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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26763/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (p. 3 ove la Corte di appello valuta l'infondatezza del motivo di gravame relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. rimarcando come la dedotta duplicazione abusiva dei CD era rimasta mera prospettazione difensiva priva di riscontro probatorio), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181); il ricorrente, peraltro, propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle4mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (p. 3 ove la Corte di appello valuta l'infondatezza del motivo di gravame relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. rimarcando come la dedotta duplicazione abusiva dei CD era rimasta mera prospettazione difensiva priva di riscontro probatorio), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181); il ricorrente, peraltro, propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle4mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 26763/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris