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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 31614/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12490-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2019 n. 12490 sez.

S2 - ud. 13/05/2021 avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.2489 del 2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso r.g. n. 12636 del 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

Entrambi i ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza n. 2489/2019 della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha rigettato l'appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari che, a sua volta, aveva rigettato le sue domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo del 12 gennaio 2010 con il quale il defunto [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato erede universale il convenuto [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso per revocazione si fonda su un presunto errore di fatto della citata ordinanza di questa Corte che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Santoro perché privo di interesse ad impugnare.

Secondo il ricorrente il ricorso per cassazione non poteva essere presentato dal Santoro anche nella sua qualità di presidente della fondazione Canziani-Giavarini-[OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 12490 sez. 52 - ud. 13/05/2021 a causa dell'avvenuta cancellazione della medesima Fondazione.

I documenti presentati con il ricorso avrebbero dovuto essere ritenuti ammissibili ex articolo 372 c.p.c., riguardando appunto l'ammissibilità del ricorso presentato dal Santoro anche nella sua qualità di presidente della Fondazione.

Il relatore ha formulato la seguente proposta: I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell'errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c.

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

È invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass.09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez.

Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez.

Un.30/10/2008, n. 26022).

Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.

Ric. 2019 n. 12490 sez.

S2 - ud. 13/05/2021 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., le deduzioni, che il ricorrente riporta nelle censure avverso la citata ordinanza n. 2489/2019 di questa Corte, attinenti ad ipotizzati errori di giudizio compiuti.

Infatti, la tesi del ricorrente, in disparte l'inammissibilità della censura per la sua genericità, si fonda sull'errore di percezione relativo a documentazione attestante la cancellazione della fondazione, documentazione che tuttavia è stata dichiarata inammissibile e che, dunque, non poteva essere esaminata.

In particolare, questa Corte ha rilevato l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dal Santoro «atteso che i documenti prodotti (atti relativi al procedimento dinanzi al giudice amministrativo relativo alla cancellazione della Fondazione, appello del PM avverso la sentenza di assoluzione in sede penale del Descalzo, sentenza penale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione in danno del ricorrente) esulavano dal novero dei documenti per i quali è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., laddove la produzione della sentenza penale di appello, con attestazione di passaggio in giudicato, di assoluzione del controricorrente dai reati di truffa e circonvenzione di incapace in danno del de cuius, non può costituire giudicato, attesa la mancata partecipazione al processo penale dell'odierno ricorrente».

L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Peraltro, nella sentenza revocanda non si Ric. 2019 n. 12490 sez.

S2 - ud. 13/05/2021 rileva alcuna falsa percezione della documentazione prodotta e analiticamente elencata e ritenuta non ammissibile ex art. 372 c.p.c..

Il collegio, condividendo la proposta del relatore, evidenzia che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova è stato proposto in proprio dal Santoro e su tale aspetto questa Corte ha fondato la decisione di inammissibilità per difetto di interesse e che dalla lettura del ricorso per cassazione emerge che il ricorrente in quella sede non ha sollevato in alcun modo la questione che oggi pone, ovvero la sua pretesa di essere considerato ricorrente anche in nome e per conto della fondazione, la cui cancellazione era ancora sub judice.

Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi € 5000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ric. 2019 n. 12490 sez.

S2 - ud. 13/05/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 04 NO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12490-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2019 n. 12490 sez. S2 - ud. 13/05/2021 avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.2489 del 2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso r.g. n. 12636 del 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Entrambi i ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza n. 2489/2019 della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha rigettato l'appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari che, a sua volta, aveva rigettato le sue domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità del testamento olografo del 12 gennaio 2010 con il quale il defunto [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato erede universale il convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso per revocazione si fonda su un presunto errore di fatto della citata ordinanza di questa Corte che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Santoro perché privo di interesse ad impugnare. Secondo il ricorrente il ricorso per cassazione non poteva essere presentato dal Santoro anche nella sua qualità di presidente della fondazione Canziani-Giavarini-[OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 12490 sez. 52 - ud. 13/05/2021 a causa dell'avvenuta cancellazione della medesima Fondazione. I documenti presentati con il ricorso avrebbero dovuto essere ritenuti ammissibili ex articolo 372 c.p.c., riguardando appunto l'ammissibilità del ricorso presentato dal Santoro anche nella sua qualità di presidente della Fondazione. Il relatore ha formulato la seguente proposta: I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell'errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. È invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass.09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un.30/10/2008, n. 26022). Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. Ric. 2019 n. 12490 sez. S2 - ud. 13/05/2021 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., le deduzioni, che il ricorrente riporta nelle censure avverso la citata ordinanza n. 2489/2019 di questa Corte, attinenti ad ipotizzati errori di giudizio compiuti. Infatti, la tesi del ricorrente, in disparte l'inammissibilità della censura per la sua genericità, si fonda sull'errore di percezione relativo a documentazione attestante la cancellazione della fondazione, documentazione che tuttavia è stata dichiarata inammissibile e che, dunque, non poteva essere esaminata. In particolare, questa Corte ha rilevato l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dal Santoro «atteso che i documenti prodotti (atti relativi al procedimento dinanzi al giudice amministrativo relativo alla cancellazione della Fondazione, appello del PM avverso la sentenza di assoluzione in sede penale del Descalzo, sentenza penale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione in danno del ricorrente) esulavano dal novero dei documenti per i quali è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., laddove la produzione della sentenza penale di appello, con attestazione di passaggio in giudicato, di assoluzione del controricorrente dai reati di truffa e circonvenzione di incapace in danno del de cuius, non può costituire giudicato, attesa la mancata partecipazione al processo penale dell'odierno ricorrente». L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442). Peraltro, nella sentenza revocanda non si Ric. 2019 n. 12490 sez. S2 - ud. 13/05/2021 rileva alcuna falsa percezione della documentazione prodotta e analiticamente elencata e ritenuta non ammissibile ex art. 372 c.p.c.. Il collegio, condividendo la proposta del relatore, evidenzia che il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova è stato proposto in proprio dal Santoro e su tale aspetto questa Corte ha fondato la decisione di inammissibilità per difetto di interesse e che dalla lettura del ricorso per cassazione emerge che il ricorrente in quella sede non ha sollevato in alcun modo la questione che oggi pone, ovvero la sua pretesa di essere considerato ricorrente anche in nome e per conto della fondazione, la cui cancellazione era ancora sub judice. Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi € 5000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2019 n. 12490 sez. S2 - ud. 13/05/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 04 NO
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