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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19365/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] nato in (PALESTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanzaimpugnata.Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che conclude per l'inammissibilità o,in subordine, per il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e insiste per la confermadell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di riesame avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], originariamente sottoposto alla misura della custodia incarcere per il reato previsto dagli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod.pen., a lui contestato nella ricostruzione accusatoria per avere in concorso con altri finanziato,pur non facendone parte, l’associazione terroristica Hamas, che si propone il compimento diconcorrendo alla sua conservazione, al suo rafforzamento e alla realizzazione del suoprogramma criminoso, operando anche per mezzo di una serie di associazioni che si sarebberooccupate della raccolta e/o dell’invio, direttamente o indirettamente, a esponenti di Hamas (inparticolare, ad [OSCURATO:PERSONA], già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza) nonchéanche mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia ad una seriedi organizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate ocomunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendo all’attivitàdell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, tra l’altro provvedendoal sostentamento dei familiari di persone coinvolte in attentati terroristici.

In particolare,secondo la prospettazione dell’accusa, il ricorrente, custode della filiale di Milano della ABSPPnonché socio fondatore e legale rappresentante dell’associazione benefica “La cupola d’oro”,avrebbe condiviso con gli indagati operanti all’interno dell’associazione le decisioni riguardantile iniziative da adottare ed avrebbe aperto un nuovo conto corrente sul quale la nuovaassociazione da lui costituita con altri potesse operare al fine di proseguire l’attività di raccoltafondi nonostante i provvedimenti del circuito finanziario, operando nella raccolta a fini 2umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà al finanziamento diretto diHamas o di associazioni ad essa collegate.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un unico motivo che deduce vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, in relazione all’affermazione del Tribunale secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato al corrente della destinazione dei finanziamenti, né delle finalità elusiveperseguite da Hannoun con la costituzione de “La cupola d’oro”.

Il Tribunale avrebbe infattiparcellizzato e trattato isolatamente gli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza del G.I.P.,ed avrebbe motivato in modo illogico sulla pertinenza di alcuni di essi rispetto alla provamancante in punto di elemento soggettivo.

Sarebbe stata infatti illogicamente ritenuta nonpertinente la conversazione di settembre 2024 in cui Hannoun e Dawoud, proprio alla presenzadell’indagato, avrebbero affermato la destinazione dei fondi ad Hamas nella personadell’[OSCURATO:PERSONA].

Tali finanziamenti, inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] d’oro, sarebbero stati ricevuti daquest’ultimo fino al 24 febbraio 2025, come risulterebbe da quanto rinvenuto nel serverABSPP.

Il Tribunale avrebbe poi ignorato le dichiarazioni rese dall’indagato in relazione adAlisawi e ad Hannoun, dalle quali emergerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse stato pienamenteconsapevole della destinazione ad [OSCURATO:PERSONA] dei finanziamenti di ABSPP e della vicinanza adHamas di quest’ultimo e di Hannoun stesso.

Sempre manifestamente illogica apparirebbe lamotivazione relativa alla conversazione in cui Hijazi racconta alla moglie di aver messoesplicitamente in guardia [OSCURATO:PERSONA] in merito ai rischi che stava correndo nello schermareHannoun, tenuto conto che l’associazione “La cupola d’oro” di cui l’indagato era legalerappresentante sarebbe stata utilizzata per finanziare Hamas, e da cui si evincerebbe chel’indagato sarebbe stato al corrente del fatto che l’associazione “La cupola d’oro” stessefinanziando Hamas.

Alla luce di tale piena consapevolezza, databile almeno al 22 ottobre 2024,data dell’incontro con l’Hijazi, e della prosecuzione dei trasferimenti fono al 24 febbraio 2025,non si potrebbe ritenere “non in contraddizione” come affermato dalla Corte tali elementi conla versione difensiva resa dall’indagato in sede di interrogatorio, secondo il quale egli avrebbeappreso della circostanza che Hannoun e [OSCURATO:PERSONA] stessero finanziano Hamas e Alisawisolo una settimana dopo il finanziamento.

Inoltre, tutto ciò avrebbe dovuto essere valutatounitariamente ad altre conversazioni captate in cui l’indagato dimostrerebbe di condividereapertamente le finalità terroristiche di Hamas e conseguentemente evidenziate dal G.I.P. qualeprova della piena condivisione degli scopi terroristici dell’organizzazione ma svalutate dalTribunale come mere manifestazioni del pensiero, all’esito di una lettura parcellizzata degli atti.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositatorequisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Sulla tematica del concorso eventuale nel reato associativo deve essere in primo luogorichiamato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite,sviluppatosi con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso, che ha posto in rilievoil contenuto qualificante del concorso "eventuale" nel reato a concorso “necessario” e sulladiversità del ruolo del partecipe rispetto a quello del concorrente esterno.

Si è, infatti,affermato che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa implica la conclusione diun pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo viene atrovarsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

Di contro, il concorrente esterno è estraneo alvincolo associativo, ma fornisce all'associazione un contributo che, per essere inquadrato nelmodello legale del concorso eventuale (art. 110 cod. pen.), deve essere concreto, specifico,consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, e,soprattutto, deve essere dotato di effettiva rilevanza causale, configurandosi come condizionenecessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o,per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo diprogramma criminoso della medesima (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231671; Sez.

U, n. 22327 del 30/10/2002, dep.2003, Carnevale, Rv. 224181).Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio perché postula chel'associazione esista e che, quindi, i suoi partecipi abbiano il necessario dolo specifico, fa sì cheil concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontàdi dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione,degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura,insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e delconseguimento degli scopi dell'associazione (cfr. in motivazione Sez.

U n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, § 8.4; sez.

U n. 30 del 27/09/1995, Mannino).Si è inoltre di recente puntualizzato, nella materia di più diretto interesse, che ilconcorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinedemocratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non silimiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operipur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti 4un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez.6, n. 2076 del 09/10/2024,Zouabi, Rv. 287513; v. anche Sez.1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] ealtri, Rv. 235290).3.

L’ordinanza genetica ha collocato [OSCURATO:PERSONA] tra i concorrenti esterni alla “cellula”rappresentata dagli enti finanziatori del terrorismo, ricondotti alla regia di Hannoun, mentrel’ordinanza impugnata ha escluso il grado di gravità indiziaria a tale riguardo, dubitando dellaconsapevolezza, in capo al prevenuto, di contribuire al rafforzamento della congrega ed alleillecite operazioni di finanziamento.Le obiezioni dell’ufficio ricorrente, anche irrispettose del vincolo dell’autosufficienza in caso didedotto travisamento probatorio – per mancata allegazione della prova delle evidenzeriguardanti la veicolazione delle risorse all’estero fino a febbraio 2025 - si rivelano nelcomplesso volte a sollecitare la Corte di Cassazione ad una non consentita rivisitazionericostruttiva del compendio delle prove indiziarie; vale la pena ricordare che, in tema dicontrollo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilitànon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuitorilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaboratodell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato dilegittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per séconsiderato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi dacui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri(Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; nello stesso senso, sui limiti delcontrollo di legittimità, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; sez.2, n.20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).Il pubblico ministero ricorrente ha stimato d’importanza decisiva l’intercettazione inambientale della conversazione tra Hannoun e [OSCURATO:PERSONA], del 21 settembre 2024, nei localidella sede dell’Associazione benefica, alla presenza fisica e silente di [OSCURATO:PERSONA], ma il Tribunaledel riesame, con inferenza non implausibile, ne ha depotenziato l’incidenza, escludendone unruolo attivo e partecipativo di significato indiziante; ha ripercorso, inoltre, talune emergenzedel materiale intercettivo, come gli sfoghi di Hiyazi al cospetto della moglie e il commento dicostui, che le confida di aver messo in guardia [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un incontro de visu(del 22 ottobre 2024), della spregiudicatezza di Hannoun nell’utilizzare le associazioni, tra cuianche quella presieduta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Oro, per finalità non umanitarie,all’insaputa di altri; e ha sostenuto la centralità dell’avvertimento così da lui ottenuto inconnessione con l’ultimo trasferimento di denaro accertato a beneficio di [OSCURATO:PERSONA],operato il 24 febbraio 2025. 5Anche a tal proposito, con enunciati non manifestamente illogici, il Tribunale ha giudicatocompatibile con la versione difensiva dell’indagato, tesa a lamentare di essere stato vittima diun tranello e di aver confidato negli obbiettivi umanitari dell’associazione, di fatto eterodiretta,il contenuto della conversazione del 23 ottobre 2024 tra Hijazi e la moglie, nel cui ambito ilprimo ha narrato di aver messo in allarme [OSCURATO:PERSONA] dell’eventualità di essere coinvolto nelleaccuse di illecito finanziamento ad Hamas, organizzato e gestito da Hannoun.

Né assumeportata dirimente la citazione, nell’atto di ricorso, della transazione in denaro del febbraio 2025a favore di [OSCURATO:PERSONA], emersa solo a seguito dell’acquisizione e della disamina dellacontabilità “occulta” registrata nel server dell’ABSPP, dal momento che il provvedimentoimpugnato ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA], socio fondatore e formale amministratore della CupolaD’Oro e non investito di responsabilità nella ABSPP, potesse ragionevolmente ignorare idettagli delle formalmente poliedriche attività delle associazioni, di fatto amministrate e diretteda Hannoun e, in piena contezza, dal suo immediato collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; così daridimensionare i commenti registrati a riguardo della guerra in atto ad esternazioni personali,di isolata adesione ideale, prive di valenza corroborativa e concludente.4.

Il ricorso del pubblico ministero deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.Così deciso in Roma, 08/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato in (PALESTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanzaimpugnata.Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che conclude per l'inammissibilità o,in subordine, per il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e insiste per la confermadell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di riesame avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], originariamente sottoposto alla misura della custodia incarcere per il reato previsto dagli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod.pen., a lui contestato nella ricostruzione accusatoria per avere in concorso con altri finanziato,pur non facendone parte, l’associazione terroristica Hamas, che si propone il compimento diconcorrendo alla sua conservazione, al suo rafforzamento e alla realizzazione del suoprogramma criminoso, operando anche per mezzo di una serie di associazioni che si sarebberooccupate della raccolta e/o dell’invio, direttamente o indirettamente, a esponenti di Hamas (inparticolare, ad [OSCURATO:PERSONA], già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza) nonchéanche mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia ad una seriedi organizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate ocomunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendo all’attivitàdell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, tra l’altro provvedendoal sostentamento dei familiari di persone coinvolte in attentati terroristici. In particolare,secondo la prospettazione dell’accusa, il ricorrente, custode della filiale di Milano della ABSPPnonché socio fondatore e legale rappresentante dell’associazione benefica “La cupola d’oro”,avrebbe condiviso con gli indagati operanti all’interno dell’associazione le decisioni riguardantile iniziative da adottare ed avrebbe aperto un nuovo conto corrente sul quale la nuovaassociazione da lui costituita con altri potesse operare al fine di proseguire l’attività di raccoltafondi nonostante i provvedimenti del circuito finanziario, operando nella raccolta a fini 2umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà al finanziamento diretto diHamas o di associazioni ad essa collegate.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato ad un unico motivo che deduce vizio di motivazione, anche pertravisamento della prova, in relazione all’affermazione del Tribunale secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato al corrente della destinazione dei finanziamenti, né delle finalità elusiveperseguite da Hannoun con la costituzione de “La cupola d’oro”. Il Tribunale avrebbe infattiparcellizzato e trattato isolatamente gli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza del G.I.P.,ed avrebbe motivato in modo illogico sulla pertinenza di alcuni di essi rispetto alla provamancante in punto di elemento soggettivo. Sarebbe stata infatti illogicamente ritenuta nonpertinente la conversazione di settembre 2024 in cui Hannoun e Dawoud, proprio alla presenzadell’indagato, avrebbero affermato la destinazione dei fondi ad Hamas nella personadell’[OSCURATO:PERSONA]. Tali finanziamenti, inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] d’oro, sarebbero stati ricevuti daquest’ultimo fino al 24 febbraio 2025, come risulterebbe da quanto rinvenuto nel serverABSPP. Il Tribunale avrebbe poi ignorato le dichiarazioni rese dall’indagato in relazione adAlisawi e ad Hannoun, dalle quali emergerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse stato pienamenteconsapevole della destinazione ad [OSCURATO:PERSONA] dei finanziamenti di ABSPP e della vicinanza adHamas di quest’ultimo e di Hannoun stesso. Sempre manifestamente illogica apparirebbe lamotivazione relativa alla conversazione in cui Hijazi racconta alla moglie di aver messoesplicitamente in guardia [OSCURATO:PERSONA] in merito ai rischi che stava correndo nello schermareHannoun, tenuto conto che l’associazione “La cupola d’oro” di cui l’indagato era legalerappresentante sarebbe stata utilizzata per finanziare Hamas, e da cui si evincerebbe chel’indagato sarebbe stato al corrente del fatto che l’associazione “La cupola d’oro” stessefinanziando Hamas. Alla luce di tale piena consapevolezza, databile almeno al 22 ottobre 2024,data dell’incontro con l’Hijazi, e della prosecuzione dei trasferimenti fono al 24 febbraio 2025,non si potrebbe ritenere “non in contraddizione” come affermato dalla Corte tali elementi conla versione difensiva resa dall’indagato in sede di interrogatorio, secondo il quale egli avrebbeappreso della circostanza che Hannoun e [OSCURATO:PERSONA] stessero finanziano Hamas e Alisawisolo una settimana dopo il finanziamento. Inoltre, tutto ciò avrebbe dovuto essere valutatounitariamente ad altre conversazioni captate in cui l’indagato dimostrerebbe di condividereapertamente le finalità terroristiche di Hamas e conseguentemente evidenziate dal G.I.P. qualeprova della piena condivisione degli scopi terroristici dell’organizzazione ma svalutate dalTribunale come mere manifestazioni del pensiero, all’esito di una lettura parcellizzata degli atti.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositatorequisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Sulla tematica del concorso eventuale nel reato associativo deve essere in primo luogorichiamato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite,sviluppatosi con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso, che ha posto in rilievoil contenuto qualificante del concorso "eventuale" nel reato a concorso “necessario” e sulladiversità del ruolo del partecipe rispetto a quello del concorrente esterno. Si è, infatti,affermato che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa implica la conclusione diun pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo viene atrovarsi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Di contro, il concorrente esterno è estraneo alvincolo associativo, ma fornisce all'associazione un contributo che, per essere inquadrato nelmodello legale del concorso eventuale (art. 110 cod. pen.), deve essere concreto, specifico,consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, e,soprattutto, deve essere dotato di effettiva rilevanza causale, configurandosi come condizionenecessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o,per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo diprogramma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231671; Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep.2003, Carnevale, Rv. 224181).Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio perché postula chel'associazione esista e che, quindi, i suoi partecipi abbiano il necessario dolo specifico, fa sì cheil concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontàdi dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione,degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura,insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e delconseguimento degli scopi dell'associazione (cfr. in motivazione Sez. U n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, § 8.4; sez. U n. 30 del 27/09/1995, Mannino).Si è inoltre di recente puntualizzato, nella materia di più diretto interesse, che ilconcorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinedemocratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non silimiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operipur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti 4un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez.6, n. 2076 del 09/10/2024,Zouabi, Rv. 287513; v. anche Sez.1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] ealtri, Rv. 235290).3. L’ordinanza genetica ha collocato [OSCURATO:PERSONA] tra i concorrenti esterni alla “cellula”rappresentata dagli enti finanziatori del terrorismo, ricondotti alla regia di Hannoun, mentrel’ordinanza impugnata ha escluso il grado di gravità indiziaria a tale riguardo, dubitando dellaconsapevolezza, in capo al prevenuto, di contribuire al rafforzamento della congrega ed alleillecite operazioni di finanziamento.Le obiezioni dell’ufficio ricorrente, anche irrispettose del vincolo dell’autosufficienza in caso didedotto travisamento probatorio – per mancata allegazione della prova delle evidenzeriguardanti la veicolazione delle risorse all’estero fino a febbraio 2025 - si rivelano nelcomplesso volte a sollecitare la Corte di Cassazione ad una non consentita rivisitazionericostruttiva del compendio delle prove indiziarie; vale la pena ricordare che, in tema dicontrollo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilitànon solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuitorilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaboratodell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato dilegittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per séconsiderato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi dacui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri(Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; nello stesso senso, sui limiti delcontrollo di legittimità, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; sez.2, n.20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).Il pubblico ministero ricorrente ha stimato d’importanza decisiva l’intercettazione inambientale della conversazione tra Hannoun e [OSCURATO:PERSONA], del 21 settembre 2024, nei localidella sede dell’Associazione benefica, alla presenza fisica e silente di [OSCURATO:PERSONA], ma il Tribunaledel riesame, con inferenza non implausibile, ne ha depotenziato l’incidenza, escludendone unruolo attivo e partecipativo di significato indiziante; ha ripercorso, inoltre, talune emergenzedel materiale intercettivo, come gli sfoghi di Hiyazi al cospetto della moglie e il commento dicostui, che le confida di aver messo in guardia [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un incontro de visu(del 22 ottobre 2024), della spregiudicatezza di Hannoun nell’utilizzare le associazioni, tra cuianche quella presieduta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Oro, per finalità non umanitarie,all’insaputa di altri; e ha sostenuto la centralità dell’avvertimento così da lui ottenuto inconnessione con l’ultimo trasferimento di denaro accertato a beneficio di [OSCURATO:PERSONA],operato il 24 febbraio 2025. 5Anche a tal proposito, con enunciati non manifestamente illogici, il Tribunale ha giudicatocompatibile con la versione difensiva dell’indagato, tesa a lamentare di essere stato vittima diun tranello e di aver confidato negli obbiettivi umanitari dell’associazione, di fatto eterodiretta,il contenuto della conversazione del 23 ottobre 2024 tra Hijazi e la moglie, nel cui ambito ilprimo ha narrato di aver messo in allarme [OSCURATO:PERSONA] dell’eventualità di essere coinvolto nelleaccuse di illecito finanziamento ad Hamas, organizzato e gestito da Hannoun. Né assumeportata dirimente la citazione, nell’atto di ricorso, della transazione in denaro del febbraio 2025a favore di [OSCURATO:PERSONA], emersa solo a seguito dell’acquisizione e della disamina dellacontabilità “occulta” registrata nel server dell’ABSPP, dal momento che il provvedimentoimpugnato ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA], socio fondatore e formale amministratore della CupolaD’Oro e non investito di responsabilità nella ABSPP, potesse ragionevolmente ignorare idettagli delle formalmente poliedriche attività delle associazioni, di fatto amministrate e diretteda Hannoun e, in piena contezza, dal suo immediato collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; così daridimensionare i commenti registrati a riguardo della guerra in atto ad esternazioni personali,di isolata adesione ideale, prive di valenza corroborativa e concludente.4. Il ricorso del pubblico ministero deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.Così deciso in Roma, 08/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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