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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39045/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La difesa lamenta, nel motivo unico proposto, vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90 Ritenuto che i motivi proposti sono del tutto generici, mancando un reale confronto con le argomentazioni espresse in motivazione a sostegno del decisum.

Considerato che non si individuano gli errori di diritto lamentati dalla difesa e le lamentate incongruenze motivazionali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La difesa lamenta, nel motivo unico proposto, vizio di motivazione con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90 Ritenuto che i motivi proposti sono del tutto generici, mancando un reale confronto con le argomentazioni espresse in motivazione a sostegno del decisum. Considerato che non si individuano gli errori di diritto lamentati dalla difesa e le lamentate incongruenze motivazionali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39045/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris