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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 828/1988

ECLI:IT:COST:1988:828
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987) la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi.

Con l'art. 52 della successiva legge n. 313 del 1968 è stata esclusa, infatti, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo la "inesistenza di valide ragioni di diversificazione".

La norma, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie, poiché, trattandosi di disposizione più favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116) solo dal 16 gennaio 1968.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

1. - La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16 gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo "la inesistenza di valide ragioni di diversificazione".

2. - La questione è fondata.

La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica, ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988).

Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto, limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987) la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi. Con l'art. 52 della successiva legge n. 313 del 1968 è stata esclusa, infatti, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo la "inesistenza di valide ragioni di diversificazione". La norma, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie, poiché, trattandosi di disposizione più favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116) solo dal 16 gennaio 1968. 2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. 1. - La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16 gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo "la inesistenza di valide ragioni di diversificazione". 2. - La questione è fondata. La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica, ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988). Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto, limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra". P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 828/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris