CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, per GIANFRATE Alessandra, con le quali si è insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale GIANFRATE Alessandra era stata condannata per il reato di cui all'art. 187 comma 8, codice strada, per avere rifiutato di sottoporsi al prelievo di campioni liquidi biologici per l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'invito a sottoporsi ad accertamento invasivo in assenza di ragionevole motivo, per carenza di elementi sintomatici, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione alle dichiarazioni raccolte a verbale di contestazione e vizio motivazionale quanto al rigetto del relativo motivo d'appello. In particolare, secondo la difesa non sarebbe consentito che, a fronte di un supposto nervosismo manifestato dall'imputata, peraltro naturale da parte di chi viene sottoposto a perquisizione in orario notturno e a un test con il precursore, il soggetto sia poi obbligato a sottoporsi al prelievo dei liquidi biologici, non potendo essere utilizzate a riprova le dichiarazioni dell'imputata raccolte nel verbale di contestazione. Con un secondo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, questa volta con riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., avendo i giudici del merito solo apparentemente motivato sul punto, richiamando il fatto tipico di reato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, a difesa della GIANFRATE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali, in replica alle deduzioni della Procuratore generale, ha insistito per l'annullamento senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha ricostruito i fatti che fanno da sfondo alla presente vicenda processuale, precisando che, nell'occorso, l'imputata era stata fermata alla guida di un'autovettura e, all'atto del controllo, aveva mostrato un particolare nervosismo. Si era dunque proceduto all'esame con il precursore, quanto alle bevande alcoliche, con esito negativo e i militari avevano deciso di effettuare un accertamento ai fini di cui all'art. 187, codice strada, la stessa avendo dichiarato spontaneamente di fare uso di sostanze stupefacenti, come riportato nel verbale di constatazione. Tali dichiarazioni, peraltro, non erano state utilizzate a fini probatori, siccome provenienti da persona sulla quale si erano già addensati indizi di reato, ma hanno costituito, quale fatto storico comprovato da una testimonianza e dal contenuto del verbale stesso, il presupposto per la formulazione della richiesta ai sensi dell'art. 187, comma 3, codice strada, richiesta legittima anche a fronte del manifestato nervosismo dell'imputata. Di qui, per i giudici territoriali, la sussistenza di un ragionevole motivo ai sensi dell'art. 187 comma 2-bis, codice strada, per la formulazione della richiesta rifiutata dall'imputata con la condotta incriminata, a nulla rilevando la mancata effettuazione di un test con precursore, stante la indisponibilità della relativa strumentazione. Quanto alla richiesta subordinata, poi, la Corte territoriale ha negato che il fatto potesse considerarsi di lieve entità, valorizzando la circostanza che il rifiuto non era stato in alcun modo giustificato e il comportamento, ritenuto assolutamente non collaborativo. 3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. Quanto al primo, la difesa omette di confrontarsi con la motivazione dalla quale emerge la descrizione (confortata dalle evidenze) del fatto dal quale gli accertatori hanno desunto ragionevoli motivi per procedere alla richiesta, alla quale l'imputata si è opposta. La norma di cui all'art. 187, comma 2-bis, codice strada, infatti, ricollega anche al "ragionevole motivo" i presupposti legittimanti l'attivazione dei poteri di controllo da parte della polizia giudiziaria, senza tuttavia descrivere in cosa esso debba consistere. Il che, oltre a escludere il vizio dedotto, non permette di rilevare un vizio di motivazione apparente, avendo i giudici fatto riferimento al dato oggettivo del nervosismo rilevato dagli accertatori e dall'ammissione dell'imputata di fare uso di sostanze stupefacenti. Tale motivazione è del tutto congrua e per nulla apparente, rilevandosi, quanto al secondo profilo, la correttezza del ragionamento svolto nella sentenza impugnata. La Corte di merito, infatti, ha opportunamente precisato che le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputata nell'immediatezza erano state riportate nel verbale di constatazione dalla stessa sottoscritto. Ciò, da un lato, ha determinato l'obbligo di procedere per gli accertatori; dall'altro, detta valorizzazione non costituisce violazione delle norme processuali, solo genericamente evocata, non avendo tali dichiarazioni costituito prova del reato, ma solo del presupposto dal quale è nata la richiesta formulata dagli accertatori (sul punto, sez. 4, n. 20094 del 28/1/2021, Fini, Rv. 281206, in cui detto principio è ricavabile dall'affermazione secondo la quale, il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione; sez. 4, n. 46396 del 12/6/2018, Antonucci, Rv. 274429; n. 12197 del 11/1/2017, Taglialatela, Rv. 269394). Del tutto apodittica, poi, resta l'affermazione che tali dichiarazioni fossero state rese dopo che la donna aveva manifestato la sua volontà contraria all'accertamento, le stesse essendo state raccolte nello stesso verbale di constatazione. Quanto al secondo motivo, invece, la doglianza va esaminata alla stregua del gravame di merito: in quella sede, infatti, la difesa si era limitata a descrivere, in poche righe e in maniera assai generica, le condizioni di applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. Ed è, pertanto, a tale doglianza che va ragguagliata la esaustività della risposta data dalla Corte d'appello, da riconoscersi nel rilievo accordato alla assenza di giustificazioni del rifiuto. 4. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il