CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 34877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4811/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3206/2019,depositata il 12/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare (tra l’altro) inesistente il diritto reale di servitù di passaggio sul terreno di proprietà dell'attore e in favore del fondo della convenuta, nonché ordinare la demolizione della cancellata apposta sul confine dividente il mappale 657 di proprietà esclusiva [OSCURATO:PERSONA] dalla corte di proprietà esclusiva Aversano identificata con il mappale 347. 1.1. A sostegno della sua pretesa, [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver acquistato in data 21.12.2015 dai proprietari Chiantera-Tartarelli porzione indipendente di fabbricato costituita da un appartamento al piano seminterrato, due locali ad uso autorimessa e dallaannessa corte esclusiva (mappale 657), confinante con altra proprietà composta dal piano terra del medesimo edificio e da corte esclusiva (particella 347, posta in adiacenza al mappale 657) acquistata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 dal precedente acquirente dei medesimi danti causa, [OSCURATO:PERSONA]. Per effetto, dunque, delle vicende negoziali, [OSCURATO:PERSONA] ed Aversano dividevano le rispettive proprietà - originariamente appartenenti ai Chiantera-Tartarelli dal 24.07.1981 - attraverso una sola linea di confine sulla quale la Aversano poneva una cancellata tale da consentire il comodo accesso anche ad autoveicoli di grandi dimensioni passando attraverso l'area cortiliva di proprietà esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], pur non risultando tale diritto di passaggio da alcun documento scritto, rogito o altro atto negoziale. 1.2. Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] dichiarando l'inesistenza della servitù di passaggio e ordinando la rimozione del cancello apposto dalla convenuta. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello la convenuta [OSCURATO:PERSONA] censurando la parte del provvedimento che aveva escluso l'ipotesi di acquisto della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, exart. 1062 cod. civ. La Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del gravame, con sentenza n. 3206/2019, ha dichiarato costituita, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., servitù prediale di passaggio veicolare a carico e con peso sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] infavore del fondo Aversano, sussistendone tutti i presupposti. A sostegno della sua decisione ha osservato la Corte: -già dal 1999 i Chiantera-Tartarelli (originari proprietari) avevano dato in locazione l'appartamento al primo piano concedendo ai conduttori di parcheggiare le vetture nella porzione di area cortiliva adiacente il corsello di accesso ai garage, lastricando a tal fine l'area adibita al parcheggio, necessariamente raggiunta dalla strada esterna mediante attraversamento del cancello rosso a due ante e percorrenza del primo tratto del corsello di accesso su proprietà che, dal 21.12.2015, sarebbe stata trasferita al [OSCURATO:PERSONA]; -al momento della prima vendita al Tenti, nel 2011, con creazione del confine tra i due mappali 657 e 347, vi era una situazione di fatto di asservimento della prima parte del corsello al passaggio delle autovetture dirette alla zona lastricata a parcheggio; -come affermato anche dal CTU, la descritta situazione dei luoghi di asservimento è dotata del carattere della visibilità e permanenza, posto che esisteva almeno dal 2005 fino al momento della prima vendita del pianterreno nel 2011 e fino al momento dell'acquisto di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015, quando era già stato realizzato il pesante cancello sulla linea di confine. 3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e contrastato da controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge -erronea applicazione in relazione agli artt. 1027, 1062 cod. civ. Con una prima censura, il ricorrente critica la sentenza nella parte in cui – erroneamente qualificando i fatti - ha applicato l ’art. 1062 cod. civ., norma che prevede la necessaria presenza di due fondi identificabili catastalmente ed appartenuti ad un unico proprietario prima della vendita, lasciando le cose nello stato dal quale la servitù risulta. Diversamente, osserva il ricorrente, nel caso di specie l’originaria proprietà unica Chiantera-Tartarelli insisteva su un unico fondo. Con una seconda censura il ricorrente critica la pronuncia nella parte in cui ha qualificato la situazione di fatto come una servitù prediale laddove l'utilità costituita esclusivamente per gli affittuari e, dunque, per persone esattamente individuate non già con efficacia assoluta è sufficiente a qualificare siffatto diritto come un diritto personale di godimento. 1.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. 1.2. Deve, innanzitutto, rilevarsi che nel ricorso in cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; v. anche: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021, Rv. 661814 -01). Il ricorso è, dunque, inammissibile (in quanto formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.) poiché è stata dedotta in modo del tutto generico la violazione di norme di legge (artt. 1062, 1027 cod. civ.) alla luce di una diversa lettura delle risultanze istruttorie che, a giudizio del ricorrente, militerebbero non già verso il riconoscimento di una servitù prediale, bensì verso l’inquadramento della fattispecie in un diritto personale di godimento (v. ricorso pp. 23- 25). Sulla questione dell’unicità del fondo, la censura sollevata non coglie il significato specifico dell’art. 1062 cod. civ., norma che intende dare vestimento giuridico ad una situazione di fatto che prende avvio proprio dall’unicità di appartenenza del bene immobile, anche a prescindere dal suo accatastamento, per poi approdare al suo frazionamento al quale corrispondono diverse titolarità. Ciò che rileva, semmai, è che sussistano le condizioni prescritte dalla legge riguardanti l’obiettiva subordinazione/assoggettamento di un fondo all’altro fondo, la visibilità a chiunque dell’asservimento, nonché la sua non precarietà: questioni, queste, non attinte dal ricorso. 1.3. Il motivo è, altresì, inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ([OSCURATO:PERSONA].6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 – 01; più di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024). Le statuizioni rese dalla Corte territoriale nei termini formulati sono conformi alla consolidata interpretazione dell’art. 1062 cod. civ. resa da questa Corte, ma non attinte dal mezzo di gravame: accertato che non vi fossero altri accessi carrabili alla zona esterna di proprietà Aversano, il giudice di seconde cure ha rilevato la sussistenza dell’asservimento, caratterizzato da opere innanzitutto apparenti, consistenti nella realizzazione del lastricato destinato a parcheggio eseguito con pavimentazione identica a quella del corsello, oggi di proprietà [OSCURATO:PERSONA]; nonché permanenti, posto che detto lastricato esisteva sin dal 2005, perdurando fino alle date di acquisto del fondo frazionato, prima dal Tenti (dante causa dell’Aversano) successivamente dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, quindi, sottolinea la Corte, al momento dell’acquisto non poteva non avere consapevolezza della situazione di fatto consolidata, corrispondente all’esercizio della servitù di passaggio (v. sentenza p. 6). Emerge, dunque, dalla motivazione, il requisito dell'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell'acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto; il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà (ex plurimis: Cass. Sez. 2, 12/12/2019, n. 32684; Cass. 12/02/2014, n. 3219; Cass.11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842); nonché la realizzazione delle opere (lastricato a parcheggio, cancello scorrevole) realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente: quid pluris che dimostra la specifica destinazione di dette opere all'esercizio della servitù (per tutte: Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11834 del 2021). 1.4. Sull’asserita natura di diritto personale di godimento dell’utilizzo del posto auto: si tratta di questione non affrontata nella motivazione della sentenza impugnata e il ricorso non precisa dove e quando è stata dedotta. Costituendo questione nuova, è inammissibile in questa sede; (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777 1.5. Poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni in conformità alla giurisprudenza di legittimità, né sono stati prospettati dal ricorrente argomenti per modificarla, si è in presenza della situazione ipotizzata dall'art. 360-bis, comma 1, n° 1, cod. proc. civ., ai sensi del quale il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile (cfr. cass. SSUU n. 7155/2017). 2. Le spese seguono inevitabilmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a