CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Carrara il 9 novembre 2022. 2. Il ricorrente, dopo avere proposto appello con il quale era stata chiesta l'assoluzione, potendosi al più ravvisare nella sua condotta una connivenza non punibile, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, previo riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e rinunciato ad ogni altro motivo di appello. 3. Lamenta con il ricorso la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. in ordine all'assenza di cause di proscioglimento riprendendo gli argomenti oggetto dell'atto di gravame. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA], era est. La residente MariITdra [OSCURATO:PERSONA].tella F