CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 17083/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Barinel procedimento a carico diPagone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]De [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, come damemoria in precedenza trasmessa.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con la sentenza descritta in epigrafe il Tribunale di Bari, incomposizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reatidi resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio loro ascritti per la ritenuta nonsussistenza dei fatti;rilevato che avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione laProcura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, proponendo tre diversi motivi,tutti riferiti al giudizio di responsabilità riguardante la contestazione mossa ai sensidell’art 337 cod. pen.;rilevato, in particolare, che con le censure proposte è stata contestata ladecisione gravata in ordine alla ritenuta insussistenza dei costituti oggettivi propridel reato in contestazione (primi due motivi, rispettivamente riferibili alla posizionedella [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]) nonché di quelli di matrice soggettiva (terzo motivodel ricorso, con il quale si attinge la sentenza impugnata nella parte in cui escludeil dolo proprio della resistenza avuto riguardo ad entrambi gli imputati);ritenuto che, come del resto puntualizzato anche dalla difesa degli imputaticon la memoria trasmessa alla Corte, la decisione gravata da ricorso, oltre adescludere i tratti costitutivi della contestata resistenza messi in gioco dalleconsiderazioni critiche esposte dal ricorso, ha comunque, seppur in viasubordinata, legato la disposta assoluzione anche alla possibilità di ritenere lecondotte in contestazione scriminate ex art. 393 bis cod. pen.;ritenuto che tale argomentazione, per quanto prospettata in viasubordinata rispetto alle altre ragioni del ritenere sotteso alla sentenza impugnata,a prescindere dalla correttezza in fatto del relativo assunto, era ed è comunque ingrado di sostenere, da sola, la assoluzione decretata dal Tribunale;ritenuto, di contro, che rispetto a tale momento della decisione, come dettodotato di valenza decisoria comunque assorbente, la Procura ricorrente non hasollevato alcuna critica mirata, così da rendere l’impugnazione inammissibileperché aspecifica su tale punto che, divenuto insindacabile, privaconseguentemente di rilevanza i rilievi proposti, la cui eventuale fondatezza nonsarebbe comunque in grado di incidere materialmente sulla assoluzionecontrastata P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]