CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45764/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione una tonfa in ferro) e, conseguentemente, condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito alla pena di mesi due di arresto ed €. 400,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto ricorrente l'ipotesi di cui all'art, 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, perché afferenti a violazione della norma di cui all'art. 131 bis cod. pen. fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. L'impugnazione è, altresì, inammissibile perché basata su motivi afferenti ad asserito vizio di motivazione che la lettura della sentenza dimostra essere inesistente. In particolare, la Corte territoriale ha escluso, nel caso concreto, la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui alla citata norma, evidenziando che l'imputato risultava gravato da un precedente per violazione della legge sugli stupefacenti (sicché la commissione del reato non poteva considerarsi episodica ed occasionale), nonché che la condotta accertata non poteva definirsi "lieve", sia per le caratteristiche dell'oggetto detenuto sia per il contesto nel quale essa era stata realizzata. Tale valutazione è assolutamente congrua e conforme ai principi di diritto in materia. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio