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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14495/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di equivalenza- e non di prevalenza- tra attenuanti generiche e recidiva reiterata sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 ove si ritiene non rilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità riproposta nel ricorso e già ritenuta manifestamente infondata da Sez. 6, n. 16487 del 23 marzo 2017, Rv 269522); considerato che tale valutazione è stata ribadita da Sez.

U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, che reputa non irragionevole la disciplina dettata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., che non consente una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, ma solo di minusvalenza o equivalenza, atteso che non sussiste alcun automatismo nel riconoscimento della sussistenza della recidiva, la quale non corrisponde ad un mero status desumibile dal certificato penale, ma rappresenta una concreta espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso, ove ritenuta sussistente dal giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier! stensore [OSCURATO:PERSONA] o Pierluigl-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1A oggi 1 3 A4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di equivalenza- e non di prevalenza- tra attenuanti generiche e recidiva reiterata sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 ove si ritiene non rilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità riproposta nel ricorso e già ritenuta manifestamente infondata da Sez. 6, n. 16487 del 23 marzo 2017, Rv 269522); considerato che tale valutazione è stata ribadita da Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, che reputa non irragionevole la disciplina dettata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., che non consente una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, ma solo di minusvalenza o equivalenza, atteso che non sussiste alcun automatismo nel riconoscimento della sussistenza della recidiva, la quale non corrisponde ad un mero status desumibile dal certificato penale, ma rappresenta una concreta espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso, ove ritenuta sussistente dal giudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier! stensore [OSCURATO:PERSONA] o Pierluigl-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1A oggi 1 3 A4
Sentenza Cassazione n. 14495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris