CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 38429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 16/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 31/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 comma secondo e 648 cod. pen. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, nonché vizio motivazionale in relazione al compendio probatorio acquisito ed infine manifesta violazione dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen. per errata applicazione dì legge penale sostanziale in relazione agli artt. 624 e 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Si ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2^, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione che si salda e si integra con quella del primo giudice - valorizzando elementi decisivi anche a confutazione dell'alternativa di merito - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. Segnatamente la Corte territoriale ha ritenuto correttamente dirimente per l'integrazione del reato contestato sia il dato oggettivo concernente il fatto che nessuno dei tre veicoli (provento di furto) figurasse annotato sul registro di carico e scarico a cui era tenuta per legge l'impresa di Autodemolizioni (facente capo al [OSCURATO:PERSONA]), ma anche la riferibilità sul piano soggettivo delle condotte ricettive dei proventi furtivi al [OSCURATO:PERSONA] medesimo che, in veste di legale rappresentante dell'impresa, non può considerarsi soggetto inconsapevole e non personalmente coinvolto nelle condotte dì ricezione dei veicoli di refurtiva e nelle successive di demolizione e smembramento degli stessi. A supporto ed integrazione della correttezza della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, la Corte d'appello ha inoltre evidenziato un'ulteriore dato processuale (non rilevato nella sentenza di primo grado) ed afferente all'interrogatorio reso da parte [OSCURATO:PERSONA] in veste di - allora - coindagato del figlio COSIMINO (oltre che del figlio MICHELE), le cui dichiarazioni hanno corroborato il compendio accusatorio a carico del prevenuto: effettivamente, pur nella totale prudenza valutativa delle affermazioni rese dal padre a causa del personale coinvolgimento nel reato, non è irrilevante che lo stesso si sia estraniato del tutto dai fatti in causa, riferendosi al figlio quale" titolare della ditta" (cfr. pag. 5 della sentenza di appello). Quanto alla qualificazione giuridica ed alla la distanza temporale fra il momento consumativo dei furti accertati e quello della ricezione dei veicoli da parte dell'impresa rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha osservato con motivazione ineccepibile che tale distanza fosse "suggestiva dell'ipotesi che all'origine dell'operazione vi fosse un più vasto accordo criminoso in cui il presunto ricettatore figura più verosimilmente alla stregua di un concorrente morale nel furto tuttavia trattandosi di alternativa astratta che il prevenuto non ha approvato e neppure dedotto nei giudizi di merito" (cfr. pag. 5 della sentenza di appello). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in