CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 26655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità della ricorrente quale autrice del delitto imputato, risulta generico e manifestamente infondato, nella misura in cui non si confronta, con l'acclarata massima d'esperienza, correttamente esplicitata dalla Corte territoriale a pag. 3 del provvedimento gravato, secondo cui "l'utilizzo della fornitura idrica, in mancanza di un contratto di somministrazione, di una regolare misurazione dei consumi e di pagamento dei corrispettivi dovuti all'ente pubblico, dimostra (ovvio, in assenza di riscontri di segno contrario) che la condotta ascritta integra l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 624 cod. pen."; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 e, conseguentemente, si invoca l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato, derubricato a furto mono-aggravato, estinto per prescrizione, è manifestamente infondato, giacché per consolidata giurisprudenza di legittimità, "sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui. (Nella specie, la Corte ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. nella condotta dell'agente che, per impossessarsi dell'acqua convogliata nell'acquedotto comunale, ne aveva manomesso la "saracinesca" praticando un allaccio abusivo) (Sez. 5, Sentenza n. 53984 del 26/10/2017, Rv. 271889 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, con conseguente giudizio di prevalenza delle diminuenti sulle contestate aggravanti, è del pari manifestamente infondato, sul presupposto che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'attenuante de qua ricorra solo laddove il pregiudizio economico arrecato dalla sottrazione sia del tutto irrisorio; tale non può essere, sotto questo profilo, un allaccio abusivo alla rete idrica rispetto al quale non sia stato possibile, per la mancanza di un contatore, stimare il relativo prelievo sine titulo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il