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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01258/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per l'udienza preliminare di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] a pena concordata per i reati di truffa, autoriciclaggio ed intestazione fittizia.

Il difensore ?ccepiva l'omessa notifica senza considerare che si tratta di una procedura de plano.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che d«Iuceva:

2.1. violazione di legge: il reato presupposto autoriciclaggio la truffa era e S :int° per remissione di querela, il che implicherebbe l'insussistenza del reato di autoriciclac pio;

2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata.

Il collegio riafferma che in tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 cc:. pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex ari: 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi (Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 276300 - 01)

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione della pe )a base che avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla disciplina vigente alla da a della consumazione quando per l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'articolo 64 3-ter..1. cod. pen. la reclusione era inferiore nel massimo a cinque anni.

2.2.1. La doglianza non è consentita.

Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui )i sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamentc, cori il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pror unziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte pro-vede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cc)

I. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.

E 16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nc -che al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si Oe equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 7 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per l'udienza preliminare di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] a pena concordata per i reati di truffa, autoriciclaggio ed intestazione fittizia. Il difensore ?ccepiva l'omessa notifica senza considerare che si tratta di una procedura de plano. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che d«Iuceva: 2.1. violazione di legge: il reato presupposto autoriciclaggio la truffa era e S :int° per remissione di querela, il che implicherebbe l'insussistenza del reato di autoriciclac pio; 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il collegio riafferma che in tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 cc:. pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex ari: 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi (Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 276300 - 01) 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione della pe )a base che avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla disciplina vigente alla da a della consumazione quando per l'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'articolo 64 3-ter..1. cod. pen. la reclusione era inferiore nel massimo a cinque anni. 2.2.1. La doglianza non è consentita. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui )i sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamentc, cori il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pror unziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte pro-vede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cc) I. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. E 16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nc -che al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si Oe equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 novembre 2