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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14541/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta all'archiviazione, con ordinanza del 31/10/2024 disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], restituendo gli atti al Pubblico ministero.

2. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la insufficienza della motivazione dell'ordinanza di archiviazione, rilevando che il Giudice per le indagini preliminari non ha dato conto del perché il silenzio maliziosamente serbato dagli indagati in relazione ai debiti che gravavano sulla società all'atto della cessione delle quote non rilevi ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 28583 del 02/07/2024, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286726 — 01).

In particolare, si osserva che l'abnormità strutturale va esclusa perché si tratta di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale; che altrettanto va affermato con riferimento all'abnormità funzionale, tenuto conto che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., dinanzi al tribunale in composizione monocratica (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc.

B., Rv. 273371 - 01).

Sul punto, è stato evidenziato che l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione va esclusa sia perché non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia in quanto ha natura di stasi irrevocabile, essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'apposito procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen.

Va, infine, precisato che, nei casi in cui l'abnormità non sia neppure in astratto configurabile, l'eventuale impugnazione diretta in cassazione è affetta dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dall'art. 591, lett.b), cod. proc. pen., che disciplina i casi in cui l'impugnazione abbia ad oggetto un provvedimento non impugnabile, in relazione ai quali, a mente del successivo comma 2, è previsto che il giudice dell'impugnazione dichiari anche di ufficio l'inammissibilità con ordinanza.

Tale disciplina risulta poi richiamata espressamente dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., che stabilisce che la Corte di cassazione, nei casi previsti dall'art. 591, lett. b), cod. proc. pen., dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta all'archiviazione, con ordinanza del 31/10/2024 disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], restituendo gli atti al Pubblico ministero. 2. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la insufficienza della motivazione dell'ordinanza di archiviazione, rilevando che il Giudice per le indagini preliminari non ha dato conto del perché il silenzio maliziosamente serbato dagli indagati in relazione ai debiti che gravavano sulla società all'atto della cessione delle quote non rilevi ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero, l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 28583 del 02/07/2024, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286726 — 01). In particolare, si osserva che l'abnormità strutturale va esclusa perché si tratta di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale; che altrettanto va affermato con riferimento all'abnormità funzionale, tenuto conto che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., dinanzi al tribunale in composizione monocratica (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B., Rv. 273371 - 01). Sul punto, è stato evidenziato che l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione va esclusa sia perché non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia in quanto ha natura di stasi irrevocabile, essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'apposito procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. Va, infine, precisato che, nei casi in cui l'abnormità non sia neppure in astratto configurabile, l'eventuale impugnazione diretta in cassazione è affetta dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dall'art. 591, lett.b), cod. proc. pen., che disciplina i casi in cui l'impugnazione abbia ad oggetto un provvedimento non impugnabile, in relazione ai quali, a mente del successivo comma 2, è previsto che il giudice dell'impugnazione dichiari anche di ufficio l'inammissibilità con ordinanza. Tale disciplina risulta poi richiamata espressamente dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., che stabilisce che la Corte di cassazione, nei casi previsti dall'art. 591, lett. b), cod. proc. pen., dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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