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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43639/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che deposita le conclusi alle quali si riporta e la nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 12/12/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 10/5/2019, ha assolto De [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B), una ipotesi di estorsione, e rideterminata la pena anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nel resto la condanna degli stessi in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 629 aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. e, per il solo Gaudino, anche per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., sempre aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, procedendo a una valutazione parziale e condividendo acriticamente le considerazioni del giudice di primo grado, avrebbe motivato in termini contraddittori e carenti quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa, unica fonte di prova posta a fondamento della pronuncia di condanna per il reato di cui al capo A).

Nella sentenza, infatti, omettendo di confrontarsi con gli specifici rilievi sollevati dalla difesa, la Corte sarebbe pervenuta a una conclusione priva di coerenza con quanto in effetti emerso.

1.1.2. Vizio di motivazione in relazione allo specifico motivo di appello nel quale la difesa aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame di due ufficiali di polizia giudiziaria.

1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Nel terzo e ultimo motivo la difesa censura la conclusione cui sarebbe addivenuta la Corte territoriale in assenza di qualsivoglia elemento dal quale possa inferirsi un collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata.

1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la capacità a testimoniare del teste Aprea ai sensi dell'art. 196, comma secondo, cod. proc. pen.

La circostanza che questo avesse subito un grave incidente stradale, infatti, avrebbe dovuto essere approfondita e non utilizzata per giustificare l'esistenza di omissioni e discrasie con quanto dichiarato dalla moglie, unica effettiva prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità.1.2.2.

Violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della testimonianza ex art. 507 cod. proc. pen. del mar.

Liccardo e dell'isp.

Colonna.

Nel secondo motivo la difesa censura la decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare due testi che avrebbero potuto evidenziare circostanze utili a smentire la credibilità della persona offesa.

1.2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Nel terzo motivo la difesa evidenzia che dagli atti non sarebbe emerso alcun elemento dal quale possa inferirsi che il Gaudino abbia mai fatto parte di un'associazione mafiosa o che sia anche solo stato inserito nei terminali della polizia giudiziaria per essere stato fermato in compagnia di esponenti della criminalità organizzata.

1.2.4. Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel quarto motivo la difesa censura la motivazione della Corte territoriale evidenziando che i due precedenti citati nella motivazione si riferiscono a un reato depenalizzato e a una appropriazione indebita.

Dagli atti, poi non sarebbe emerso alcun collegamento con la criminalità organizzata.

1.2.5. Violazione di legge nella parte in cui la Corte territoriale, che pure ha applicato l'aumento per la circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., avrebbe erroneamente calcolato la pena finale computando un mese e 500,00 euro in più. [OSCURATO:PERSONA] Il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e la pronuncia, considerato che il giudice di merito risulta essere incorso nel medesimo errore materiale anche per il coimputato, deve essere estesa a [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1. Nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducìbilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv, 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Con gli specifici riferimenti allo svolgimento dei fatti e alle dichiarazioni rese dal teste Serio e dai militari della [OSCURATO:PERSONA] 167 intervenuti in più occasioni, infatti, la Corte ha risposto alle critiche della difesa, e ciò, rinviando alle dichiarazioni rese dall'isp.

Stabile, anche con riferimento alla vicenda che vedeva coinvolti il Liccardo e il Colonna.

2. Nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al mancato accertamento della capacità di testimoniare del teste Aprea.

La doglianza è aspecifica e comunque è manifestamente infondata.

2.1. A ben vedere la censura, in assenza di una specifica ipotesi di nullità, avrebbe rilievo quanto all'utilizzabilità della testimonianza.

Sotto tale profilo, però, la doglianza, non avendo il ricorrente evidenziato in che modo l'eliminazione della prova disarticolerebbe il discorso argomentativo della Corte territoriale, è priva di specificità.

Come anche di recente ribadito, infatti, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo dì ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per carenza della necessaria specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

2.2. In generale, comunque, in assenza di elementi specifici dai quali possa inferirsi uno stato di incapacità del testimone, il giudice non è tenuto, per il solo fatto che il soggetto esaminato abbia dei problemi di memoria o di comunicazione, ad accertare la capacità di testimoniare dello stesso, soprattutto quando non risulta che tale accertamento sia stato richiesto dalle parti durante l'esame o comunque non appena terminato lo stesso.

Accertamento che, d'altro canto, considerato il tenore dei riferimenti alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] contenuti nella sentenza di primo grado, nella quale si dà atto della coerenza delle articolate dichiarazioni rese dal teste che ha evidenziato particolari specifici e circostanze anche risalenti nel tempo, non appariva necessario.

3. Nel secondo motivo dei rispettivi ricorsi entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale procedendo all'esame del mar.

Liccardo e dell'isp.

Colonna, testi che avrebbero potuto riferire circostanze utili a minare la credibilità della persona offesa.

La doglianza è manifestamente infondata.

La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento, nel quale si fa specifico riferimento alla testimonianza dell'isp.

Stabile e si evidenziano le ragioni della scelta operata (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391).

4. Nel terzo motivo dei rispettivi ricorsi entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che non sarebbero emersi collegamenti tra i due imputati e la criminalità organizzata.

La doglianza è manifestamente infondata.

L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è stata contestata ai ricorrenti sotto il profilo del metodo mafioso e non in relazione all'agevolazione mafiosa.Sotto tale profilo, pertanto, non ha alcun rilievo la circostanza che i due imputati, [OSCURATO:PERSONA] e Gaudino, non abbiano o non abbiano mai avuto contatti o collegamenti con associazioni di stampo mafioso.

Ciò che rileva, di contro, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, è che la condotta sia caratterizzata -con il riferimento alla necessità di provvedere ai detenuti, con l'affermazione che nella zona c'erano "loro" - da modalità di tipo mafioso, peraltro in una area dove tale evocazione era idonea a incutere il fondato timore del coinvolgimento della criminalità organizzati\ Il riferimento ai detenuti e all'esistenza di un sistema nel quale "comandiamo noi" (cfr. sul punto pag. 17 della sentenza di primo grado), tipico della criminalità organizzata, infatti, determina nel caso di specie la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'aggravante contestata, ciò a prescindere poi dall'effettiva partecipazione o meno degli imputati all'associazione comunque evocata.

Come più volte evidenziato da questa Corte l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. prevede un trattamento sanzionatorio per le situazioni nelle quali il soggetto agente, evocando la contiguità ad un'organizzazione mafiosa, pone la vittima in una condizione e in uno stato di soggezione ulteriore rispetto a quello che solitamente deriva da una condotta estorsiva (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Paiano, Rv. 269938).

Sotto tale profilo, pertanto, non è necessario che all'evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033), dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).

5. Nel quarto motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa, facendo erroneamente riferimento alla violazione di legge, censura la motivazione della Corte territoriale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che i due precedenti citati si riferiscono a un reato depenalizzato e a una appropriazione indebita e che dagli atti non sarebbe emerso alcun collegamento con la criminalità organizzata.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nei rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità delle condotte e della tipicità dei comportamenti evocativi di modalità riferibili alla criminalità organizzata, ciò al di là dell'esistenza o meno di un collegamento con la stessa.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddìttoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

6. Nel quinto motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore nel computo della pena finale, calcolando l'aumento di un terzo di 3 anni e sei mesi in 1 anno e tre mesi laddove questo è di 1 anno e due mesi.

Errore che si sarebbe anche verificato nel calcolo della pena pecuniaria.

La doglianza è fondata e la pena, considerato che il giudice di merito è incorso in un errore di computo che non comporta annullamento, deve essere rettificata ai sensi dell'art. 691 cod. proc. pen.

In effetti la Corte territoriale quando ha rideterminato la pena ha preso le mosse dalla pena base di anni 3, mesi 6 ed euro 3.000 di multa per il reato di cui al cap a), indicando poi l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in un terzo.

A fronte dì tale calcolo la pena, indicata in anni 4, mesi 9 ed euro 4.500,00 prima dell'aumento per la continuazione per il reato sub c), è errata.

La somma corretta della pena finale -partendo dalla pena base individuata dalla Corte e considerando gli aumenti di un terzo per l'aggravante (cioè anni 1, mesi 2 ed euro 1.000,00 di multa e non anni 1 e mesi 3 ed euro 1.500) e per la continuazione- infatti, è pari ad anni 4, mesi 11 ed euro 4.000,00 e non anni 5 ed euro 4.500,00.L'errore di computo per eccesso di un mese e 500,00 euro deve essere pertanto eliminato e la pena finale deve essere rettificata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. in anni 4, mesi 11 ed euro 4.000,00 di multa.

La medesima correzione, d'altro canto, essendo incorsa la Corte territoriale nello stesso errore, deve essere effettuata per la pena finale inflitta a [OSCURATO:PERSONA] da rettificarsi quindi in anni 4, mesi 8 ed euro 4.000,00 di multa.

7. La dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso afferenti la dichiarazione di responsabilità comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle partii civili per il grado quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rettifica la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili FAI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che deposita le conclusi alle quali si riporta e la nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 12/12/2020, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 10/5/2019, ha assolto De [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B), una ipotesi di estorsione, e rideterminata la pena anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nel resto la condanna degli stessi in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 629 aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. e, per il solo Gaudino, anche per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., sempre aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, procedendo a una valutazione parziale e condividendo acriticamente le considerazioni del giudice di primo grado, avrebbe motivato in termini contraddittori e carenti quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa, unica fonte di prova posta a fondamento della pronuncia di condanna per il reato di cui al capo A). Nella sentenza, infatti, omettendo di confrontarsi con gli specifici rilievi sollevati dalla difesa, la Corte sarebbe pervenuta a una conclusione priva di coerenza con quanto in effetti emerso. 1.1.2. Vizio di motivazione in relazione allo specifico motivo di appello nel quale la difesa aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'esame di due ufficiali di polizia giudiziaria. 1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel terzo e ultimo motivo la difesa censura la conclusione cui sarebbe addivenuta la Corte territoriale in assenza di qualsivoglia elemento dal quale possa inferirsi un collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata. 1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la capacità a testimoniare del teste Aprea ai sensi dell'art. 196, comma secondo, cod. proc. pen. La circostanza che questo avesse subito un grave incidente stradale, infatti, avrebbe dovuto essere approfondita e non utilizzata per giustificare l'esistenza di omissioni e discrasie con quanto dichiarato dalla moglie, unica effettiva prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità.1.2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata assunzione della testimonianza ex art. 507 cod. proc. pen. del mar. Liccardo e dell'isp. Colonna. Nel secondo motivo la difesa censura la decisione della Corte di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare due testi che avrebbero potuto evidenziare circostanze utili a smentire la credibilità della persona offesa. 1.2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che dagli atti non sarebbe emerso alcun elemento dal quale possa inferirsi che il Gaudino abbia mai fatto parte di un'associazione mafiosa o che sia anche solo stato inserito nei terminali della polizia giudiziaria per essere stato fermato in compagnia di esponenti della criminalità organizzata. 1.2.4. Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel quarto motivo la difesa censura la motivazione della Corte territoriale evidenziando che i due precedenti citati nella motivazione si riferiscono a un reato depenalizzato e a una appropriazione indebita. Dagli atti, poi non sarebbe emerso alcun collegamento con la criminalità organizzata. 1.2.5. Violazione di legge nella parte in cui la Corte territoriale, che pure ha applicato l'aumento per la circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., avrebbe erroneamente calcolato la pena finale computando un mese e 500,00 euro in più. [OSCURATO:PERSONA] Il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e la pronuncia, considerato che il giudice di merito risulta essere incorso nel medesimo errore materiale anche per il coimputato, deve essere estesa a [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1. Nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità La doglianza è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducìbilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv, 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Con gli specifici riferimenti allo svolgimento dei fatti e alle dichiarazioni rese dal teste Serio e dai militari della [OSCURATO:PERSONA] 167 intervenuti in più occasioni, infatti, la Corte ha risposto alle critiche della difesa, e ciò, rinviando alle dichiarazioni rese dall'isp. Stabile, anche con riferimento alla vicenda che vedeva coinvolti il Liccardo e il Colonna. 2. Nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento al mancato accertamento della capacità di testimoniare del teste Aprea. La doglianza è aspecifica e comunque è manifestamente infondata. 2.1. A ben vedere la censura, in assenza di una specifica ipotesi di nullità, avrebbe rilievo quanto all'utilizzabilità della testimonianza. Sotto tale profilo, però, la doglianza, non avendo il ricorrente evidenziato in che modo l'eliminazione della prova disarticolerebbe il discorso argomentativo della Corte territoriale, è priva di specificità. Come anche di recente ribadito, infatti, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo dì ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per carenza della necessaria specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). 2.2. In generale, comunque, in assenza di elementi specifici dai quali possa inferirsi uno stato di incapacità del testimone, il giudice non è tenuto, per il solo fatto che il soggetto esaminato abbia dei problemi di memoria o di comunicazione, ad accertare la capacità di testimoniare dello stesso, soprattutto quando non risulta che tale accertamento sia stato richiesto dalle parti durante l'esame o comunque non appena terminato lo stesso. Accertamento che, d'altro canto, considerato il tenore dei riferimenti alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] contenuti nella sentenza di primo grado, nella quale si dà atto della coerenza delle articolate dichiarazioni rese dal teste che ha evidenziato particolari specifici e circostanze anche risalenti nel tempo, non appariva necessario. 3. Nel secondo motivo dei rispettivi ricorsi entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale procedendo all'esame del mar. Liccardo e dell'isp. Colonna, testi che avrebbero potuto riferire circostanze utili a minare la credibilità della persona offesa. La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento, nel quale si fa specifico riferimento alla testimonianza dell'isp. Stabile e si evidenziano le ragioni della scelta operata (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 4. Nel terzo motivo dei rispettivi ricorsi entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che non sarebbero emersi collegamenti tra i due imputati e la criminalità organizzata. La doglianza è manifestamente infondata. L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è stata contestata ai ricorrenti sotto il profilo del metodo mafioso e non in relazione all'agevolazione mafiosa.Sotto tale profilo, pertanto, non ha alcun rilievo la circostanza che i due imputati, [OSCURATO:PERSONA] e Gaudino, non abbiano o non abbiano mai avuto contatti o collegamenti con associazioni di stampo mafioso. Ciò che rileva, di contro, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, è che la condotta sia caratterizzata -con il riferimento alla necessità di provvedere ai detenuti, con l'affermazione che nella zona c'erano "loro" - da modalità di tipo mafioso, peraltro in una area dove tale evocazione era idonea a incutere il fondato timore del coinvolgimento della criminalità organizzati\ Il riferimento ai detenuti e all'esistenza di un sistema nel quale "comandiamo noi" (cfr. sul punto pag. 17 della sentenza di primo grado), tipico della criminalità organizzata, infatti, determina nel caso di specie la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'aggravante contestata, ciò a prescindere poi dall'effettiva partecipazione o meno degli imputati all'associazione comunque evocata. Come più volte evidenziato da questa Corte l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. prevede un trattamento sanzionatorio per le situazioni nelle quali il soggetto agente, evocando la contiguità ad un'organizzazione mafiosa, pone la vittima in una condizione e in uno stato di soggezione ulteriore rispetto a quello che solitamente deriva da una condotta estorsiva (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Paiano, Rv. 269938). Sotto tale profilo, pertanto, non è necessario che all'evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033), dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). 5. Nel quarto motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa, facendo erroneamente riferimento alla violazione di legge, censura la motivazione della Corte territoriale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che i due precedenti citati si riferiscono a un reato depenalizzato e a una appropriazione indebita e che dagli atti non sarebbe emerso alcun collegamento con la criminalità organizzata. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nei rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità delle condotte e della tipicità dei comportamenti evocativi di modalità riferibili alla criminalità organizzata, ciò al di là dell'esistenza o meno di un collegamento con la stessa. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddìttoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 6. Nel quinto motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore nel computo della pena finale, calcolando l'aumento di un terzo di 3 anni e sei mesi in 1 anno e tre mesi laddove questo è di 1 anno e due mesi. Errore che si sarebbe anche verificato nel calcolo della pena pecuniaria. La doglianza è fondata e la pena, considerato che il giudice di merito è incorso in un errore di computo che non comporta annullamento, deve essere rettificata ai sensi dell'art. 691 cod. proc. pen. In effetti la Corte territoriale quando ha rideterminato la pena ha preso le mosse dalla pena base di anni 3, mesi 6 ed euro 3.000 di multa per il reato di cui al cap a), indicando poi l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in un terzo. A fronte dì tale calcolo la pena, indicata in anni 4, mesi 9 ed euro 4.500,00 prima dell'aumento per la continuazione per il reato sub c), è errata. La somma corretta della pena finale -partendo dalla pena base individuata dalla Corte e considerando gli aumenti di un terzo per l'aggravante (cioè anni 1, mesi 2 ed euro 1.000,00 di multa e non anni 1 e mesi 3 ed euro 1.500) e per la continuazione- infatti, è pari ad anni 4, mesi 11 ed euro 4.000,00 e non anni 5 ed euro 4.500,00.L'errore di computo per eccesso di un mese e 500,00 euro deve essere pertanto eliminato e la pena finale deve essere rettificata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. in anni 4, mesi 11 ed euro 4.000,00 di multa. La medesima correzione, d'altro canto, essendo incorsa la Corte territoriale nello stesso errore, deve essere effettuata per la pena finale inflitta a [OSCURATO:PERSONA] da rettificarsi quindi in anni 4, mesi 8 ed euro 4.000,00 di multa. 7. La dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso afferenti la dichiarazione di responsabilità comporta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle partii civili per il grado quantificate come da dispositivo. P.Q.M. Rettifica la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili FAI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], c
Sentenza Cassazione n. 43639/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris