CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 22/04/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/11/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale della FONDI (secondo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in favore del COULIBALY (terzo motivo). I ricorsi sono inammissibili per le ragioni già comunicate ai ricorrenti ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - gli imputati rispondono della detenzione, in concorso fra loro, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (per un quantitativo corrispondente a 73 dosi) e hashish (per un quantitativo corrispondente a 298 dosi); - la Corte di appello ha escluso la lieve entità del fatto in considerazione del numero di dosi ricavabili dai quantitativi in sequestro, della diversa tipologia di sostanza stupefacente, delle modalità della condotta posta in essere in modo non occasionale (all'esito della perquisizione erano stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, un quaderno contenente nomi e numeri, la somma in contanti di euro 88,60. Nel corso delle operazioni di PG erano anche sopraggiunti due acquirenti che avevano chiesto, rispettivamente, una dose di hashish ed una di cocaina); - prescindendo da questi specifici dati (ed anzi in qualche modo negandone la valenza evocativa della capacità degli imputati di immettere sul mercato sostanze diverse per qualità e per quantità tutt'altro che irrisorie), i ricorrenti si concentrano sul solo dato ponderale (sminuendone, oltretutto, la significatività tutt'altro che trascurabile) sviluppando al riguardo considerazioni generiche in tema di lieve entità del fatto che astraggono dalla specificità del caso in esame; - gli imputati, peraltro, non considerano l'insegnamento di questa Corte di cassazione (del quale la Corte territoriale ha fatto buon governo) secondo il quale è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01; Sez., 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149 - 01); - correttamente, inoltre, la Corte di appello ha escluso che il comportamento della Fondi integrasse una mera connivenza, stante il contributo materiale determinato dal possesso, da parte della donna, delle chiavi di un appartamento nel quale veniva ritrovato altro quantitativo di stupefacente, del comportamento tenuto in sede di accesso delle Forze dell'Ordine (allorquando aveva tentato di gettare dalla finestra gr. 1,5 di hashish) e delle dichiarazioni di una dei due acquirenti che aveva riferito di essere stata servita in precedenza da una donna descritta in modo corrispondente alla FONDI; - si tratta di fatti che rendono tutt'altro che manifestamente illogica la conclusione della Corte di , appello, che non si basano sulla mera convivenza degli imputati e che non sono scrutinabili in base alle deduzioni difensive che sono, sul punto, sono inammissibilmente fattuali e rivalutative; - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, come nel caso di specie, per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrentì al pagamento delle spese processualì e ciascuno della somma di euro tremila