibile dalla corte di merito anche perché, intervenuto a breve distanza dal fatto, è stato confermato con certezza in dibattimento). 5.2. Quanto al secondo motivo sulla qualificazione giuridica del fatto come tentato e non consumato, la sua manifesta infondatezza balza evidente se si considera, da un lato, la ricostruzione del fatto riportata in sentenza che attesta l'intervenuto impossessamento da parte degli imputati dell'autovettura, che l'avevano abbandonata, solo perché notati da Aresti, dopo che se ne erano già impossessati sia pure per lasso dì tempo circoscritto, portandola lontano dal luogo ove era stata lasciata dalla persona offesa, e, dall'altro, il principio più volte affermato da questa Corte in materia secondo cui ricorre l'ipotesi di furto consumato e non di quello tentato anche nel caso in cui l'impossessamento della refurtiva sia stato temporaneo (cfr. per una fattispecie analoga Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030 - 01, che ha affermato che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell'altrui pronto intervento; il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede dunque nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, così più di recente Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 Ud. (dep. 18/03/2019), Rv. 275278 - 01).6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo che lamenta - al pari del secondo - che la Corte di merito non avrebbe minimamente considerato i motivi aggiunti di cui alla memoria depositata, non considera innanzitutto che trattasi piuttosto di meri argomenti aggiuntivi rispetto alle deduzioni svolte nell'atto di appello e che in ogni caso essi investono aspetti non decisivi. Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere, invero, utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (tra tante, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 Ud. (dep. 27/01/2016), Rv. 267723 - 01); laddove nel caso di specie con l'argomento aggiunto, di tipo logico - secondo cui il fatto che l'imputato all'epoca del fatto lavorava e non avrebbe quindi avuto interesse a commettere il furto - non appare affatto decisivo ai fini prospettati. E' anche il caso di rammentare - tenuto conto che i motivi in scrutinio censurano la valutazione della corte territoriale sotto il profilo della mancata motivazione - che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091); e nel caso di specie l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda su articolata ricostruzione in fatto e in diritto che poggia su plurimi elementi probatori. 6.2. Gli stessi principi non possono che valere anche con riferimento al secondo motivo di ricorso che parìmenti adduce argomenti ulteriori a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non dirimenti se si considera la ragione della decisione reiettiva che si fonda sulla risultanza a carico del ricorrente di plurimi precedenti penali (laddove l'eventuale percorso rieducativo svolto in conseguenza della precedente espiazione e l'attività lavorativa intrapresa a fronte del nuovo reato commesso poco, se non nulla, aggiungerebbero al quadro delineato in sentenza). 6.3. Quanto al terzo motivo sulla qualificazione del fatto valgano le considerazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu
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