CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 21878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal Procuratore generale della Corte d'appello di Salerno in relazione alle sentenze condanne emesse dalla stessa Corte distrettuale il 29 novembre 2024 ed il 13 gennaio 2025.A ragione della decisione osserva che, contrariamente a guanto sostenuto dal condannato, il Procuratore generale aveva avanzato, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 29 novembre 2024 e che era del tutto irrilevante la circostanza che tale richiesta era stata depositata nella cancelleria del giudice dell'esecuzione il giorno successivo alla sua data indicata in calce. 3. Avverso l'ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art 666 comma 1, cod. proc. pen. Lamenta che l'ordine di esecuzione pene concorrenti è stato ritenuto legittimo nonostante non fosse stata soddisfatta una delle condizioni di legittimità previste dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza della Cassazione prima sezione penale n. 19824 del 18 febbraio 2022, ovvero la proposizione al competente giudice dell'esecuzione contestualmente alla sua emissione dell'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale di una delle pene unificate (quella di anni 1 di reclusione inflitta dalla sentenza di condanna n. 865 del 2022). Non vi è dubbio che nel caso di specie, l'ordine di esecuzione del Procuratore generale contenente la richiesta di revoca del beneficio è stato emesso il 18 novembre 2025 e che il suo deposito materiale presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione, attestato dal timbro, è avvenuto l'indomani, il 19 novembre 2025. Il successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, ha revocato il beneficio ha comunque leso l'interesse processuale del ricorrente a vedere affermata inesigibilità alla data del 18 novembre 2025 della pena di cui al provvedimento di cumulo, stante le implicazioni di ordine risarcitorio che possono derivarne. [OSCURATO:PERSONA] L'unica censura dedotta nel ricorso è manifestamente infondata. 1. Si è ormai stabilizzato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento che abilita il pubblico ministero all'emissione di ordine di esecuzione anche in relazione alle pene coperte da benefici (quali l'indulto o la sospensione condizionale) dei quali debba essere pronunziata la revoca «di diritto», sia pure sub condicione di contestuale presentazione di richiesta al giudice dell'esecuzione di adozione del correlato provvedimento dichiarativo ex art. 674, comma 1, cod. proc. pen. 1 2Nell'ultimo decennio tale interpretazione ha costantemente ispirato le decisioni, non massimate, rese in materia di revoca della sospensione condizionale (Sez. 1, n. 21543 del 26/3/2021, Bachacha; Sez. 1, n. 22106 del 14/7/2020, Lleshaj; Sez. 1, n. 932 del 23/10/2019, Ferraioli; Sez. 1, n. 2401 del 20/11/2018, dep. 2019, Haqqi; Sez. 1, n. 50922 del 19/7/2018, Faldini; Sez. 1, n. 47863 del 28/6/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 31472 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3ovanovic; Sez. 1, n. 55795 del 2/2/2017, Palau) o dell'indulto (Sez. 7, n. 12050 del 13/10/2021, dep. 2022, Stabile; Sez. 1, n. 25382 del 26/3/2021, Pavan; Sez. 1, n. 50685 del 18/9/2019, Cascella; Sez. 1, n. 16900 del 11/10/2017, dep. 2018, Florio), in molte delle quali si dà, peraltro, atto del preesistente, ed ormai superato, contrasto con il diverso indirizzo. Anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avallato tale opzione ermeneutica affermando incidentalmente nella sentenza n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399, che si occupa del distinto tema della decorrenza del termine di prescrizione della pena nel caso in cui la sua esecuzione sia subordinata alla revoca dell'indulto, hanno incidentalmente, ma univocamente, affermato (cfr. p. 13-14): «l'eseguibilità della pena non si ha di necessità solo con il provvedimento di revoca dell'indulto; in caso di avveramento della condizione risolutiva, efficace ope legis, deve affermarsi invero l'immediata eseguibilità della pena senza attendere la dichiarazione formale e meramente ricognitiva della revoca del beneficio; in quest'ultimo senso deve invero rilevarsi, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di ricordare (si veda Sez. 1, n. 8670 del 17/2/2006, Urso, Rv. 233584, in tema di sospensione condizionale, e Sez. 1, n. 23457 del 24/1/2011, Ianni, Rv. 250419, in tema di indulto), come il pubblico ministero possa, ed anzi debba, in forza dell'art. 655 cod. proc. pen., porre subito in esecuzione la pena, e dunque anche quella derivante dall'avvenuto avveramento della condizione risolutiva del concesso beneficio; avveramento che egli stesso può rilevare - trattandosi di un'operazione che di norma non richiede articolate valutazioni, di mero recepimento di una sentenza irrevocabile di condanna - contemporaneamente chiedendo al giudice dell'esecuzione di procedere, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., alla dichiarazione (come detto, ricognitiva) della revoca del beneficio, seguendo, se proposto, eventuale incidente di esecuzione in opposizione». 2. Ciò che, dunque, le norme processuali sin qui citate richiedono per l'immediata eseguibilità della pena formalmente ancora sospesa, ma rispetto alla quale si è già verificata la condizione risolutiva cui consegue la revoca della sospensione, sia pure a seguito di provvedimento dichiarativo del giudice dell'esecuzione a contenuto meramente ricognitivo, non è la contestualità 3temporale tra l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena ed il deposito della richiesta di revoca del beneficio, ma che tale richiesta sia contenuta nel corpo dell'atto del pubblico ministero di cui costituisce una parte essenziale. Per evitare errori nella determinazione della pena da eseguire, è obbligo del Pubblico ministero di depositare la richiesta di revoca nel più breve tempo possibile presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, ma l'inadempimento di tale obbligo, eventualmente rilevante a fini disciplinari, non ha una sanzione processuale specifica né è inquadrabile nelle categorie generali della nullità o dell'inefficacia. 3. Nel caso in esame il pubblico ministero procedente ha emesso l'ordine di esecuzione pene concorrenti ed ha contestualmente formulato al Giudice dell'esecuzione la richiesta di revoca del beneficio della pena per cui si era avverata la condizione risolutiva legalmente prevista provvedendo anche al suo tempestivo deposito, avvenuto il giorno successivo. Per di più, come segnalato dallo stesso ricorrente, è nelle more intervenuto il provvedimento dichiarativo della revoca sicché la lamentata irregolarità non ha inciso in alcun modo sulla misura della pena eseguibile . 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. P.Q.MCORTE SUPREMA D, CASSAZIONE. Enn • - ' IL FUNZiONARIO I IA i 4 [OSCURATO:PERSONA] (f T T TATUO Mar