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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01297/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3608/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 10, GRAGNANO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1496/2021depositata il 13/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1496/2021, pubblicata il 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA], via Quarantola 10, Gragnano, non ha svolto attività difensive.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva accolto l’opposizione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo intimatogli dal Lorini per ottenere la somma di € 650,00, riconosciuta con deliberazione dell’assemblea del 15 marzo 2010 a titolo transattivo per integrare l’indennizzo di € 1.750,00 già ricevuto dalla assicuratrice Allianz RAS in relazione ai danni da infiltrazioni subiti dalla proprietà esclusiva del condomino. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello per violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., al fine di sostenere la validità dell’accordo transattivo maturato in sede di assemblea, benché non sottoscritto da tutti i partecipanti, trattandosi, peraltro, di deliberazione non impugnata.

Il Tribunale ha sostenuto che la deliberazione del 15 marzo 2010 non aveva valore transattivo, giacché subordinava la corresponsione della somma di € 650,00 all’eventualità che i danni non fossero pagati dall’assicuratore.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., per il valore legale del verbale assembleare e l’obbligatorietà delle deliberazioni condominiali.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Si impone un rilievo pregiudiziale.

Il giudizio in esame concerne una opposizione dinanzi al giudice di pace ad un decreto ingiuntivo di valore non eccedente millecento euro, da decidere, dunque, sempre secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).

Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece proposto appello per violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., al fine di sostenere la validità dell’accordo transattivo maturato in sede di assemblea.

Il motivo di appello con cui si censuri la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non ecceda millecento euro, relativamente alla valutazione di una prova documentale, nella specie in ordine alla ravvisabilità, o meno, di una transazione tra le parti, non rientra in alcuno dei limiti fissati dall’art. 339, comma 3, c.p.c.

Tale censura attiene, invero, alle norme sostanziali in tema di qualificazione giuridica del contratto e di valutazione delle prove, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass. Sez. 2, 29/12/2017, n. 31152).

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, perciò dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c.

Trattandosi di questione attinente ai presupposti dell'impugnazione, l'inammissibilità dell’appello è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (arg. da Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22256).

Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente ha così illustrato le sue difese: 1)per determinare il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace, deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, e, “[n]el caso de quo, a fronte della notifica del titolo, munito di provvisoria esecuzione, e del precetto conseguente per complessivi euro 1.319,99”, è stato l’opponente a “contenere la domanda in euro 1.100,00 ben sapendo che il valore oggettivo della opposizione che andava ad interporre era superiore al limite indicato”.

Si fa poi rinvio alle “conclusioni rassegnate dal ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo”, ove si spiegava “ulteriore domanda per maggiori somme a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal fatto e sino al soddisfo, per cui la stessa domanda è da considerarsi indeterminata”; 2) “il Giudice di Pace non ha affatto emesso una sentenza secondo equità e questo lo si evince sia dal contenuto che dalla forma del provvedimento e dalle continue regole di diritto da lui richiamate ed applicate”; 3) “non si comprende quale giudizio secondo equità e non secondo le regole del diritto avrebbe dovuto seguire il primo giudice nel suo processo di convincimento ove si consideri che la domanda di pagamento dello odierno ricorrente si basava e aveva il suo fondamento su una precisa prova documentale (riconoscimento e transazione del saldo risarcimento per danni da infiltrazioni alla proprietà immobiliare consacrata in una delibera assembleare)”; 4) “la questione posta dal Consigliere Relatore relativa alla appellabilità c.d. limitata della sentenza de quo è stata già affrontata ed esaminata nel giudizio di appello ove il Giudice a quo non l’ha ritenuta e la stessa è stata superata proprio dalla constatazione ed acclaramento della violazione dei principi regolatori della materia”; 5) “come si evince dal verbale di udienza del 18.12.2017 [OSCURATO:PERSONA] allegato, il ricorrente deduceva che la sentenza del Giudice di Pace, (oggetto di revisione del giudice di appello), ha macroscopicamente violato i principi regolatori in materia della validità degli accordi transattivi di natura obbligatoria nell’ambito delle decisioni condominiali”; ed ancora: “[i]l ricorrente aveva peraltro evidenziato il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere secondo equità già nei motivi specifici della impugnazione … specificando il principio regolatore della materia che si riteneva violato secondo cui, lo si ribadisce, “in materia di transazione di rapporti obbligatori nell’ambito delle liti condominiali (attive e passive) occorre la maggioranza qualificata ex art. 1136, 4° comma, c.c. e non la totalità dei condomini”.

Tali argomentazioni difensive sono infondate, in quanto: 1)a norma dell'art 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda, facendo riferimento esclusivamente alla stessa nei termini indicati dall'attore, nella citazione o nella richiesta di decreto ingiuntivo, che, nella specie, era pari alla somma di € 650,00, oltre € 57,55 per interessi scaduti; non rilevano a tal fine le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione; 2) in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge (Cass. Sez. 3, 09/07/2020, n. 14609; Cass. Sez. 3, 12/12/2006, n. 26528); 3) l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è, come già ricordato,rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22256); 4) i principi regolatori della materia, la cui violazione consente l’appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità alla stregua dell'art. 339, comma 3 c.p.c., e che l’appellante deve indicare nell’atto di gravame, consistono nelle regole fondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complesso della disciplina giuridica dello stesso (Cass. Sez. 3, 11/01/2005, n. 382 ; Cass. Sez.

Unite, 15/06/1991, n. 6794 ; Corte cost. 6 luglio 2004, n. 206).

Avendo, nella specie, il giudice di pace negato l’esigibilità della somma riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo transattivo nell’assemblea condominiale del 15 marzo 2010, sul presupposto che una transazione “comporta non una decisione con i quorum assembleari, ma trattandosi di un accordo presuppone la firma e la sottoscrizione di ciascun condomino”, basta allora evidenziare che le norme sul condominio non contemplano principi in tema di approvazione assembleare e di interpretazione delle transazioni intervenute con un condomino o conun terzo.

Né l’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 342 c.p.c., indicava specificamente il principio regolatore della materia condominiale violato dalla regola equitativa individuata dal giudice di pace.

Pronunciando sul ricorso, deve pertanto cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, c.p.c.), confermandosi unicamente la regolamentazione delle spese ivi contenuta in ragione dell’inammissibilità dell’appello.

Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive in questa sede.

Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.

P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3608/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 10, GRAGNANO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1496/2021depositata il 13/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1496/2021, pubblicata il 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA], via Quarantola 10, Gragnano, non ha svolto attività difensive. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva accolto l’opposizione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo intimatogli dal Lorini per ottenere la somma di € 650,00, riconosciuta con deliberazione dell’assemblea del 15 marzo 2010 a titolo transattivo per integrare l’indennizzo di € 1.750,00 già ricevuto dalla assicuratrice Allianz RAS in relazione ai danni da infiltrazioni subiti dalla proprietà esclusiva del condomino. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello per violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., al fine di sostenere la validità dell’accordo transattivo maturato in sede di assemblea, benché non sottoscritto da tutti i partecipanti, trattandosi, peraltro, di deliberazione non impugnata. Il Tribunale ha sostenuto che la deliberazione del 15 marzo 2010 non aveva valore transattivo, giacché subordinava la corresponsione della somma di € 650,00 all’eventualità che i danni non fossero pagati dall’assicuratore. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., per il valore legale del verbale assembleare e l’obbligatorietà delle deliberazioni condominiali. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Si impone un rilievo pregiudiziale. Il giudizio in esame concerne una opposizione dinanzi al giudice di pace ad un decreto ingiuntivo di valore non eccedente millecento euro, da decidere, dunque, sempre secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente). Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia. [OSCURATO:PERSONA] aveva invece proposto appello per violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., al fine di sostenere la validità dell’accordo transattivo maturato in sede di assemblea. Il motivo di appello con cui si censuri la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non ecceda millecento euro, relativamente alla valutazione di una prova documentale, nella specie in ordine alla ravvisabilità, o meno, di una transazione tra le parti, non rientra in alcuno dei limiti fissati dall’art. 339, comma 3, c.p.c. Tale censura attiene, invero, alle norme sostanziali in tema di qualificazione giuridica del contratto e di valutazione delle prove, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass. Sez. 2, 29/12/2017, n. 31152). Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, perciò dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c. Trattandosi di questione attinente ai presupposti dell'impugnazione, l'inammissibilità dell’appello è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (arg. da Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22256). Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente ha così illustrato le sue difese: 1)per determinare il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace, deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, e, “[n]el caso de quo, a fronte della notifica del titolo, munito di provvisoria esecuzione, e del precetto conseguente per complessivi euro 1.319,99”, è stato l’opponente a “contenere la domanda in euro 1.100,00 ben sapendo che il valore oggettivo della opposizione che andava ad interporre era superiore al limite indicato”. Si fa poi rinvio alle “conclusioni rassegnate dal ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo”, ove si spiegava “ulteriore domanda per maggiori somme a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal fatto e sino al soddisfo, per cui la stessa domanda è da considerarsi indeterminata”; 2) “il Giudice di Pace non ha affatto emesso una sentenza secondo equità e questo lo si evince sia dal contenuto che dalla forma del provvedimento e dalle continue regole di diritto da lui richiamate ed applicate”; 3) “non si comprende quale giudizio secondo equità e non secondo le regole del diritto avrebbe dovuto seguire il primo giudice nel suo processo di convincimento ove si consideri che la domanda di pagamento dello odierno ricorrente si basava e aveva il suo fondamento su una precisa prova documentale (riconoscimento e transazione del saldo risarcimento per danni da infiltrazioni alla proprietà immobiliare consacrata in una delibera assembleare)”; 4) “la questione posta dal Consigliere Relatore relativa alla appellabilità c.d. limitata della sentenza de quo è stata già affrontata ed esaminata nel giudizio di appello ove il Giudice a quo non l’ha ritenuta e la stessa è stata superata proprio dalla constatazione ed acclaramento della violazione dei principi regolatori della materia”; 5) “come si evince dal verbale di udienza del 18.12.2017 [OSCURATO:PERSONA] allegato, il ricorrente deduceva che la sentenza del Giudice di Pace, (oggetto di revisione del giudice di appello), ha macroscopicamente violato i principi regolatori in materia della validità degli accordi transattivi di natura obbligatoria nell’ambito delle decisioni condominiali”; ed ancora: “[i]l ricorrente aveva peraltro evidenziato il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere secondo equità già nei motivi specifici della impugnazione … specificando il principio regolatore della materia che si riteneva violato secondo cui, lo si ribadisce, “in materia di transazione di rapporti obbligatori nell’ambito delle liti condominiali (attive e passive) occorre la maggioranza qualificata ex art. 1136, 4° comma, c.c. e non la totalità dei condomini”. Tali argomentazioni difensive sono infondate, in quanto: 1)a norma dell'art 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda, facendo riferimento esclusivamente alla stessa nei termini indicati dall'attore, nella citazione o nella richiesta di decreto ingiuntivo, che, nella specie, era pari alla somma di € 650,00, oltre € 57,55 per interessi scaduti; non rilevano a tal fine le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione; 2) in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo "ratione temporis" applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge (Cass. Sez. 3, 09/07/2020, n. 14609; Cass. Sez. 3, 12/12/2006, n. 26528); 3) l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è, come già ricordato,rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22256); 4) i principi regolatori della materia, la cui violazione consente l’appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità alla stregua dell'art. 339, comma 3 c.p.c., e che l’appellante deve indicare nell’atto di gravame, consistono nelle regole fondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complesso della disciplina giuridica dello stesso (Cass. Sez. 3, 11/01/2005, n. 382 ; Cass. Sez. Unite, 15/06/1991, n. 6794 ; Corte cost. 6 luglio 2004, n. 206). Avendo, nella specie, il giudice di pace negato l’esigibilità della somma riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo transattivo nell’assemblea condominiale del 15 marzo 2010, sul presupposto che una transazione “comporta non una decisione con i quorum assembleari, ma trattandosi di un accordo presuppone la firma e la sottoscrizione di ciascun condomino”, basta allora evidenziare che le norme sul condominio non contemplano principi in tema di approvazione assembleare e di interpretazione delle transazioni intervenute con un condomino o conun terzo. Né l’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 342 c.p.c., indicava specificamente il principio regolatore della materia condominiale violato dalla regola equitativa individuata dal giudice di pace. Pronunciando sul ricorso, deve pertanto cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, c.p.c.), confermandosi unicamente la regolamentazione delle spese ivi contenuta in ragione dell’inammissibilità dell’appello. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive in questa sede. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità. P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa s
Decreto Cassazione n. 01297/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris