CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Potenza; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Aiì -- n n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, emessa il 30 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta al mancato avviso della fissazione dell'udienza di appello, celebrata il 23 novembre 2022, al difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle more nominato dall'imputato (in data 5 marzo 2021) con revoca del precedente difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'imputato, nelle more (in data 5 marzo 2021) aveva nominato altro difensore, nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando ogni precedente nomina. Il nuovo difensore di fiducia non aveva ricevuto alcuna notifica e non era stato presente all'udienza del processo di appello, così integrandosi la violazione di legge eccepita. In punto di diritto, deve rilevarsi che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualnnente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritain). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso.Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 MAR, 292