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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 1985

Cassazione n. 02684/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/08/1985 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di tentato furto in supermercato, aggravato dalla destrezza. 1.Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, lamentando, col primo motivo l'illogicità di motivazione con riguardo alla ritenuta mancanza di elementi idonei a porre in dubbio la conoscenza della lingua italiana da parte del giudicabile, di nazionalità ucraina. 2.Tramite il secondo motivo si è lamentata la illogicità di motivazione quanto alla ricostruzione del fatto, vizio che aveva impedito di ravvisare l'attenuante di cui all'ad 62 nr 4 cp.

A seguito di rituale istanza per la trattazione orale è stata disposta l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il PG, drssa Tassone, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie la difesa mostra di non aver tenuto in conto la giustificazione resa sul punto dai Giudici territoriali, che hanno correttamente ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza della lingua italiana, in considerazione del suo comportamento in occasione dell'arresto ed immediatamente dopo, avendo sottoscritto il verbale di arresto e quello di sottoposizione agli arresti domiciliari, senza manifestare perplessità o formulare domande circa il loro contenuto; inoltre, si è dato rilievo alla dichiarazione dell'operante che procedette all'arresto, secondo la quale l'uomo comprendeva la lingua italiana, come dato atto nel verbale stesso. 1.1.L'opzione dei Giudici del merito è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di traduzione degli atti, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 04/02/2016 Ud. (dep. 29/02/2016 ) Rv. 266238.

In una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente, in cui si è ritenuta adeguatamente dimostrata la comprensione della lingua italiana, alla luce della sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro. 1.2 D'altra parte occorre pur rilevare che la doglianza del ricorrente si incentra solo su un passaggio della motivazione che ha inteso censurare, omettendo di confrontarsi con l'intero costrutto argomentativo - di cui si è ora dato conto - reso dalla Corte territoriale, ben più ampio di quanto dedotto nell'atto di ricorso, essendo anche per questa ragione il ricorso inammissibile. 2.Quanto al secondo motivo deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.

Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (cleri 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241, connotazioni che, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta.

Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato come l'importo complessivo degli oggetti che l'imputato aveva cercato di sottrarre era pari a 130 euro, dovendosi, altresì, tener presente anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta illecita realizzata, individuabili nel caso concreto, nella necessità di richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e nella inevitabile perdita di tempo e di attività commerciale.

La costante esegesi di questa Corte sul punto, ha chiarito che essa, oltre a presupporre necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, deve aver riguardo anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

Ex multis (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il, residente [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio D 5,abeone >,\ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/08/1985 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di tentato furto in supermercato, aggravato dalla destrezza. 1.Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, lamentando, col primo motivo l'illogicità di motivazione con riguardo alla ritenuta mancanza di elementi idonei a porre in dubbio la conoscenza della lingua italiana da parte del giudicabile, di nazionalità ucraina. 2.Tramite il secondo motivo si è lamentata la illogicità di motivazione quanto alla ricostruzione del fatto, vizio che aveva impedito di ravvisare l'attenuante di cui all'ad 62 nr 4 cp. A seguito di rituale istanza per la trattazione orale è stata disposta l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il PG, drssa Tassone, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la difesa mostra di non aver tenuto in conto la giustificazione resa sul punto dai Giudici territoriali, che hanno correttamente ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza della lingua italiana, in considerazione del suo comportamento in occasione dell'arresto ed immediatamente dopo, avendo sottoscritto il verbale di arresto e quello di sottoposizione agli arresti domiciliari, senza manifestare perplessità o formulare domande circa il loro contenuto; inoltre, si è dato rilievo alla dichiarazione dell'operante che procedette all'arresto, secondo la quale l'uomo comprendeva la lingua italiana, come dato atto nel verbale stesso. 1.1.L'opzione dei Giudici del merito è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di traduzione degli atti, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 04/02/2016 Ud. (dep. 29/02/2016 ) Rv. 266238. In una fattispecie in sostanza sovrapponibile alla presente, in cui si è ritenuta adeguatamente dimostrata la comprensione della lingua italiana, alla luce della sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro. 1.2 D'altra parte occorre pur rilevare che la doglianza del ricorrente si incentra solo su un passaggio della motivazione che ha inteso censurare, omettendo di confrontarsi con l'intero costrutto argomentativo - di cui si è ora dato conto - reso dalla Corte territoriale, ben più ampio di quanto dedotto nell'atto di ricorso, essendo anche per questa ragione il ricorso inammissibile. 2.Quanto al secondo motivo deve porsi in luce che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (cleri 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241, connotazioni che, secondo la corretta giustificazione in esame, non si rinvengono nella fattispecie concreta. Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato come l'importo complessivo degli oggetti che l'imputato aveva cercato di sottrarre era pari a 130 euro, dovendosi, altresì, tener presente anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta illecita realizzata, individuabili nel caso concreto, nella necessità di richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e nella inevitabile perdita di tempo e di attività commerciale. La costante esegesi di questa Corte sul punto, ha chiarito che essa, oltre a presupporre necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, deve aver riguardo anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. Ex multis (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il, residente [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio D 5,abeone >,\ [OSCURATO:PERSONA]
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