Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 828/1988
ECLI:IT:COST:1988:828
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987)
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di
guerra, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma,
della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni
sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali
riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello
stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi.
Con l'art. 52 della successiva legge n. 313 del 1968 è stata
esclusa, infatti, qualsiasi limitazione collegata al momento del
riconoscimento, evidentemente ritenendo la "inesistenza di valide
ragioni di diversificazione". La norma, tuttavia, non è applicabile
alla fattispecie, poiché, trattandosi di disposizione più
favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116) solo dal
16 gennaio 1968.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
1. - La Corte dei conti solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto
1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di
guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un
anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i
fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva
legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16
gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del
riconoscimento, evidentemente ritenendo "la inesistenza di valide
ragioni di diversificazione".
2. - La questione è fondata.
La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica,
ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione
giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a
irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988).
Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma
in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto,
limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla
cessazione dello stato di guerra".
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo
comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle
disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non
oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI