CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34687/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diAlessandro [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 10 novembre 2020 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di violenza privata ex art. 610 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione aggravata) e di frode nell’esercizio del commercio ex art. 515 cod. pen. commessi in epoca antecedente e prossima al 25 agosto 2017; [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico articolato motivo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. evidenziando la non particolare gravità dei fatti-reato in contestazione e, in particolare, che in relazione al reato di violenza privata la condotta dell’imputato si è concretizzata solo in una minaccia verbale senza alcuna violenza fisica e che, in relazione all’altro reato in contestazione, il danno patrimoniale causato dalla condotta è di modesta entità, aggiungendo, poi, che la ritenuta continuazione tra i due reati non impedisce di per sé il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità anche tenuto conto della episodicità della condotta; [OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre che aspecifico, essendo riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato; che, infatti, posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno; che, nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello, nel ritenere assenti i presupposti per l’operatività della suddetta causa di non punibilità, in considerazione della gravità della condotta e della sua reiterazione nonché della non esiguità delle conseguenze dannose da essa derivate, con motivazione scevra da vizi censurabili in questa sede, hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen