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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:16
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 748/24 [Kotaňák] ( i ) Okresná prokuratúra Bratislava III Procedimento penale contro

[OSCURATO:PERSONA]

con l’intervento di LZ [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia)] « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritti fondamentali – Presunzione di innocenza e diritti della difesa – Ordinanza di un giudice di primo grado di non luogo a statuire per mancanza di carattere penale degli atti esaminati – Annullamento da parte del giudice di grado superiore – Carattere penale di tali atti allegato da parte del giudice di grado superiore – Misure appropriate per porre rimedio alla violazione della presunzione di innocenza » I Introduzione

1. Principio essenziale del procedimento penale negli [OSCURATO:PERSONA] di diritto, la presunzione di innocenza trova, come sottolineava [OSCURATO:PERSONA], «la sua prima espressione in una questione procedurale, l’onere della prova (…).

Ma è in realtà in ogni fase del procedimento di cui è oggetto che l’imputato deve disporre delle garanzie che tutelano la presunzione di innocenza (…).

Soprattutto, in mancanza di prove certe, il dubbio deve andare a favore dell’imputato» ( 2 ).

È così che occorre, in ogni fase, porre «il diritto in condizione di sentire il ragionamento che fa l’innocenza» ( 3 ).

2. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare la portata delle garanzie procedurali rientranti nella presunzione di innocenza nell’ambito delle decisioni preliminari di natura procedurale, adottate dalle autorità giudiziarie prima del procedimento che statuisce nel merito sulla colpevolezza dell’imputato.

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di AC per atti di diffamazione, verte più precisamente sull’interpretazione dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 ( 4 ), e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

I. II Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 48 della Carta intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa» stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue: «[o]gni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata».

5. I considerando 9, 10, 16 e 48 della direttiva 2016/343 sono così formulati: «(9) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. (10) Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (16) La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole.

Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa.

Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole.

Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. (…) (48) Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.

Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della [Carta] o della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»], come interpretate dalla [Corte] e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» (in prosieguo: la «Corte EDU»).

6. L’articolo 1 di tale direttiva così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

7. L’articolo 3 di detta direttiva stabilisce quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

8. L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», ai paragrafi 1 e 2, precisa quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole.

Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10».

9. L’articolo 6 della direttiva 2016/343, intitolato «Onere della prova», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta».

10. L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva».

B. Diritto slovacco 11.

L’articolo 373, paragrafi 1 e 2, dello zákon č. 300/2005 Z. z.

Trestný zakon (legge n. 300/2005 sul codice penale), del 20 maggio 2005 (in prosieguo: il «codice penale»), che definisce il reato di diffamazione, così dispone: «(1) Chiunque renda false dichiarazioni su un’altra persona che possano lederne in misura significativa la dignità presso i suoi concittadini, metterne in pericolo l’impiego o gli affari, lederne le relazioni familiari o causarle altro grave danno, è punito con la reclusione fino a due anni. (2) L’autore del reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni se commette pubblicamente il reato di cui al paragrafo 1: (…)

c) in pubblico (…)».

12. L’articolo 327, paragrafo 1, dello zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok (legge n. 301/2005 sul codice di procedura penale), del 24 maggio 2005 (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), stabilisce che «Il giudice, a cui è stata rimessa la causa per una nuova trattazione e decisione, è vincolato al parere giuridico che il giudice d’appello ha espresso nella sua decisione ed è obbligato a compiere gli atti e l’istruzione probatoria la cui esecuzione è stata disposta dal giudice d’appello».

C. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

13. Il 18 novembre 2020 il pubblico ministero ha depositato, presso l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III, Slovacchia), un atto di imputazione nei confronti di AC per il reato di diffamazione, ai sensi dell’articolo 373, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del codice penale, reato che è accusato di aver commesso pubblicando online diversi video contenenti una serie di affermazioni errate.

14. Con ordinanza dell’8 novembre 2021, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha posto fine all’azione penale con la motivazione che la condotta oggetto di tale atto di imputazione non costituiva un reato.

15. Il pubblico ministero ha proposto appello avverso tale ordinanza.

Con ordinanza dell’8 febbraio 2022, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) ha annullato l’ordinanza del giudice di primo grado e ha rinviato la causa dinanzi a tale giudice affinché si pronunciasse nuovamente sulla causa riesaminando tutti gli elementi di prova.

16. Con ordinanza del 3 ottobre 2022, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha nuovamente archiviato l’atto di imputazione nei confronti di AC.

17. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) ha annullato nuovamente tale archiviazione e ha rinviato la causa al giudice di primo grado.

18. A seguito di una riorganizzazione del sistema giudiziario slovacco, la competenza a conoscere del procedimento principale è stata trasferita, il 1 o giugno 2023, al Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia), giudice del rinvio.

19. Dinanzi a tale giudice, AC fa valere che le valutazioni del giudice d’appello violano la sua presunzione di innocenza, in quanto non lasciano spazio a conclusioni diverse dalla constatazione della sua colpevolezza, sebbene non fosse necessario, per il giudice d’appello, valutare la fondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti.

Pertanto, AC ritiene che il giudice del rinvio debba disattendere le valutazioni del giudice d’appello.

20. Il giudice del rinvio rileva che, in applicazione delle norme di diritto processuale slovacco, esso è vincolato dalle valutazioni del giudice d’appello.

Tuttavia, esso ritiene che tali valutazioni violino la presunzione di innocenza di AC e che la normativa nazionale non preveda misure appropriate per garantire il rispetto di tale presunzione.

21. In tali circostanze, il Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se il diritto al rispetto della presunzione d’innocenza di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della [Carta], in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, della [direttiva 2016/343], nonché il principio di proporzionalità e il diritto di difesa di cui all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, ostino ad un modo di procedere di un giudice di grado superiore che, nel corso di un procedimento di ricorso di impugnazione presentato da un pubblico ministero avverso una ordinanza di archiviazione emessa da un giudice di primo grado, esponga nella motivazione della propria decisione, prima di pronunciarsi nel merito e senza l’assunzione delle prove dinanzi all’organo giurisdizionale, le seguenti conclusioni in diritto e fatto: “Le false informazioni di natura puramente intima che l’imputato, tramite il suo post, ha messo a disposizione di un gran numero di followers, sono, in considerazione del loro contenuto, in grado di interferire in modo grave nei rapporti di coppia, familiari e di amicizia della parte offesa compromettendo la fiducia nei confronti di quest’ultima (…).

Dalle prove assunte nel corso del procedimento istruttorio, e su cui si è basato anche [il giudice di primo grado], risulta indubbiamente che l’imputato ha mentito riguardo alla parte offesa, la attacca e, di conseguenza, ella si è trovata in una situazione di grande disagio all’interno della cerchia della sua famiglia e della comunità.

La relazione intima tra la parte offesa e SB è un’invenzione dell’imputato e ciò che l’imputato affermava nei suoi post non è mai avvenuto (…) Per quanto riguarda l’individuazione di ciò che, tra quanto pubblicato, sia non veritiero, si tratta, indubbiamente, di un dato la cui veridicità è stata oggetto di esame nel corso del procedimento istruttorio attraverso le prove assunte e riguardava la relazione intima tra la parte offesa e il testimone SB e le pratiche sessuali chiaramente descritte dall’imputato nel post”. 2) Se incida sulla risposta alla prima questione il fatto che la normativa nazionale, nonché la prassi nazionale, non imponevano al giudice del grado superiore di effettuare una valutazione in fatto e in diritto nella motivazione dell’ordinanza di annullamento, e che tale motivazione poteva limitarsi a constatare l’eventuale erroneità della decisione del giudice di grado inferiore, dal momento che quest’ultimo è tenuto ad assumere le prove nel corso dell’udienza dibattimentale e a decidere la causa a seguito dell’esito dell’istruttoria. 3) Se incida sulla risposta alla prima questione il fatto che il giudice di grado superiore, in sede di decisione sull’impugnazione del pubblico ministero, si è pronunciato in tal modo solo sulla base degli elementi di prova prodotti nel procedimento istruttorio che fino a quel momento non erano stati nemmeno assunti dinanzi al giudice di primo grado. 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se costituiscano misure appropriate per garantire la presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 le seguenti procedure e decisioni:

i) il modo di procedere del giudice nazionale di primo grado che, richiamandosi al principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, non rispetti le valutazioni di diritto e di fatto formulate dal giudice di grado superiore nella motivazione della decisione nella misura in cui esse siano in contrasto con il diritto dell’Unione, anche se, in forza della normativa nazionale, esse sarebbero altrimenti giuridicamente vincolanti, e decida esso stesso la causa in seguito ad una regolare assunzione delle prove; oppure il modo di procedere del giudice nazionale di primo grado, che, richiamandosi al principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, non rispetti le valutazioni di diritto e di fatto formulate dal giudice di grado superiore nella motivazione della decisione nella misura in cui esse siano in contrasto con il diritto dell’Unione, anche se, in forza della normativa nazionale, esse sarebbero altrimenti giuridicamente vincolanti, e decida nuovamente esso stesso la causa con la medesima decisione di archiviazione che è già stata annullata una volta dal giudice di grado superiore; oppure ii) la ricusazione dei giudici dell’organo giurisdizionale di grado superiore dal procedimento per parzialità, poiché è stato violato il principio della presunzione di innocenza, in base alla domanda di ricusazione per parzialità presentata dall’imputato.

22. Hanno depositato osservazioni scritte il convenuto AC, i governi slovacco e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

AC e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 16 ottobre 2025.

II. III Analisi A. Sulla ricevibilità delle questioni

23. Il governo slovacco sostiene, in via principale, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nella sua interezza.

A suo avviso, in primo luogo, essa non menziona le circostanze di fatto e di diritto necessarie per fornire una risposta utile nonché le ragioni per le quali occorrerebbe una risposta della Corte e, in secondo luogo, l’interpretazione richiesta non sarebbe pertinente ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale.

24. In virtù di una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa di cui al procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 5 ).

25. Inoltre, la Corte ha già sottolineato che una risposta a questioni pregiudiziali può essere necessaria per fornire ai giudici del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui essi sono investiti ( 6 ).

26. Nel caso di specie, con le prime tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto dell’Unione richiamate ostino a che un giudice penale, che statuisce in appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale, prenda posizione sulle prove a carico procedendo ad una valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, sebbene non fosse tenuto a farlo in forza del diritto nazionale e l’assunzione della prova non sia stata condotta in modo completo in tale fase preliminare del procedimento.

Esso si interroga altresì sul modo in cui il giudice d’appello ha preso posizione alla luce della presunzione di innocenza.

Con la quarta questione, esso si interroga sulle conseguenze procedurali di una risposta affermativa alle prime tre questioni.

27. Ritengo che, pur avendo fatto ampio riferimento agli argomenti difensivi, il giudice del rinvio abbia sufficientemente precisato le circostanze di fatto e di diritto necessarie per fornire una risposta utile alle questioni sollevate.

Aggiungo che il tenore della domanda di pronuncia pregiudiziale era sufficiente per consentire alla [OSCURATO:PERSONA], al governo ungherese e ad AC, nonché al governo slovacco in subordine, di esercitare il diritto loro conferito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di presentare osservazioni.

28. Peraltro, il governo slovacco sostiene che l’interpretazione richiesta non è pertinente ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale.

A suo avviso, infatti, un’eventuale violazione della presunzione di innocenza da parte del giudice d’appello non impedirebbe al giudice del rinvio di archiviare per un altro motivo o per gli stessi motivi, ma sulla base di fatti complementari.

29. Orbene, poiché il diritto slovacco obbliga il giudice del rinvio a conformarsi alle valutazioni del giudice d’appello, mi sembra che le risposte della Corte alle prime tre questioni siano destinate a fornirgli elementi utili che gli consentano di valutare la conformità della decisione del giudice d’appello alla luce della presunzione di innocenza e che la risposta alla quarta questione gli consentirà, se del caso, di trarne le conseguenze procedurali appropriate.

Sotto questo profilo, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non mi sembra manifestamente priva di relazione con l’oggetto del procedimento principale.

30. Tuttavia, nell’ambito della terza parte della quarta questione, il giudice del rinvio si interroga, tra le conseguenze procedurali a titolo di misure appropriate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, sulla possibilità di una ricusazione dei giudici dell’organo giurisdizionale d’appello.

31. Orbene, sia dalle osservazioni del governo slovacco sia dalle risposte ai quesiti posti in udienza risulta che il giudice del rinvio non è competente a statuire sulla ricusazione dei giudici dell’organo giurisdizionale di grado superiore così menzionata ( 7 ).

32. Pertanto, tale terza parte della quarta questione riveste carattere ipotetico ed è, quindi, irricevibile.

33. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale mi sembra ricevibile, salvo per quanto riguarda la terza parte della quarta questione.

B. Nel merito

1. Sulla prima, seconda e terza questione

34. Con le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 48 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice penale che statuisce su un appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale prenda posizione su prove a carico procedendo ad una valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, mentre non è tenuto a farlo per pronunciarsi e l’assunzione della prova non è stata condotta in modo completo. a) Sull ’ applicabilità dell ’ articolo 6 della direttiva 2016/343

35. Il giudice del rinvio menziona, nell’ambito della prima questione, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, secondo il quale: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile».

36. Il governo slovacco e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale disposizione, che riguarda le decisioni che statuiscono sulla colpevolezza, è inapplicabile nel procedimento principale.

37. Condivido tale constatazione.

38. Infatti, ricordo che, come già dichiarato dalla Corte a proposito di decisioni riguardanti il mantenimento in custodia cautelare ( 8 ), dall’articolo 4 della direttiva 2016/343 risulta che essa distingue, da un lato, le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che sono adottate necessariamente al termine del procedimento penale e, dall’altro, gli altri atti procedurali, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale.

Il riferimento alla prova della colpevolezza di cui all’articolo 6 della direttiva 2016/343 deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell’onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza.

39. Orbene, nella presente causa, le questioni sollevate si riferiscono a una fase preliminare del procedimento penale slovacco, nel corso della quale un giudice monocratico deve verificare se un determinato atto di imputazione costituisca una base sufficiente per avviare un processo penale o se, al contrario, occorra procedere all’archiviazione della causa o trattare quest’ultima seguendo un’altra via.

40. Al pari delle decisioni riguardanti, ad esempio, il mantenimento in custodia cautelare di un imputato ( 9 ), una siffatta decisione procedurale non può essere qualificata come decisione giudiziaria che statuisce sulla colpevolezza dell’imputato e costituisce, al contrario, una «decisione giudiziaria diversa da quella sulla colpevolezza», ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2016/343.

Il fatto che, come sostiene il ricorrente, le constatazioni in fatto e in diritto effettuate nella decisione di appello vincolino il giudice di primo grado, in particolare nella parte in cui constata che sussistono gli elementi costitutivi del reato (nella fattispecie, la diffamazione), non modifica tale constatazione.

41. Di conseguenza, poiché la controversia di cui al procedimento principale non riguarda la questione della colpevolezza nel merito dell’imputato, non è necessario rispondere alle questioni sollevate sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343. b) Sulla portata della presunzione di innocenza

42. Le prime tre questioni pregiudiziali mi inducono a considerare la portata della presunzione di innocenza, da un lato, con riferimento al contenuto di una decisione preliminare e, dall’altro, con riferimento alle condizioni di adozione di una siffatta decisione. 1) Sul contenuto della decisione preliminare (prima questione)

43. Il giudice del rinvio chiede se il giudice penale che statuisce in appello avverso la decisione preliminare di natura procedurale, esprimendosi come ha fatto, abbia violato la presunzione di innocenza.

Esso cita al riguardo un estratto della motivazione del giudice d’appello.

44. Ricordiamo che dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per garantire che, in particolare, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole, lasciando impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

45. Tale disposizione deve essere letta, in particolare, alla luce dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta ( 10 )e dell’articolo 3 della direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza, nonché del considerando 16 di tale direttiva, secondo il quale il rispetto della presunzione di innocenza lascia impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole.

Ai sensi di tale considerando, prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, le autorità giudiziarie potrebbero anzitutto dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e quest’ultima potrebbe contenere un riferimento a tali elementi.

46. In assenza di indicazioni precise nella direttiva 2016/343 e nella giurisprudenza relativa all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta su come debba stabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole in una decisione giudiziaria, occorre ispirarsi principalmente alla giurisprudenza della Corte EDU ( 11 ). i) Sulla giurisprudenza della Corte EDU

47. La presunzione di innocenza regola l’intero procedimento penale ( 12 ) e il campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU «così ampliato sin dall’inizio al di là del suo ambito naturale, si estenderà progressivamente ancora di più in particolare ratione temporis , vale a dire alle fasi del procedimento in cui l’interessato non è più o non è ancora “imputato”» ( 13 ).

Essa comprende quindi un primo aspetto quale garanzia procedurale nell’ambito del processo penale ( 14 ) e un secondo aspetto, a processo concluso, volto più in particolare a tutelare la reputazione dell’interessato ( 15 ).

Alla luce degli elementi della controversia di cui al procedimento principale, esaminerò unicamente, in questa sede, il primo aspetto.

48. Ricordo, a tal riguardo, che la presunzione di innocenza risulta violata se la dichiarazione di un’autorità pubblica, come un magistrato ( 16 ), riguardante un imputato riflette l’impressione che egli sia colpevole, mentre la sua colpevolezza non è stata previamente legalmente accertata.

Occorre quindi che i magistrati non partano dall’idea preconcetta che l’imputato abbia commesso l’atto incriminato: l’onere della prova grava sull’accusa e in dubio pro reo – il dubbio va a favore dell’imputato ( 17 ).

La presunzione di innocenza può quindi essere violata, anche in mancanza di una constatazione formale, qualora una dichiarazione ufficiale di un’autorità pubblica o la motivazione di una decisione giudiziaria induca a ritenere che il magistrato consideri l’interessato colpevole ( 18 ).

49. La Corte EDU sottolinea l’importanza della scelta dei termini utilizzati da un’autorità pubblica prima che una persona sia stata giudicata e riconosciuta colpevole di un reato ( 19 ).

Pertanto, si deve distinguere tra le decisioni o le dichiarazioni che riflettono l’ impressione che la persona interessata sia colpevole e quelle che si limitano a descrivere uno stato di sospetto .

Le prime violano la presunzione di innocenza, mentre le seconde sono state più volte considerate conformi alla ratio dell’articolo 6 della CEDU ( 20 ).

50. Ad esempio, nella sentenza Marziano c.

Italia, il giudice per le indagini preliminari ha certamente formulato una previsione, ma si è limitato a rilevare che, di fronte all’esistenza di motivi plausibili per sospettare che l’interessato avesse commesso il reato contestato, altri elementi inducevano a ritenere che, dinanzi a un giudice, l’accusa avrebbe avuto poche possibilità di successo ( 21 ).

Così facendo, la sua decisione è stata giudicata dalla Corte EDU come descrittiva di uno «stato di sospetto» non contenente una constatazione di colpevolezza e quindi come non contraria alla presunzione di innocenza.

51. Nella sentenza Lavents c.

Lettonia, la giudice investita della causa aveva rilasciato diverse interviste alla stampa, in cui accennava, in particolare, al fatto che non sapeva ancora «se la sentenza [avrebbe] condannato o assolto in parte» o in cui esprimeva grande stupore dinanzi al fatto che gli imputati si ostinavano a dichiararsi non colpevoli su tutti i capi di imputazione, il che violava la presunzione di innocenza ( 22 ), poiché il fatto che le dichiarazioni in questione fossero formulate in forma interrogativa o dubitativa non era sufficiente a sottrarle dall’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU.

Secondo la Corte EDU, ciò che rileva ai fini dell’applicazione di tale disposizione «è il significato reale delle dichiarazioni in questione, e non la loro forma letterale».

52. Nella sentenza Gutsanovi c.

Bulgaria ( 23 ), il ricorrente contestava la motivazione della decisione del tribunale che lo manteneva in custodia cautelare.

La Corte EDU ha ritenuto che il giudice del Tribunale regionale dovesse assicurarsi che esistessero sempre motivi plausibili per sospettare che il ricorrente avesse commesso un reato e che i termini utilizzati ( 24 ) fossero andati oltre la semplice descrizione di uno stato di sospetto, che comportava la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU.

53. Se è vero che la scelta dei termini è importante, ricordiamo altresì che la questione se la dichiarazione di un funzionario pubblico costituisca una violazione del principio della presunzione di innocenza deve essere definita nel contesto delle circostanze particolari nelle quali la dichiarazione controversa è stata formulata ( 25 ).

Pertanto, in caso di dichiarazione «infelice», occorre esaminare il contesto del procedimento nel suo insieme e le sue caratteristiche particolari al fine di stabilire se le dichiarazioni violino l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU ( 26 ).

Nella sentenza Daktaras contro [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) le dichiarazioni incriminate sono state pronunciate da un pubblico ministero nell’ambito di una decisione motivata, adottata in una fase preliminare del procedimento, con la quale la domanda di archiviazione della causa formulata dal ricorrente era stata respinta.

La Corte ha constatato che il fatto di affermare che la colpevolezza del ricorrente era «stabilita» dagli elementi del fascicolo era «infelice», ma che, alla luce del contesto, il pubblico ministero si riferiva non già alla questione se la colpevolezza dell’interessato fosse accertata – questione sulla quale non spettava manifestamente al pubblico ministero pronunciarsi – bensì alla questione se il fascicolo contenesse prove sufficienti della colpevolezza dell’interessato per giustificare un rinvio a giudizio.

La presunzione di innocenza non è stata considerata violata in questo caso.

54. Tale sentenza Daktaras contro [OSCURATO:PERSONA], in cui le dichiarazioni incriminate provenivano da un pubblico ministero, costituisce tuttavia l’occasione per ricordare che le dichiarazioni dei giudici sono oggetto di un esame più approfondito di quelle riguardanti le autorità investigative come la polizia e la procura ( 28 ).

55. Infine, si può ancora menzionare la recente sentenza Ravier c.

Francia, in cui la Corte EDU ha escluso la violazione della presunzione di innocenza relativa all’utilizzo da parte del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) dell’espressione secondo la quale il ricorrente aveva «compiuto manovre di carattere fraudolento volte a pregiudicare l’autenticità dello scrutinio», poiché la decisione del Conseil d’État era rimasta entro l’ambito puramente elettorale ( 29 ).

56. Pertanto, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione tanto i termini utilizzati dalle autorità giudiziarie quanto le particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati, come la natura e il contesto del procedimento di cui trattasi. ii) Applicazione nel caso di specie

57. Si deve ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale.

Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una risposta utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornire loro tutte le indicazioni che reputa necessarie ( 30 ).

58. Sotto un primo profilo, ricordo che l’atto di imputazione verte qui sul reato di diffamazione, i cui tre elementi costitutivi sono, ai sensi del diritto slovacco, in primo luogo, la divulgazione, in secondo luogo, il fatto che essa verte su un’informazione falsa e, in terzo luogo, il fatto che essa «possa ledere gravemente la dignità» della persona interessata, in particolare nel suo impiego o nei suoi rapporti familiari ( 31 ).

59. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i termini utilizzati, rilevo che da taluni passaggi della motivazione del giudice d’appello risulta che esso sembra convinto che tali elementi del reato siano effettivamente presenti nel caso di specie.

Esso utilizza affermazioni come «le false informazioni» sono state «messe a disposizione di un gran numero di followers» e «risulta indubbiamente» dalle prove assunte nell’ambito del procedimento istruttorio e sulle quali l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) si è parimenti basato che l’imputato «ha mentito riguardo alla parte offesa».

60. Mi sembra che si debba ritenere che tali termini vadano oltre i semplici sospetti e che constatino, sulla base degli elementi a carico risultanti dall’istruzione, la colpevolezza dell’imputato per quanto riguarda la mendacità delle informazioni divulgate.

61. In tal modo, si può ritenere che il giudice d’appello abbia preso posizione su prove a carico valutando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi in termini che vanno oltre il semplice sospetto e che manifestano chiaramente l’impressione che l’imputato sia colpevole.

62. Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la natura della decisione di cui trattasi e il suo contesto, occorre sottolineare che, certamente, la colpevolezza dell’imputato non era una questione da definire nell’ambito di tale fase preliminare del procedimento.

Non si trattava, infatti, di sapere se i fatti oggetto del procedimento penale fossero dimostrati, ma se, eventualmente, essi rientrassero o meno, in forza del diritto nazionale, in una qualificazione penale.

63. Tuttavia, ciò non può giustificare formulazioni che violino la presunzione di innocenza, altrimenti sarebbe sufficiente constatare che la colpevolezza non è ancora in discussione per escludere qualsiasi possibilità di violazione della presunzione di innocenza in tale fase.

Un siffatto approccio non può essere ammesso, dal momento che la garanzia della presunzione di innocenza, come si è visto, si applica all’intero procedimento penale e non disciplina solo l’esame della fondatezza dell’accusa ( 32 ).

64. Aggiungo, come si è altresì visto, che i magistrati, e in particolare i magistrati istruttori, devono prestare particolare attenzione ai termini utilizzati nelle loro decisioni ( 33 ).

65. Inoltre, nel caso di specie, occorre rilevare che il giudice d’appello statuisce, nell’ambito del procedimento preliminare, apparentemente in ultima istanza ( 34 ), che la sua decisione vincola il giudice di primo grado in tale fase preliminare e che i termini da esso utilizzati possono altresì esercitare un’influenza sull’organo giurisdizionale gerarchicamente inferiore che deciderà nel merito della causa, il che conferisce alla sua decisione una portata non trascurabile sull’intero procedimento, indipendentemente dal fatto che la persona sia infine rinviata dinanzi al giudice penale o civile.

66. Inoltre, è indubbio che formule rispettose della presunzione di innocenza possano essere facilmente utilizzate in tale fase del procedimento ( 35 ), pur essendo sufficientemente convincenti sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in modo da giustificare, se del caso, il rinvio dell’imputato dinanzi al giudice penale.

67. Peraltro, non mi convince l’argomento del governo slovacco, secondo il quale occorre distinguere tra, da un lato, le espressioni dirette ad enunciare i fatti tratti dal fascicolo e le prove destinate a verificare la correttezza del parere giuridico relativo alla natura penale o meno dei fatti di diffamazione di cui trattasi, e, dall’altro, le espressioni sulla colpevolezza nel merito che possono far ritenere che la presunzione di innocenza sia stata violata.

Un siffatto approccio suggerisce infatti che la decisione contiene passaggi separabili gli uni dagli altri sotto il profilo del rispetto della presunzione di innocenza.

Orbene, se è vero che un termine o un’espressione infelice si può eventualmente intendere, in talune circostanze, come accidentale, spetta tuttavia ai magistrati non dare l’impressione che essi agiscano con l’idea preconcetta della colpevolezza dell’imputato.

A mio avviso, ciò implica che essi scelgano i termini di tutta la loro motivazione con particolare attenzione e cura ( 36 ).

68. Certo, non si può escludere che insinuazioni o passaggi ambigui sotto il profilo della presunzione di innocenza possano essere considerati accidentali o controbilanciati da altri passaggi della motivazione che esprimono il fatto che il giudice non ha l’impressione che l’imputato sia colpevole ( 37 ).

Tuttavia, le dichiarazioni che attestano il convincimento del giudice, che non conosce del merito della causa, che l’imputato è colpevole possono essere sufficienti per viziare l’intera motivazione, il che deve essere oggetto di una valutazione caso per caso.

69. Pertanto, sebbene il diritto al rispetto della presunzione di innocenza previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, non osti a che un organo giurisdizionale di grado superiore, che statuisce nell’ambito di un ricorso proposto dal pubblico ministero avverso la decisione del giudice di primo grado di interrompere l’azione penale, prenda posizione sugli elementi costitutivi del reato di cui trattasi al fine di giustificare la sua decisione di invalidare o meno tale interruzione dall’azione penale, ciò avviene solo nei limiti in cui esso non presenti l’imputato come colpevole, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

70. Tale constatazione è modificata dal fatto che il giudice d’appello non era tenuto dal diritto nazionale ad effettuare una valutazione in fatto e in diritto nella motivazione della sua decisione al riguardo (seconda questione) e sebbene l’assunzione della prova non fosse stata effettuata in modo completo (terza questione)? Ciò è quanto si deve ora esaminare. 2) Sulle condizioni per l’adozione di una decisione preliminare (seconda e terza questione)

71. Ricordiamo che, conformemente al considerando 10 della direttiva 2016/343, questa si limita a stabilire norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, al fine di rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

Pertanto, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2016/343, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire tutte le condizioni per l’adozione di una decisione preliminare.

72. La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulle condizioni di adozione di una decisione preliminare sotto il profilo della presunzione di innocenza, in particolare a proposito di decisioni di mantenimento in custodia cautelare.

Una siffatta decisione può essere quindi fondata su sospetti o elementi di prova a carico, purché non presenti la persona detenuta come colpevole ( 38 ).

Parimenti, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice procede, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motiva la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole ( 39 ).

73. Inoltre, la Corte ha dichiarato che il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’adozione delle misure necessarie ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 includeva la possibilità di menzionare un accordo di riduzione della pena, concluso tra il pubblico ministero e un imputato che riconoscesse la propria colpevolezza, e in cui si menzionavano altri imputati, a condizione tuttavia che questi ultimi non fossero presentati come colpevoli ( 40 ).

Lo stesso ragionamento è stato seguito, mutatis mutandis , nei confronti di una decisione con la quale un giudice nazionale accettava una «dichiarazione di colpevolezza» di uno dei coimputati ( 41 ).

74. Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, come interpretato dalla Corte, lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda le condizioni di adozione di una decisione adottata in una fase preliminare da un organo giurisdizionale nazionale, e in particolare per quanto riguarda le modalità di esame dei diversi elementi di prova e la portata della motivazione che esso è tenuto a fornire in risposta agli argomenti presentati dinanzi ad esso, poiché tali questioni rientrano solo nel diritto nazionale.

75. In tale contesto, in primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla valutazione in fatto e in diritto effettuata dal giudice d’appello nell’ambito della motivazione della sua decisione, sebbene il diritto nazionale non glielo imponga (seconda questione).

76. Orbene, a tal riguardo, oltre al fatto che il giudice del rinvio non fa riferimento ad alcuna disposizione del suo diritto nazionale, ritengo che una siffatta motivazione dettagliata non modifichi in alcun modo l’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi alla luce della presunzione di innocenza.

77. Da un lato, infatti, come sottolineato dal governo slovacco, il giudice d’appello statuisce con ordinanza e, ai sensi dell’articolo 176 del codice di procedura penale, ogni ordinanza deve essere, in quanto decisione giudiziaria, debitamente motivata.

78. D’altro lato, e in ogni caso, risponde al criterio di buona amministrazione della giustizia che le decisioni giudiziarie, anche in tale fase preliminare del procedimento, indichino in modo sufficiente i motivi su cui si fondano, purché non contengano formulazioni che si esprimano in anticipo sulla colpevolezza dell’imputato.

Una motivazione sufficientemente precisa sembra del resto tale da fornire a detto imputato una migliore informazione sulle accuse mosse a suo carico e sulle ragioni per le quali i fatti posti a fondamento del procedimento penale possono costituire reati che giustificano il suo rinvio a giudizio nel merito dinanzi al giudice penale ( 42 ).

79. Aggiungerei che una siffatta motivazione, purché rispetti la presunzione di innocenza, può essere considerata particolarmente appropriata in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il giudice d’appello si pronuncia per la seconda volta sull’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice di primo grado.

80. Pertanto, non mi sembra che le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione richiamati dal giudice del rinvio debbano essere interpretati nel senso che ostano a una motivazione dettagliata, purché essa non si esprima in anticipo sulla colpevolezza dell’imputato.

81. In secondo luogo, ritengo che non modifichi la risposta alla prima questione neppure il fatto che il giudice d’appello si sia pronunciato sulla base delle sole prove assunte nell’ambito del procedimento istruttorio, vale a dire in una fase in cui l’assunzione della prova non è stata condotta in modo completo (terza questione).

82. Ricordo che, nella fase preliminare del procedimento oggetto del procedimento principale, si tratta, come risulta dalle osservazioni del governo slovacco, di stabilire, alla luce del fascicolo istruttorio, se l’atto di imputazione esaminato costituisca una base affidabile per il prosieguo del procedimento, se l’istruzione sia stata condotta conformemente alla legge e se possa aver luogo un’udienza dibattimentale o se occorra procedere diversamente.

Il giudice può quindi archiviare la causa se l’illecito di cui trattasi non è penale, il che può essere giustificato da semplici dubbi o contraddizioni negli elementi di prova.

La valutazione dei giudici si concentra qui sulla questione se la qualificazione dei fatti di cui trattasi rientri o meno nel diritto penale.

83. Orbene, per definizione, solo le prove assunte nell’ambito del procedimento istruttorio possono essere utilizzate in questa fase.

Ciò è, del resto, quanto previsto esplicitamente dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 quando menziona la possibilità per le autorità giudiziarie o altre autorità competenti, quando adottano decisioni preliminari di natura procedurale, come nel caso di specie, di basarsi sul sospetto o su indizi di reità.

84. La presunzione di innocenza non può ostare a che un giudice che statuisce in appello avverso una decisione preliminare si fondi quindi sugli elementi di prova di cui dispone in tale fase del procedimento per adottare la sua decisione, purché non presenti l’imputato come colpevole.

85. In terzo luogo, il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi sul rispetto dei diritti della difesa, garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, per il motivo che la decisione del giudice d’appello è stata adottata senza che l’imputato abbia potuto esprimersi in risposta.

86. Ricordo a tal riguardo che, secondo una giurisprudenza risalente e costante della Corte EDU, le garanzie dell’equo processo di cui all’articolo 6 CEDU sono applicabili non appena esista un’«accusa penale» ai sensi di tale disposizione e possono quindi svolgere un ruolo nella fase precedente alla fase del giudizio se e nella misura in cui la loro inosservanza iniziale rischi di compromettere gravemente l’equità del processo ( 43 ).

Le garanzie dell’equo processo, e tra esse i diritti della difesa, si applicano quindi sin dalla fase istruttoria ( 44 ).

87. Ciò premesso, in linea di principio, la valutazione si effettua sull’intero procedimento e in funzione delle circostanze del caso di specie ( 45 ).

88. Orbene, da un lato, per quanto riguarda i diritti della difesa nell’ambito del procedimento d’appello, dagli elementi del fascicolo risulta che l’imputato ha potuto presentare osservazioni in risposta alle osservazioni in appello del pubblico ministero.

D’altro lato, per quanto riguarda i diritti della difesa relativi al rispetto della sua presunzione di innocenza in esito all’ordinanza del giudice d’appello, è giocoforza constatare che il procedimento è destinato a proseguire dinanzi al giudice del rinvio, dinanzi al quale l’imputato potrà far valere i propri argomenti.

89. In tale contesto, mi sembra che i dubbi del giudice del rinvio sul rispetto dei diritti della difesa possano essere respinti. c) Conclusioni sulle prime tre questioni

90. Ritengo che occorra rispondere al giudice del rinvio nel senso che il diritto al rispetto della presunzione di innocenza previsto all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, non osta a che un giudice penale, che statuisce in appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale, prenda posizione sulle prove a carico procedendo ad una valutazione in fatto e in diritto sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, sebbene esso non fosse tenuto a farlo in forza del diritto nazionale e l’assunzione della prova non sia stata condotta in modo completo in tale fase preliminare del procedimento, purché non presenti l’imputato come colpevole, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

2. Sulla quarta questione

91. Alla luce della mia proposta di risposta alla prima questione e poiché spetterà al giudice del rinvio constatare o meno una violazione della presunzione di innocenza nel procedimento principale, ritengo che occorra rispondere alla quarta questione, il cui scopo è individuare le misure da adottare in un’ipotesi del genere.

92. Con le prime due parti di tale quarta questione ( 46 ), il giudice del rinvio chiede se, in caso di constatazione della violazione della presunzione di innocenza, costituisca una misura appropriata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 il fatto di disattendere le valutazioni del giudice d’appello che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e poi di statuire o previa assunzione delle prove nelle debite forme (prima parte), oppure rendendo la stessa decisione già annullata dal giudice d’appello (seconda parte).

93. Ricordo che, sebbene l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 esiga che siano previste «misure appropriate», tale disposizione non precisa la natura di tali misure e si limita a rinviare «in particolare» all’articolo 10 di tale direttiva, il che implica che dette misure potrebbero assumere segnatamente la forma di mezzi di ricorso effettivi a disposizione dell’imputato ai sensi di tale disposizione.

Inoltre, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2016/343, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire tutte le condizioni per l’adozione di misure appropriate ( 47 ).

94. Pertanto, in mancanza di norme dell’Unione in materia, le «misure appropriate» dovrebbero essere definite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in base alla loro autonomia procedurale, nei limiti derivanti dai principi di equivalenza e di effettività ( 48 ).

95. In via preliminare, rilevo che il giudice del rinvio non menziona i mezzi di ricorso nazionali istituiti al riguardo.

96. Il governo slovacco menziona, dal canto suo, quattro motivi di ricorso in caso di violazione della presunzione di innocenza da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, vale a dire, in primo luogo, la possibilità di far valere la parzialità dei giudici se la causa penale viene loro successivamente attribuita per statuire sul merito della causa, in secondo luogo, la possibilità di un ricorso per responsabilità dello Stato, in terzo luogo, la possibilità di un ricorso per incostituzionalità e, in quarto luogo, la possibilità di far valere la responsabilità per illecito disciplinare dei giudici che hanno commesso una siffatta violazione ( 49 ).

97. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a sua volta, che occorre esaminare anzitutto quali siano le misure disponibili che potrebbero porre gli indagati o imputati nella situazione in cui si sarebbero trovati se la violazione non avesse avuto luogo e che solo se il diritto nazionale non prevede alcuna possibilità si pone la questione se la decisione dell’organo giurisdizionale di grado superiore debba essere disapplicata.

98. Tuttavia, constato che dalla questione sollevata dal giudice del rinvio risulta che essa riguarda non già le misure appropriate adottate dallo Stato membro per garantire i mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione della presunzione di innocenza, bensì il modo in cui il giudice del rinvio garantisce l’effettività del rispetto di tale presunzione di fronte a un eventuale inadempimento al riguardo da parte del giudice d’appello ad esso superiore.

99. Pertanto, mi sembra che, fatta salva l’adeguatezza o meno dei mezzi di ricorso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 istituiti nel diritto nazionale, la loro esistenza non escluda che un giudice, di fronte a una violazione della presunzione di innocenza nella fase preliminare del procedimento penale, debba, in quanto giudice di diritto comune dell’Unione, adottare talune misure per garantirne il rispetto ( 50 ).

100. In primo luogo, il giudice del rinvio menziona la possibilità di disapplicare una decisione di un giudice di grado superiore che esso ritiene contraria alla presunzione di innocenza.

101. Mi sembra che una siffatta misura si basi non tanto sull’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 quale misura appropriata, quanto piuttosto sul primato della presunzione di innocenza derivante dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta e dall’articolo 3 di detta direttiva.

102. Infatti, dalle osservazioni scritte e orali delle parti interessate, e in particolare dei governi slovacco e ungherese, risulta che una siffatta misura contrasterebbe con la regola secondo cui il parere giuridico del giudice di grado superiore riveste, nel diritto nazionale, un carattere giuridicamente vincolante per il giudice del rinvio ( 51 ).

103. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio del primato del diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, da valutazioni formulate in diritto dall’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione ( 52 ).

104. Ne consegue che, qualora il giudice del rinvio ritenga, alla luce dell’emananda sentenza della Corte, che la motivazione del giudice d’appello abbia violato la presunzione di innocenza, esso dovrebbe, nell’ambito della sua competenza a statuire a seguito di rinvio da parte del giudice d’appello, non ritenersi vincolato dalle valutazioni sostanziali del giudice d’appello che esso ritenga viziate da una siffatta violazione e disapplicarle.

105. A tal riguardo, non mi convince l’argomento del governo slovacco relativo al carattere «accessorio» di un’eventuale violazione della presunzione di innocenza, per il motivo che non riguarderebbe una «una parte integrante della valutazione giuridica dell’organo giurisdizionale di grado superiore».

È vero che la valutazione giuridica dell’organo giurisdizionale di grado superiore in tale fase del procedimento non è necessariamente vincolante nell’ambito del futuro procedimento riguardante la colpevolezza o l’innocenza nel merito dell’imputato e una violazione, in tale fase, della presunzione di innocenza potrebbe essere sanata in una fase successiva del procedimento ( 53 ).

Tuttavia, non si può escludere che l’inosservanza iniziale di un requisito dell’equo processo, prima che sia adito il giudice di merito, rischi di compromettere gravemente l’equità del processo ( 54 ).

Orbene, riguardo all’inosservanza della presunzione di innocenza, che figura tra gli elementi dell’equo processo penale, anche se i termini della decisione del giudice d’appello non vincolano il giudice che sarà chiamato a statuire nel merito della causa, tale decisione preliminare sfocia nel rinvio o meno dell’imputato dinanzi al giudice penale, il che costituisce una fase determinante del procedimento penale.

Inoltre, non si può escludere che valutazioni effettuate dal giudice d’appello in tale fase preliminare, ancorché contrarie alla presunzione di innocenza, possano avere una certa portata dinanzi al giudice di merito che, per di più, è ad esso gerarchicamente inferiore, con conseguenze anche eventualmente in materia di onere della prova.

106. Pertanto, il principio del primato del diritto dell’Unione impone, sin da tale fase preliminare del procedimento penale, di disattendere le valutazioni del giudice d’appello che il giudice del rinvio ritenga contrarie alla presunzione di innocenza.

107. In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze procedurali che esso deve trarre dalla constatazione di una violazione della presunzione di innocenza da parte del giudice d’appello e, in particolare, sulla questione se, alla luce dei principi del primato e dell’effettività, esso debba o meno rivalutare le prove ed esaminare nuovamente se sussistano tutti gli elementi costitutivi del reato.

108. Per comprendere la portata di tale questione, occorre ricordare che, in tale fase preliminare del procedimento, il giudice d’appello ha annullato per due volte l’ordinanza del giudice di primo grado e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo affinché esso «statuisse nuovamente», fermo restando che l’ordinanza d’appello dell’8 febbraio 2022 ha precisato che il giudice di primo grado doveva «riesaminare gli elementi di prova ottenuti e, solo dopo tale riesame, esaminare singolarmente se ricorressero tutti gli elementi costitutivi dell’asserito reato», poi statuire sulla causa conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Occorre altresì osservare che, anche se il giudice del rinvio riteneva che la motivazione del giudice d’appello, con le sue constatazioni di fatto o quanto meno alcune di esse, violasse la presunzione di innocenza, resta il fatto che il suo annullamento della decisione di archiviazione non riguarda la colpevolezza nel merito dell’imputato e ha carattere puramente procedurale.

109. Ricordo altresì che, nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra la Corte e i giudici nazionali che è alla base dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte interpretare le disposizioni del diritto nazionale, statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione o indicare quale norma o quale strumento previsto dal diritto nazionale un giudice del rinvio debba seguire.

Spetta a quest’ultimo interpretare il proprio diritto nazionale nell’ambito della sua autonomia procedurale, nel rispetto del principio di equivalenza, il quale richiede che le norme nazionali non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno, e del principio di effettività, il quale richiede che le modalità procedurali nazionali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ( 55 ).

Ciò detto, al fine di fornire al giudice del rinvio talune indicazioni utili, ritengo opportuno precisare quanto segue.

110. Sebbene i principi del primato e dell’effettività ( 56 )implichino la necessità di disattendere le valutazioni del giudice d’appello contrarie alla presunzione di innocenza, non mi sembra che essi richiedano in modo indispensabile di escludere anche gli effetti processuali della decisione del giudice d’appello.

Distinguo, infatti, tra, da un lato, una violazione del diritto dell’Unione relativa ai requisiti organici dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, che può condurre a ritenere inesistente una decisione emessa da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione ( 57 ) e, dall’altro, una violazione «circostanziale», vale a dire in un determinato caso di specie, di una garanzia dell’equo processo, la cui portata si limiti alle valutazioni effettuate nel caso di specie dal giudice d’appello.

In altri termini, a mio avviso, l’effettività della presunzione di innocenza non osta a che l’annullamento, pronunciato dal giudice d’appello, della decisione di archiviazione produca effetti sul piano processuale e a che il giudice del rinvio, dopo aver disatteso le valutazioni del giudice d’appello che ritenga contrarie alla presunzione di innocenza, adotti una nuova decisione, concludendo o meno per l’archiviazione del fascicolo, eventualmente riesaminando gli elementi del fascicolo, conformemente alla decisione del giudice d’appello.

111. Aggiungo che il fatto che il giudice del rinvio adotti, in questa fase, una nuova decisione debitamente motivata gli consentirebbe di giustificare il fatto di disattendere le valutazioni sostanziali considerate contrarie alla presunzione di innocenza, in modo da garantire l’equità del procedimento nei confronti di tutte le parti in causa.

Infine, una siffatta decisione potrebbe altresì costituire, per l’imputato, una base giuridica per far valere, se del caso, un diritto al risarcimento a causa di tale violazione della presunzione di innocenza.

112. Pertanto, ritengo che, in questa fase preliminare del procedimento penale, i principi del primato e dell’effettività della presunzione di innocenza non ostino a che il giudice del rinvio, pur disattendendo le valutazioni del giudice d’appello che esso ritenga contrarie alla presunzione di innocenza, si conformi all’ordinanza d’appello nella parte in cui gli impone di pronunciarsi nuovamente.

113. Di conseguenza, sono del parere di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 3 di tale direttiva e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice del rinvio, da un lato, disattenda le valutazioni del giudice d’appello che ritenga contrarie alla presunzione di innocenza e, dall’altro, statuisca nuovamente in conformità al suo diritto processuale nazionale, come delimitato dai principi di equivalenza e di effettività.

IV Conclusione

114. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia) nei seguenti termini: 1) Il diritto al rispetto della presunzione di innocenza previsto all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un giudice penale, che statuisce in appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale, prenda posizione sulle prove a carico procedendo ad una valutazione in fatto e in diritto sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, sebbene esso non fosse tenuto a farlo in forza del diritto nazionale e l’assunzione della prova non sia stata condotta in modo completo in tale fase preliminare del procedimento, purché non presenti l’imputato come colpevole, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. 2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 3 di tale direttiva e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che il giudice del rinvio, da un lato, disattenda le valutazioni del giudice d’appello che ritenga contrarie alla presunzione di innocenza e, dall’altro, statuisca nuovamente in conformità al suo diritto processuale nazionale, come delimitato dai principi di equivalenza e di effettività. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 [OSCURATO:PERSONA], R., «La présomption d’innocence, histoire et modernité», in [OSCURATO:PERSONA], P., Le droit privé français à la fin du XXe siècle: études offertes à [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag.

134. 3

V. Vigouroux, C., «Présomption d’innocence», in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean ‑

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2011, pagg. 657 e segg., in particolare pag.

665. 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

Ricordiamo che tale direttiva è il risultato di un processo in più fasi, basato sull’articolo 82 TFUE, riguardante la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione, che prevede il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, comunemente considerato la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

Il libro verde della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 26 aprile 2006, sulla presunzione di non colpevolezza [COM(2006)174 definitivo, 24 giugno 2006], successivamente la risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU 2009, C 295, pag. 1), divenuta parte integrante del [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma del Consiglio europeo riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ([OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini) (GU 2010, C 115, pag. 1), hanno portato, nel novembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [COM(2013)821 final], successivamente alla direttiva 2016/343 adottata il 9 marzo 2016 (v.

Daminova, N., «The CJEU faced with ’Presumption of [OSCURATO:PERSONA] 2016/343: Reshaping the ECHR Standards?», in [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. da 137 a 175).

Fondata sulla competenza di cui dispone l’Unione, in forza dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a stabilire norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale, essa è una delle sei direttive adottate dall’Unione per stabilire norme minime comuni a garanzia del diritto a un giudice imparziale e dei diritti degli indagati e degli imputati, in applicazione del [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma (v.

Catteau, F., «Les droits procéduraux des personnes poursuivies et des victimes de criminalité devant la Cour de justice de l’Union.

Vers un droit européen de la procédure pénale?», Cahiers de droit européen , 2020/2‑3, pagg. da 485 a 547). 5

V. sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali) (C‑292/23, EU:C:2025:255, point 36 nonché giurisprudenza ivi citata). 6

V. sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑-754/19, EU:C:2021:931, punto 48). 7 Tale constatazione lascia impregiudicata la possibilità, del resto menzionata dal governo slovacco nelle sue osservazioni scritte, qualora una sezione di un organo giurisdizionale di grado superiore riconosca un imputato come colpevole prima della sua condanna definitiva, che l’imputato faccia valere la parzialità di tali giudici se il procedimento penale fosse loro riassegnato. 8

V. sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura (C‑653/19 PPU; in prosieguo: la «sentenza Spetsializirana prokuratura», EU:C:2019:1024, punti 32 e 33). 9

V. sentenza Spetsializirana prokuratura (punti 35 e 37), secondo la quale: «una decisione giudiziaria il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare ha il solo scopo di accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. (…) Tale decisione non può quindi essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato, ai sensi di tale direttiva». 10 Ricordiamo a tal proposito che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti da detta convenzione.

Orbene, come risulta dalle spiegazioni relative all’articolo 48 della Carta, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima, tale articolo 48 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU.

La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta assicuri un livello di protezione che non violi quello garantito all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU [v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illégalità dell’ordinanza di rinvio) (C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 101)]. 11 V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 42).

Per un’applicazione relativa al contenuto di un comunicato stampa rilasciato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), v. sentenza del 1 o ottobre 2025, OC/[OSCURATO:PERSONA] (T‑384/20 RENV, EU:T:2025:925, punti 91 e segg.). 12

V. Corte EDU, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079, § 30). 13

V. Repík, B., «Réflexions sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la présomption d’innocence», in [OSCURATO:PERSONA] amicorum Marc-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/L.G.D.J., 1995, pagg. da 331 a 345, in particolare pag. 333. V., altresì, Dold, B, «Artikel

6. Recht auf ein faires Verfahren», in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention ,

EMRK

‑ Kommentar , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] am Rhein, 2024, 4 a ed., pagg. da 323 a 324, nn. da 67 a

69. 14 Considerata come una garanzia procedurale nell’ambito del processo penale stesso, la presunzione di innocenza impone condizioni riguardanti, in particolare, l’onere della prova, le presunzioni di fatto e di diritto, il diritto di non autoincriminarsi, la pubblicità che può essere data alla causa prima dello svolgimento del processo, o la formulazione da parte del giudice di merito o di qualsiasi altra autorità pubblica di dichiarazioni premature sulla colpevolezza di un imputato [v.

Corte EDU, 12 luglio 2013, Allen c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2013:0712JUD002542409, § 93), e Corte EDU, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, § 101)]. 15 Tenuto conto della necessità di assicurare che il diritto garantito dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU sia concreto ed effettivo, la Corte EDU ha infatti sviluppato col tempo un «secondo aspetto» della presunzione di innocenza, il quale entra in gioco alla chiusura del procedimento penale, mediante assoluzione o rinuncia all’azione penale.

La Corte EDU ha dichiarato espressamente che, dopo la rinuncia all’azione penale, la presunzione di innocenza imponeva di tener conto, in qualsiasi procedimento successivo, di qualsivoglia natura, del fatto che l’interessato non era stato condannato, e altresì che il dispositivo di una sentenza di assoluzione doveva essere rispettato da qualsiasi autorità che si pronunciasse, direttamente o incidentalmente, sulla responsabilità penale dell’interessato [Corte EDU, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, §§ da 102 a 109 e giurisprudenza ivi citata].

V., a tal riguardo, Beernaert, M.‑A., «La présomption d’innocence et ses prolongements au-delà du procès pénal (obs. sous Cour eur. dr. h., [OSCURATO:PERSONA], arrêt Nealon et Hallam c.

Royaume-Uni , 11 juin 2024)», Revue trimestrielle des droits de l’homme , vol. 2, n. 142, 1 o aprile 2025, pagg. da 515 a 526).

V., altresì, su tale distinzione tra i due aspetti della presunzione di innnocenza, Jebens, S.E., «[OSCURATO:PERSONA] of the Presumption of Innocence in Article 6 § 2 of the Convention – Especially on its Reputation‑[OSCURATO:PERSONA]», in Droits de l’homme – Regards de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2007, pagg. da 207 a

227. 16 Ciò include anche le diverse forme di presa di posizione scritta o orale delle autorità pubbliche (funzionari pubblici o magistrati) contenute in un qualsiasi atto, quali le dichiarazioni sulla stampa o in occasione di interviste, compresa la motivazione di un atto giudiziario da parte di un giudice o di un tribunale in una fase preliminare.

V, Dold, B., op. cit., pagg. da 460 a 462, nn. da 369 a

372. 17 V., in particolare, Corte EDU, 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo c.

Spagna (CE:ECHR:1988:1206JUD001059083, § 77).

Forniamo, a questo punto, anche un esempio tratto dalla storia giudiziaria antica.

Nel celebre processo [OSCURATO:PERSONA] che si è aperto il 7 novembre 1921 dinanzi alla Cour d’assises de Seine‑et‑Oise a Versailles (Francia), la difesa dell’avvocato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Moro‑Giafferi, illustra tale principio chiedendo all’avvocato generale Godefroy, titolare dell’accusa, «come condannare oggi un uomo per l’omicidio di dieci donne ed essere domani nell’impossibilità di pronunciare una sentenza dichiarativa di decesso alle famiglie per non aver trovato un qualsiasi corpo?».

L’avvocato di [OSCURATO:PERSONA] è andato addirittura oltre, in una scena ormai celebre, argomentando che una delle vittime, asseritamente morta, sarebbe stata ritrovata e che sarebbe stata pronta a comparire.

Tutta la sala, compresi i giurati, si sarebbero allora voltati verso la porta...

Dimostrazione, secondo l’avvocato di [OSCURATO:PERSONA], del fatto che nessuno fosse certo della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA].

Aggiungiamo che l’avvocato generale ha immediatamente replicato che solo [OSCURATO:PERSONA] non aveva voltato lo sguardo (v. il sito Internet del Ministero della Giustizia francese sul processo [OSCURATO:PERSONA], disponibile al seguente indirizzo https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/proces-landru). 18

V. Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c.

Francia (CE:ECHR:1995:0210JUD001517589, § 35), Revue trimestrielle des droits de l’homme , n. 24, 1995, pagg. da 661 a 672, commento di [OSCURATO:PERSONA], D.V., altresì, Corte EDU, 12 aprile 2012, Lagardère c.

Francia (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107, § 74), e Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c.

Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 41). 19

V. Hirsch, C., «La présomption d’innocence dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2006‑2013)», Annales du droit luxembourgeois , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vol. 23 (2013), 2015, in particolare pagg. 160 e segg.

V., altresì, Corte EDU, 10 ottobre 2000, Daktaras c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, § 41), e Corte EDU, 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] c.

Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, §§ 83 e 87) (che cita la giurisprudenza in materia di termini utilizzati in casi di mantenimento in detenzione). 20

V. Corte EDU, 28 novembre 2002, Marziano c.

Italia (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, §§ 30 e 31), e Corte EDU, 12 aprile 2012, Lagardère c.

Francia (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107, § 75). 21 Corte EDU, 28 novembre 2002, Marziano c.

Italia (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, § 30). 22 Corte EDU, 28 novembre 2002, Lavents c.

Lettonia (CE:ECHR:2002:1128JUD005844200, §§ 126 e 127). 23 Corte EDU, 15 ottobre 2013, Gutsanovi c.

Bulgaria (CE:ECHR:2013:1015JUD003452910, §§ 202 e 203). 24 Il tribunale aveva dichiarato che era «sempre del parere che un reato [fosse] stato commesso e che l’imputato vi [fosse] coinvolto». 25 V., in particolare, Corte EDU, 26 marzo 1982, Adolf c Austria (CE:ECHR:1982:0326JUD000826978, §§ da 36 a 41), e Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c.

Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, §§ da 63 a 65 e giurisprudenza ivi citata).

V., altresì, Corte EDU, 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] c.

Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, § 81).

Ai punti da 83 a 90 di tale sentenza, la Corte EDU ha esaminato attentamente i termini di ciascuna decisione in questione nel loro rispettivo contesto.

Ad esempio, l’espressione «l’atto commesso», per quanto infelice, era comprensibile alla luce del contesto di proroga della custodia cautelare tenuto conto della natura e della pericolosità dell’atto «commesso», precisando peraltro che il ricorrente era «accusato di tale reato», non essendo la sua colpevolezza una questione da risolvere in tale fase come dichiarato dalla Corte d’appello (§ 84).

V., al contrario, punti 87 e 88 per una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU riguardante un’altra decisione, non rettificata successivamente nel procedimento. 26

V. Corte EDU, 3 ottobre 2019, Fleischner c.

Germania (CE:ECHR:2019:1003JUD006198512, § 65), in cui la Corte dichiara che il diritto nazionale rientra in tale contesto. 27 Corte EDU, 10 ottobre 2000, Daktaras c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, §§ da 44 a 45). 28 Nella sentenza Corte EDU, 21 settembre 2006, Pandy c.

Belgio (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, §§ 19 e 43), le dichiarazioni di un giudice istruttore erano state riportate sulla stampa (« Pandy vuole farsi passare per Dreyfus ma io ho altri riferimenti per lui: [OSCURATO:PERSONA] e il dottor Petiot »).

Tali affermazioni sono state considerate come incidentali e secondarie nell’ambito di un’istruttoria complessa che si è svolta senza intoppi e che lo stesso ricorrente ha accolto con favore.

Ma la Corte EDU ha dichiarato tuttavia che esse rimanevano comunque soggette a critiche sotto il profilo del principio della presunzione di innocenza, in quanto consistevano nell’equiparare il ricorrente a serial killer noti e riconosciuti.

Esse non erano «ammissibili in capo ad un magistrato istruttore, incaricato, secondo il diritto belga, di istruire tanto a carico quanto a discarico, il che giustifica un esame più rigoroso» (§ 45). 29 Corte EDU, 19 giugno 2025, Ravier c.

Francia (CE:ECHR:2025:0619JUD003232422, §§ da 40 a 42). 30

V. sentenze del 1 o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 30), e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑665/22, EU:C:2024:435, punto 40). 31

V. articolo 373, paragrafo 1, del codice penale. 32

V. Corte EDU, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079, § 30), e Corte EDU, 30 marzo 2010, Poncelet c. Belgio (CE:ECHR:2010:0330JUD004441807, § 50). 33

V. Corte EDU, 21 settembre 2006, Pandy c.

Belgio (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, § 43), e Corte EDU, 21 giugno 2007, Kampanellis c.

Grecia (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905, § 27) (riguardante i termini utilizzati nell’ambito di un rinvio a giudizio da parte di un giudice istruttore).

V. anche Dold, B., op. cit., pag. 459, n. 367. 34 Le ordinanze di appello indicano che esse non possono essere oggetto di un ricorso ordinario.

V., al riguardo, Corte EDU, 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] c.

Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, § 88).

La Corte EDU ha dichiarato di essere disposta ad esaminare la possibilità che la «[OSCURATO:PERSONA]» avesse commesso solo un errore tecnico nel formulare non correttamente la sua decisione, ma constata che essa non è mai stata successivamente rettificata, in quanto la decisione impugnata non poteva essere oggetto di ricorso. 35 Oltre all’uso del condizionale, si può pensare a formule più rispettose della presunzione di innocenza incentrate, ad esempio, sui fatti considerati non già «commessi», bensì «contestati». 36 Ad esempio, nella sentenza della Corte EDU del 21 giugno 2007, Kampanellis c.

Grecia (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905, § 28), è stata pronunciata una frase incriminata da parte di magistrati nell’ambito di una decisione motivata, adottata in una fase preliminare del procedimento penale a carico del ricorrente, con la quale fu disposto il suo rinvio a giudizio.

Orbene, la Corte EDU ha dichiarato che l’uso dell’espressione «calmare» esprimeva inequivocabilmente l’idea che la custodia cautelare inflitta al ricorrente avesse potuto avere l’effetto di calmarlo e di frenare il suo comportamento criminale.

Essa ha ritenuto che, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ordinanza controversa, siffatte affermazioni non fossero ammissibili in capo a magistrati di una sezione istruttoria, incaricati, nel diritto greco, di istruire tanto a carico quanto a discarico, il che richiedeva una maggiore attenzione nella scelta dei termini utilizzati. 37 V., per analogia, sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare testimoni a carico) (C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 58), relativa all’esistenza di elementi di compensazione che possono compensare le difficoltà causate alla difesa dal fatto che il testimone non abbia potuto essere direttamente controesaminato nella fase giudiziale del procedimento penale. 38 Sul mantenimento in custodia cautelare, v. sentenze del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punti 44 e 48), e Spetsializirana prokuratura (punto 29). 39 V., in tal senso, ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punti da 57 a 60). 40

V. sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 50). 41

V. ordinanza del 28 maggio 2020, UL e VM (C‑709/18, EU:C:2020:411, punto 35). 42 Segnaliamo ad esempio, nel diritto lussemburghese, il ruolo della chambre des mises en accusation (Sezione competente per l’imputazione), alla quale spetta «verificare se su ogni fatto che costituisce un elemento essenziale dell’informazione esistano o meno indizi; essa valuta poi se gli indizi debbano essere considerati sufficienti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’instr. cr. annoté, art. 221, nn. 27 e 28). (…) il giudice istruttore è chiamato unicamente a decidere se esistano o meno indizi che consentono di ritenere che l’imputato abbia commesso i fatti nelle circostanze di realizzazione rientranti nell’ambito di applicazione della legge penale» (v.

Thiry, R., Précis d’[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] , vol.

II, Lucien de Bourcy, Lussemburgo, 1984, pagg. da 204 a 205).

V., altresì, sugli indizi di colpevolezza e gli elementi di prova sufficienti, il ruolo dei giudici istruttori nel sistema giudiziario belga (Franchimont, M., Jacobs, A. e Masset, A., Manuel de procédure pénale

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, 3

a ed., pag. 541) e nel sistema giudiziario francese (ai sensi dell’articolo 184 del codice di procedura penale francese). 43

V. Corte EDU, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 36), e Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 50). 44

V. commento di Dold, B., op. cit., in particolare pag. 323, n. 67.

V., altresì, Corte EDU, 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 147 e segg.), in cui la Corte EDU ricorda che «l’approccio consistente nel porre l’equità del procedimento nel suo insieme al centro della valutazione da effettuare non è limitato al diritto di avvalersi di un difensore previsto all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), ma si colloca nell’ambito di una giurisprudenza più ampia relativa ai diritti della difesa sanciti dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione». 45

V. Corte EDU, 12 maggio 2017, Gutsanovi c.

Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 114 e in particolare § 120), in cui la Corte EDU ha fornito un elenco non tassativo di fattori che devono essere presi in considerazione, se del caso, per misurare le conseguenze di lacune procedurali verificatesi nella fase delle indagini sull’equità complessiva del processo penale.

V., altresì, Corte EDU, 9 novembre 2018, Beuze c.

Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 148 e segg.), in cui la Corte EDU precisa che un siffatto approccio corrisponde inoltre al ruolo della Corte, che non consiste nel pronunciarsi in abstracto né nell’uniformare i diversi sistemi giuridici, bensì nello stabilire garanzie che assicurino che le procedure seguite in ciascun caso rispettino i requisiti dell’equo processo, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun imputato. 46 Ricordo che la ricusazione dei giudici di un organo giurisdizionale di grado superiore, come prevista nella terza parte della quarta questione, è, a mio avviso, ipotetica e quindi irricevibile (v. paragrafo 32 delle presenti conclusioni). 47 V., per analogia, riguardo alle condizioni di adozione di una decisione di custodia cautelare, sentenza del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 47), e ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 59). 48

V. sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore) (C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 170). 49 [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato, da parte sua, una diffida inviata nell’ambito di una procedura d’infrazione relativa al recepimento nel diritto slovacco dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 [procedura d’infrazione INFR (2024)2210], ancora in corso di esame alla data dell’udienza. 50 V., per analogia, sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 94), riguardante in particolare il momento dell’accesso della difesa ai documenti del fascicolo, e del 21 ottobre 2021, ZX (Regolarizzazione dell’atto di imputazione) (C‑282/20, EU:C:2021:874, punti 28 e 32), riguardante le imprecisioni e le lacune inficianti il contenuto dell’imputazione che pregiudicavano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa. 51 Il governo slovacco menziona l’articolo 194, paragrafo 5, del codice di procedura penale, secondo il quale il parere giuridico del giudice di grado superiore fornito in caso di annullamento della decisione di primo grado è vincolante per il giudice di grado inferiore, a meno che tale parere giuridico non abbia perso in tutto o in parte la sua base fattuale a seguito di una modifica degli accertamenti di fatto, in particolare dopo che il giudice di grado inferiore abbia proceduto a una nuova assunzione della prova. 52

V. sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punti da 30 a 32), e del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 75). 53 Come precisato da Kuty, F., Justice pénale et procès équitable

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, 1

a ed., pag. 1711: «la violazione della presunzione di innocenza da parte del giudice istruttore non costituisce un vizio irrimediabile. (…) qualsiasi atto del giudice istruttore inficiato da una violazione della presunzione di innocenza non ha, di per sé, come effetto (…) l’impossibilità di svolgere un processo equo dinanzi al giudice di merito». 54 V., per quanto riguarda il diritto di essere assistito da un avvocato sin dall’inizio del procedimento, Corte EDU, 24 novembre 1993, Imbrioscia c.

Svizzera (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 36), e Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c.

Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 54).

A tal riguardo, se è vero che il sistema penale funziona «come una macchina per stratificare la colpevolezza», occorre evitare che lo “strato” di colpevolezza sia troppo spesso all’apertura del dibattimento» (v.

Roets, D., La présomption d’innocence

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, 2

a ed., pagg. da 59 a 60). 55

V. sentenza del 21 ottobre 2021, ZX (Regolarizzazione dell’atto di imputazione) (C‑282/20, EU:C:2021:874, punto 35).

Ricordiamo a tal riguardo che, secondo il considerando 44 della direttiva 2016/343, in base al principio di effettività «gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione.

Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa». 56 In mancanza di indicazioni pertinenti nella domanda di pronuncia pregiudiziale per pronunciarsi sul principio di equivalenza, ritengo che non occorra esaminarlo. 57

V. sentenza del 4 settembre 2025, AW «T» (C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 68).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 748/24 [Kotaňák] ( i ) Okresná prokuratúra Bratislava III Procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] con l’intervento di LZ [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia)] « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritti fondamentali – Presunzione di innocenza e diritti della difesa – Ordinanza di un giudice di primo grado di non luogo a statuire per mancanza di carattere penale degli atti esaminati – Annullamento da parte del giudice di grado superiore – Carattere penale di tali atti allegato da parte del giudice di grado superiore – Misure appropriate per porre rimedio alla violazione della presunzione di innocenza » I Introduzione 1. Principio essenziale del procedimento penale negli [OSCURATO:PERSONA] di diritto, la presunzione di innocenza trova, come sottolineava [OSCURATO:PERSONA], «la sua prima espressione in una questione procedurale, l’onere della prova (…). Ma è in realtà in ogni fase del procedimento di cui è oggetto che l’imputato deve disporre delle garanzie che tutelano la presunzione di innocenza (…). Soprattutto, in mancanza di prove certe, il dubbio deve andare a favore dell’imputato» ( 2 ). È così che occorre, in ogni fase, porre «il diritto in condizione di sentire il ragionamento che fa l’innocenza» ( 3 ). 2. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare la portata delle garanzie procedurali rientranti nella presunzione di innocenza nell’ambito delle decisioni preliminari di natura procedurale, adottate dalle autorità giudiziarie prima del procedimento che statuisce nel merito sulla colpevolezza dell’imputato. 3. La domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di AC per atti di diffamazione, verte più precisamente sull’interpretazione dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 ( 4 ), e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). I. II Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 48 della Carta intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa» stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue: «[o]gni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata». 5. I considerando 9, 10, 16 e 48 della direttiva 2016/343 sono così formulati: «(9)      La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. (10)      Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (…) (16)      La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. (…) (48)      Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della [Carta] o della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»], come interpretate dalla [Corte] e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» (in prosieguo: la «Corte EDU»). 6. L’articolo 1 di tale direttiva così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti: a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali; b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». 7. L’articolo 3 di detta direttiva stabilisce quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza». 8. L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», ai paragrafi 1 e 2, precisa quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10». 9. L’articolo 6 della direttiva 2016/343, intitolato «Onere della prova», così dispone: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta». 10. L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva». B. Diritto slovacco 11. L’articolo 373, paragrafi 1 e 2, dello zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zakon (legge n. 300/2005 sul codice penale), del 20 maggio 2005 (in prosieguo: il «codice penale»), che definisce il reato di diffamazione, così dispone: «(1) Chiunque renda false dichiarazioni su un’altra persona che possano lederne in misura significativa la dignità presso i suoi concittadini, metterne in pericolo l’impiego o gli affari, lederne le relazioni familiari o causarle altro grave danno, è punito con la reclusione fino a due anni. (2)      L’autore del reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni se commette pubblicamente il reato di cui al paragrafo 1: (…) c) in pubblico (…)». 12. L’articolo 327, paragrafo 1, dello zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok (legge n. 301/2005 sul codice di procedura penale), del 24 maggio 2005 (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), stabilisce che «Il giudice, a cui è stata rimessa la causa per una nuova trattazione e decisione, è vincolato al parere giuridico che il giudice d’appello ha espresso nella sua decisione ed è obbligato a compiere gli atti e l’istruzione probatoria la cui esecuzione è stata disposta dal giudice d’appello». C. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 13. Il 18 novembre 2020 il pubblico ministero ha depositato, presso l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III, Slovacchia), un atto di imputazione nei confronti di AC per il reato di diffamazione, ai sensi dell’articolo 373, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del codice penale, reato che è accusato di aver commesso pubblicando online diversi video contenenti una serie di affermazioni errate. 14. Con ordinanza dell’8 novembre 2021, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha posto fine all’azione penale con la motivazione che la condotta oggetto di tale atto di imputazione non costituiva un reato. 15. Il pubblico ministero ha proposto appello avverso tale ordinanza. Con ordinanza dell’8 febbraio 2022, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) ha annullato l’ordinanza del giudice di primo grado e ha rinviato la causa dinanzi a tale giudice affinché si pronunciasse nuovamente sulla causa riesaminando tutti gli elementi di prova. 16. Con ordinanza del 3 ottobre 2022, l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) ha nuovamente archiviato l’atto di imputazione nei confronti di AC. 17. Con ordinanza del 18 aprile 2023, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) ha annullato nuovamente tale archiviazione e ha rinviato la causa al giudice di primo grado. 18. A seguito di una riorganizzazione del sistema giudiziario slovacco, la competenza a conoscere del procedimento principale è stata trasferita, il 1 o giugno 2023, al Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia), giudice del rinvio. 19. Dinanzi a tale giudice, AC fa valere che le valutazioni del giudice d’appello violano la sua presunzione di innocenza, in quanto non lasciano spazio a conclusioni diverse dalla constatazione della sua colpevolezza, sebbene non fosse necessario, per il giudice d’appello, valutare la fondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti. Pertanto, AC ritiene che il giudice del rinvio debba disattendere le valutazioni del giudice d’appello. 20. Il giudice del rinvio rileva che, in applicazione delle norme di diritto processuale slovacco, esso è vincolato dalle valutazioni del giudice d’appello. Tuttavia, esso ritiene che tali valutazioni violino la presunzione di innocenza di AC e che la normativa nazionale non preveda misure appropriate per garantire il rispetto di tale presunzione. 21. In tali circostanze, il Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1)      Se il diritto al rispetto della presunzione d’innocenza di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della [Carta], in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, della [direttiva 2016/343], nonché il principio di proporzionalità e il diritto di difesa di cui all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, ostino ad un modo di procedere di un giudice di grado superiore che, nel corso di un procedimento di ricorso di impugnazione presentato da un pubblico ministero avverso una ordinanza di archiviazione emessa da un giudice di primo grado, esponga nella motivazione della propria decisione, prima di pronunciarsi nel merito e senza l’assunzione delle prove dinanzi all’organo giurisdizionale, le seguenti conclusioni in diritto e fatto: “Le false informazioni di natura puramente intima che l’imputato, tramite il suo post, ha messo a disposizione di un gran numero di followers, sono, in considerazione del loro contenuto, in grado di interferire in modo grave nei rapporti di coppia, familiari e di amicizia della parte offesa compromettendo la fiducia nei confronti di quest’ultima (…). Dalle prove assunte nel corso del procedimento istruttorio, e su cui si è basato anche [il giudice di primo grado], risulta indubbiamente che l’imputato ha mentito riguardo alla parte offesa, la attacca e, di conseguenza, ella si è trovata in una situazione di grande disagio all’interno della cerchia della sua famiglia e della comunità. La relazione intima tra la parte offesa e SB è un’invenzione dell’imputato e ciò che l’imputato affermava nei suoi post non è mai avvenuto (…) Per quanto riguarda l’individuazione di ciò che, tra quanto pubblicato, sia non veritiero, si tratta, indubbiamente, di un dato la cui veridicità è stata oggetto di esame nel corso del procedimento istruttorio attraverso le prove assunte e riguardava la relazione intima tra la parte offesa e il testimone SB e le pratiche sessuali chiaramente descritte dall’imputato nel post”. 2)      Se incida sulla risposta alla prima questione il fatto che la normativa nazionale, nonché la prassi nazionale, non imponevano al giudice del grado superiore di effettuare una valutazione in fatto e in diritto nella motivazione dell’ordinanza di annullamento, e che tale motivazione poteva limitarsi a constatare l’eventuale erroneità della decisione del giudice di grado inferiore, dal momento che quest’ultimo è tenuto ad assumere le prove nel corso dell’udienza dibattimentale e a decidere la causa a seguito dell’esito dell’istruttoria. 3)      Se incida sulla risposta alla prima questione il fatto che il giudice di grado superiore, in sede di decisione sull’impugnazione del pubblico ministero, si è pronunciato in tal modo solo sulla base degli elementi di prova prodotti nel procedimento istruttorio che fino a quel momento non erano stati nemmeno assunti dinanzi al giudice di primo grado. 4)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se costituiscano misure appropriate per garantire la presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 le seguenti procedure e decisioni: i)      il modo di procedere del giudice nazionale di primo grado che, richiamandosi al principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, non rispetti le valutazioni di diritto e di fatto formulate dal giudice di grado superiore nella motivazione della decisione nella misura in cui esse siano in contrasto con il diritto dell’Unione, anche se, in forza della normativa nazionale, esse sarebbero altrimenti giuridicamente vincolanti, e decida esso stesso la causa in seguito ad una regolare assunzione delle prove; oppure il modo di procedere del giudice nazionale di primo grado, che, richiamandosi al principio del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione, non rispetti le valutazioni di diritto e di fatto formulate dal giudice di grado superiore nella motivazione della decisione nella misura in cui esse siano in contrasto con il diritto dell’Unione, anche se, in forza della normativa nazionale, esse sarebbero altrimenti giuridicamente vincolanti, e decida nuovamente esso stesso la causa con la medesima decisione di archiviazione che è già stata annullata una volta dal giudice di grado superiore; oppure ii)      la ricusazione dei giudici dell’organo giurisdizionale di grado superiore dal procedimento per parzialità, poiché è stato violato il principio della presunzione di innocenza, in base alla domanda di ricusazione per parzialità presentata dall’imputato. 22. Hanno depositato osservazioni scritte il convenuto AC, i governi slovacco e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. AC e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 16 ottobre 2025. II. III Analisi A. Sulla ricevibilità delle questioni 23. Il governo slovacco sostiene, in via principale, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile nella sua interezza. A suo avviso, in primo luogo, essa non menziona le circostanze di fatto e di diritto necessarie per fornire una risposta utile nonché le ragioni per le quali occorrerebbe una risposta della Corte e, in secondo luogo, l’interpretazione richiesta non sarebbe pertinente ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale. 24. In virtù di una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa di cui al procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 5 ). 25. Inoltre, la Corte ha già sottolineato che una risposta a questioni pregiudiziali può essere necessaria per fornire ai giudici del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui essi sono investiti ( 6 ). 26. Nel caso di specie, con le prime tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto dell’Unione richiamate ostino a che un giudice penale, che statuisce in appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale, prenda posizione sulle prove a carico procedendo ad una valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, sebbene non fosse tenuto a farlo in forza del diritto nazionale e l’assunzione della prova non sia stata condotta in modo completo in tale fase preliminare del procedimento. Esso si interroga altresì sul modo in cui il giudice d’appello ha preso posizione alla luce della presunzione di innocenza. Con la quarta questione, esso si interroga sulle conseguenze procedurali di una risposta affermativa alle prime tre questioni. 27. Ritengo che, pur avendo fatto ampio riferimento agli argomenti difensivi, il giudice del rinvio abbia sufficientemente precisato le circostanze di fatto e di diritto necessarie per fornire una risposta utile alle questioni sollevate. Aggiungo che il tenore della domanda di pronuncia pregiudiziale era sufficiente per consentire alla [OSCURATO:PERSONA], al governo ungherese e ad AC, nonché al governo slovacco in subordine, di esercitare il diritto loro conferito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di presentare osservazioni. 28. Peraltro, il governo slovacco sostiene che l’interpretazione richiesta non è pertinente ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale. A suo avviso, infatti, un’eventuale violazione della presunzione di innocenza da parte del giudice d’appello non impedirebbe al giudice del rinvio di archiviare per un altro motivo o per gli stessi motivi, ma sulla base di fatti complementari. 29. Orbene, poiché il diritto slovacco obbliga il giudice del rinvio a conformarsi alle valutazioni del giudice d’appello, mi sembra che le risposte della Corte alle prime tre questioni siano destinate a fornirgli elementi utili che gli consentano di valutare la conformità della decisione del giudice d’appello alla luce della presunzione di innocenza e che la risposta alla quarta questione gli consentirà, se del caso, di trarne le conseguenze procedurali appropriate. Sotto questo profilo, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non mi sembra manifestamente priva di relazione con l’oggetto del procedimento principale. 30. Tuttavia, nell’ambito della terza parte della quarta questione, il giudice del rinvio si interroga, tra le conseguenze procedurali a titolo di misure appropriate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, sulla possibilità di una ricusazione dei giudici dell’organo giurisdizionale d’appello. 31. Orbene, sia dalle osservazioni del governo slovacco sia dalle risposte ai quesiti posti in udienza risulta che il giudice del rinvio non è competente a statuire sulla ricusazione dei giudici dell’organo giurisdizionale di grado superiore così menzionata ( 7 ). 32. Pertanto, tale terza parte della quarta questione riveste carattere ipotetico ed è, quindi, irricevibile. 33. Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale mi sembra ricevibile, salvo per quanto riguarda la terza parte della quarta questione. B. Nel merito 1. Sulla prima, seconda e terza questione 34. Con le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 48 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice penale che statuisce su un appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale prenda posizione su prove a carico procedendo ad una valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, mentre non è tenuto a farlo per pronunciarsi e l’assunzione della prova non è stata condotta in modo completo. a) Sull ’ applicabilità dell ’ articolo 6 della direttiva 2016/343 35. Il giudice del rinvio menziona, nell’ambito della prima questione, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, secondo il quale: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile». 36. Il governo slovacco e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale disposizione, che riguarda le decisioni che statuiscono sulla colpevolezza, è inapplicabile nel procedimento principale. 37. Condivido tale constatazione. 38. Infatti, ricordo che, come già dichiarato dalla Corte a proposito di decisioni riguardanti il mantenimento in custodia cautelare ( 8 ), dall’articolo 4 della direttiva 2016/343 risulta che essa distingue, da un lato, le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che sono adottate necessariamente al termine del procedimento penale e, dall’altro, gli altri atti procedurali, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. Il riferimento alla prova della colpevolezza di cui all’articolo 6 della direttiva 2016/343 deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell’onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza. 39. Orbene, nella presente causa, le questioni sollevate si riferiscono a una fase preliminare del procedimento penale slovacco, nel corso della quale un giudice monocratico deve verificare se un determinato atto di imputazione costituisca una base sufficiente per avviare un processo penale o se, al contrario, occorra procedere all’archiviazione della causa o trattare quest’ultima seguendo un’altra via. 40. Al pari delle decisioni riguardanti, ad esempio, il mantenimento in custodia cautelare di un imputato ( 9 ), una siffatta decisione procedurale non può essere qualificata come decisione giudiziaria che statuisce sulla colpevolezza dell’imputato e costituisce, al contrario, una «decisione giudiziaria diversa da quella sulla colpevolezza», ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2016/343. Il fatto che, come sostiene il ricorrente, le constatazioni in fatto e in diritto effettuate nella decisione di appello vincolino il giudice di primo grado, in particolare nella parte in cui constata che sussistono gli elementi costitutivi del reato (nella fattispecie, la diffamazione), non modifica tale constatazione. 41. Di conseguenza, poiché la controversia di cui al procedimento principale non riguarda la questione della colpevolezza nel merito dell’imputato, non è necessario rispondere alle questioni sollevate sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343. b) Sulla portata della presunzione di innocenza 42. Le prime tre questioni pregiudiziali mi inducono a considerare la portata della presunzione di innocenza, da un lato, con riferimento al contenuto di una decisione preliminare e, dall’altro, con riferimento alle condizioni di adozione di una siffatta decisione. 1) Sul contenuto della decisione preliminare (prima questione) 43. Il giudice del rinvio chiede se il giudice penale che statuisce in appello avverso la decisione preliminare di natura procedurale, esprimendosi come ha fatto, abbia violato la presunzione di innocenza. Esso cita al riguardo un estratto della motivazione del giudice d’appello. 44. Ricordiamo che dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per garantire che, in particolare, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole, lasciando impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie e fondate sul sospetto o su indizi di reità. 45. Tale disposizione deve essere letta, in particolare, alla luce dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta ( 10 )e dell’articolo 3 della direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza, nonché del considerando 16 di tale direttiva, secondo il quale il rispetto della presunzione di innocenza lascia impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Ai sensi di tale considerando, prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, le autorità giudiziarie potrebbero anzitutto dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e quest’ultima potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. 46. In assenza di indicazioni precise nella direttiva 2016/343 e nella giurisprudenza relativa all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta su come debba stabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole in una decisione giudiziaria, occorre ispirarsi principalmente alla giurisprudenza della Corte EDU ( 11 ). i) Sulla giurisprudenza della Corte EDU 47. La presunzione di innocenza regola l’intero procedimento penale ( 12 ) e il campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU «così ampliato sin dall’inizio al di là del suo ambito naturale, si estenderà progressivamente ancora di più in particolare ratione temporis , vale a dire alle fasi del procedimento in cui l’interessato non è più o non è ancora “imputato”» ( 13 ). Essa comprende quindi un primo aspetto quale garanzia procedurale nell’ambito del processo penale ( 14 ) e un secondo aspetto, a processo concluso, volto più in particolare a tutelare la reputazione dell’interessato ( 15 ). Alla luce degli elementi della controversia di cui al procedimento principale, esaminerò unicamente, in questa sede, il primo aspetto. 48. Ricordo, a tal riguardo, che la presunzione di innocenza risulta violata se la dichiarazione di un’autorità pubblica, come un magistrato ( 16 ), riguardante un imputato riflette l’impressione che egli sia colpevole, mentre la sua colpevolezza non è stata previamente legalmente accertata. Occorre quindi che i magistrati non partano dall’idea preconcetta che l’imputato abbia commesso l’atto incriminato: l’onere della prova grava sull’accusa e in dubio pro reo – il dubbio va a favore dell’imputato ( 17 ). La presunzione di innocenza può quindi essere violata, anche in mancanza di una constatazione formale, qualora una dichiarazione ufficiale di un’autorità pubblica o la motivazione di una decisione giudiziaria induca a ritenere che il magistrato consideri l’interessato colpevole ( 18 ). 49. La Corte EDU sottolinea l’importanza della scelta dei termini utilizzati da un’autorità pubblica prima che una persona sia stata giudicata e riconosciuta colpevole di un reato ( 19 ). Pertanto, si deve distinguere tra le decisioni o le dichiarazioni che riflettono l’ impressione che la persona interessata sia colpevole e quelle che si limitano a descrivere uno stato di sospetto . Le prime violano la presunzione di innocenza, mentre le seconde sono state più volte considerate conformi alla ratio dell’articolo 6 della CEDU ( 20 ). 50. Ad esempio, nella sentenza Marziano c. Italia, il giudice per le indagini preliminari ha certamente formulato una previsione, ma si è limitato a rilevare che, di fronte all’esistenza di motivi plausibili per sospettare che l’interessato avesse commesso il reato contestato, altri elementi inducevano a ritenere che, dinanzi a un giudice, l’accusa avrebbe avuto poche possibilità di successo ( 21 ). Così facendo, la sua decisione è stata giudicata dalla Corte EDU come descrittiva di uno «stato di sospetto» non contenente una constatazione di colpevolezza e quindi come non contraria alla presunzione di innocenza. 51. Nella sentenza Lavents c. Lettonia, la giudice investita della causa aveva rilasciato diverse interviste alla stampa, in cui accennava, in particolare, al fatto che non sapeva ancora «se la sentenza [avrebbe] condannato o assolto in parte» o in cui esprimeva grande stupore dinanzi al fatto che gli imputati si ostinavano a dichiararsi non colpevoli su tutti i capi di imputazione, il che violava la presunzione di innocenza ( 22 ), poiché il fatto che le dichiarazioni in questione fossero formulate in forma interrogativa o dubitativa non era sufficiente a sottrarle dall’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. Secondo la Corte EDU, ciò che rileva ai fini dell’applicazione di tale disposizione «è il significato reale delle dichiarazioni in questione, e non la loro forma letterale». 52. Nella sentenza Gutsanovi c. Bulgaria ( 23 ), il ricorrente contestava la motivazione della decisione del tribunale che lo manteneva in custodia cautelare. La Corte EDU ha ritenuto che il giudice del Tribunale regionale dovesse assicurarsi che esistessero sempre motivi plausibili per sospettare che il ricorrente avesse commesso un reato e che i termini utilizzati ( 24 ) fossero andati oltre la semplice descrizione di uno stato di sospetto, che comportava la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. 53. Se è vero che la scelta dei termini è importante, ricordiamo altresì che la questione se la dichiarazione di un funzionario pubblico costituisca una violazione del principio della presunzione di innocenza deve essere definita nel contesto delle circostanze particolari nelle quali la dichiarazione controversa è stata formulata ( 25 ). Pertanto, in caso di dichiarazione «infelice», occorre esaminare il contesto del procedimento nel suo insieme e le sue caratteristiche particolari al fine di stabilire se le dichiarazioni violino l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU ( 26 ). Nella sentenza Daktaras contro [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) le dichiarazioni incriminate sono state pronunciate da un pubblico ministero nell’ambito di una decisione motivata, adottata in una fase preliminare del procedimento, con la quale la domanda di archiviazione della causa formulata dal ricorrente era stata respinta. La Corte ha constatato che il fatto di affermare che la colpevolezza del ricorrente era «stabilita» dagli elementi del fascicolo era «infelice», ma che, alla luce del contesto, il pubblico ministero si riferiva non già alla questione se la colpevolezza dell’interessato fosse accertata – questione sulla quale non spettava manifestamente al pubblico ministero pronunciarsi – bensì alla questione se il fascicolo contenesse prove sufficienti della colpevolezza dell’interessato per giustificare un rinvio a giudizio. La presunzione di innocenza non è stata considerata violata in questo caso. 54. Tale sentenza Daktaras contro [OSCURATO:PERSONA], in cui le dichiarazioni incriminate provenivano da un pubblico ministero, costituisce tuttavia l’occasione per ricordare che le dichiarazioni dei giudici sono oggetto di un esame più approfondito di quelle riguardanti le autorità investigative come la polizia e la procura ( 28 ). 55. Infine, si può ancora menzionare la recente sentenza Ravier c. Francia, in cui la Corte EDU ha escluso la violazione della presunzione di innocenza relativa all’utilizzo da parte del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) dell’espressione secondo la quale il ricorrente aveva «compiuto manovre di carattere fraudolento volte a pregiudicare l’autenticità dello scrutinio», poiché la decisione del Conseil d’État era rimasta entro l’ambito puramente elettorale ( 29 ). 56. Pertanto, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione tanto i termini utilizzati dalle autorità giudiziarie quanto le particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati, come la natura e il contesto del procedimento di cui trattasi. ii) Applicazione nel caso di specie 57. Si deve ricordare che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una risposta utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornire loro tutte le indicazioni che reputa necessarie ( 30 ). 58. Sotto un primo profilo, ricordo che l’atto di imputazione verte qui sul reato di diffamazione, i cui tre elementi costitutivi sono, ai sensi del diritto slovacco, in primo luogo, la divulgazione, in secondo luogo, il fatto che essa verte su un’informazione falsa e, in terzo luogo, il fatto che essa «possa ledere gravemente la dignità» della persona interessata, in particolare nel suo impiego o nei suoi rapporti familiari ( 31 ). 59. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i termini utilizzati, rilevo che da taluni passaggi della motivazione del giudice d’appello risulta che esso sembra convinto che tali elementi del reato siano effettivamente presenti nel caso di specie. Esso utilizza affermazioni come «le false informazioni» sono state «messe a disposizione di un gran numero di followers» e «risulta indubbiamente» dalle prove assunte nell’ambito del procedimento istruttorio e sulle quali l’Okresný súd Bratislava III (Tribunale circoscrizionale di Bratislava III) si è parimenti basato che l’imputato «ha mentito riguardo alla parte offesa». 60. Mi sembra che si debba ritenere che tali termini vadano oltre i semplici sospetti e che constatino, sulla base degli elementi a carico risultanti dall’istruzione, la colpevolezza dell’imputato per quanto riguarda la mendacità delle informazioni divulgate. 61. In tal modo, si può ritenere che il giudice d’appello abbia preso posizione su prove a carico valutando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi in termini che vanno oltre il semplice sospetto e che manifestano chiaramente l’impressione che l’imputato sia colpevole. 62. Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la natura della decisione di cui trattasi e il suo contesto, occorre sottolineare che, certamente, la colpevolezza dell’imputato non era una questione da definire nell’ambito di tale fase preliminare del procedimento. Non si trattava, infatti, di sapere se i fatti oggetto del procedimento penale fossero dimostrati, ma se, eventualmente, essi rientrassero o meno, in forza del diritto nazionale, in una qualificazione penale. 63. Tuttavia, ciò non può giustificare formulazioni che violino la presunzione di innocenza, altrimenti sarebbe sufficiente constatare che la colpevolezza non è ancora in discussione per escludere qualsiasi possibilità di violazione della presunzione di innocenza in tale fase. Un siffatto approccio non può essere ammesso, dal momento che la garanzia della presunzione di innocenza, come si è visto, si applica all’intero procedimento penale e non disciplina solo l’esame della fondatezza dell’accusa ( 32 ). 64. Aggiungo, come si è altresì visto, che i magistrati, e in particolare i magistrati istruttori, devono prestare particolare attenzione ai termini utilizzati nelle loro decisioni ( 33 ). 65. Inoltre, nel caso di specie, occorre rilevare che il giudice d’appello statuisce, nell’ambito del procedimento preliminare, apparentemente in ultima istanza ( 34 ), che la sua decisione vincola il giudice di primo grado in tale fase preliminare e che i termini da esso utilizzati possono altresì esercitare un’influenza sull’organo giurisdizionale gerarchicamente inferiore che deciderà nel merito della causa, il che conferisce alla sua decisione una portata non trascurabile sull’intero procedimento, indipendentemente dal fatto che la persona sia infine rinviata dinanzi al giudice penale o civile. 66. Inoltre, è indubbio che formule rispettose della presunzione di innocenza possano essere facilmente utilizzate in tale fase del procedimento ( 35 ), pur essendo sufficientemente convincenti sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in modo da giustificare, se del caso, il rinvio dell’imputato dinanzi al giudice penale. 67. Peraltro, non mi convince l’argomento del governo slovacco, secondo il quale occorre distinguere tra, da un lato, le espressioni dirette ad enunciare i fatti tratti dal fascicolo e le prove destinate a verificare la correttezza del parere giuridico relativo alla natura penale o meno dei fatti di diffamazione di cui trattasi, e, dall’altro, le espressioni sulla colpevolezza nel merito che possono far ritenere che la presunzione di innocenza sia stata violata. Un siffatto approccio suggerisce infatti che la decisione contiene passaggi separabili gli uni dagli altri sotto il profilo del rispetto della presunzione di innocenza. Orbene, se è vero che un termine o un’espressione infelice si può eventualmente intendere, in talune circostanze, come accidentale, spetta tuttavia ai magistrati non dare l’impressione che essi agiscano con l’idea preconcetta della colpevolezza dell’imputato. A mio avviso, ciò implica che essi scelgano i termini di tutta la loro motivazione con particolare attenzione e cura ( 36 ). 68. Certo, non si può escludere che insinuazioni o passaggi ambigui sotto il profilo della presunzione di innocenza possano essere considerati accidentali o controbilanciati da altri passaggi della motivazione che esprimono il fatto che il giudice non ha l’impressione che l’imputato sia colpevole ( 37 ). Tuttavia, le dichiarazioni che attestano il convincimento del giudice, che non conosce del merito della causa, che l’imputato è colpevole possono essere sufficienti per viziare l’intera motivazione, il che deve essere oggetto di una valutazione caso per caso. 69. Pertanto, sebbene il diritto al rispetto della presunzione di innocenza previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, non osti a che un organo giurisdizionale di grado superiore, che statuisce nell’ambito di un ricorso proposto dal pubblico ministero avverso la decisione del giudice di primo grado di interrompere l’azione penale, prenda posizione sugli elementi costitutivi del reato di cui trattasi al fine di giustificare la sua decisione di invalidare o meno tale interruzione dall’azione penale, ciò avviene solo nei limiti in cui esso non presenti l’imputato come colpevole, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. 70. Tale constatazione è modificata dal fatto che il giudice d’appello non era tenuto dal diritto nazionale ad effettuare una valutazione in fatto e in diritto nella motivazione della sua decisione al riguardo (seconda questione) e sebbene l’assunzione della prova non fosse stata effettuata in modo completo (terza questione)? Ciò è quanto si deve ora esaminare. 2) Sulle condizioni per l’adozione di una decisione preliminare (seconda e terza questione) 71. Ricordiamo che, conformemente al considerando 10 della direttiva 2016/343, questa si limita a stabilire norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, al fine di rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Pertanto, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2016/343, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire tutte le condizioni per l’adozione di una decisione preliminare. 72. La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulle condizioni di adozione di una decisione preliminare sotto il profilo della presunzione di innocenza, in particolare a proposito di decisioni di mantenimento in custodia cautelare. Una siffatta decisione può essere quindi fondata su sospetti o elementi di prova a carico, purché non presenti la persona detenuta come colpevole ( 38 ). Parimenti, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice procede, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motiva la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole ( 39 ). 73. Inoltre, la Corte ha dichiarato che il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’adozione delle misure necessarie ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 includeva la possibilità di menzionare un accordo di riduzione della pena, concluso tra il pubblico ministero e un imputato che riconoscesse la propria colpevolezza, e in cui si menzionavano altri imputati, a condizione tuttavia che questi ultimi non fossero presentati come colpevoli ( 40 ). Lo stesso ragionamento è stato seguito, mutatis mutandis , nei confronti di una decisione con la quale un giudice nazionale accettava una «dichiarazione di colpevolezza» di uno dei coimputati ( 41 ). 74. Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, come interpretato dalla Corte, lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda le condizioni di adozione di una decisione adottata in una fase preliminare da un organo giurisdizionale nazionale, e in particolare per quanto riguarda le modalità di esame dei diversi elementi di prova e la portata della motivazione che esso è tenuto a fornire in risposta agli argomenti presentati dinanzi ad esso, poiché tali questioni rientrano solo nel diritto nazionale. 75. In tale contesto, in primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla valutazione in fatto e in diritto effettuata dal giudice d’appello nell’ambito della motivazione della sua decisione, sebbene il diritto nazionale non glielo imponga (seconda questione). 76. Orbene, a tal riguardo, oltre al fatto che il giudice del rinvio non fa riferimento ad alcuna disposizione del suo diritto nazionale, ritengo che una siffatta motivazione dettagliata non modifichi in alcun modo l’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi alla luce della presunzione di innocenza. 77. Da un lato, infatti, come sottolineato dal governo slovacco, il giudice d’appello statuisce con ordinanza e, ai sensi dell’articolo 176 del codice di procedura penale, ogni ordinanza deve essere, in quanto decisione giudiziaria, debitamente motivata. 78. D’altro lato, e in ogni caso, risponde al criterio di buona amministrazione della giustizia che le decisioni giudiziarie, anche in tale fase preliminare del procedimento, indichino in modo sufficiente i motivi su cui si fondano, purché non contengano formulazioni che si esprimano in anticipo sulla colpevolezza dell’imputato. Una motivazione sufficientemente precisa sembra del resto tale da fornire a detto imputato una migliore informazione sulle accuse mosse a suo carico e sulle ragioni per le quali i fatti posti a fondamento del procedimento penale possono costituire reati che giustificano il suo rinvio a giudizio nel merito dinanzi al giudice penale ( 42 ). 79. Aggiungerei che una siffatta motivazione, purché rispetti la presunzione di innocenza, può essere considerata particolarmente appropriata in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il giudice d’appello si pronuncia per la seconda volta sull’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice di primo grado. 80. Pertanto, non mi sembra che le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione richiamati dal giudice del rinvio debbano essere interpretati nel senso che ostano a una motivazione dettagliata, purché essa non si esprima in anticipo sulla colpevolezza dell’imputato. 81. In secondo luogo, ritengo che non modifichi la risposta alla prima questione neppure il fatto che il giudice d’appello si sia pronunciato sulla base delle sole prove assunte nell’ambito del procedimento istruttorio, vale a dire in una fase in cui l’assunzione della prova non è stata condotta in modo completo (terza questione). 82. Ricordo che, nella fase preliminare del procedimento oggetto del procedimento principale, si tratta, come risulta dalle osservazioni del governo slovacco, di stabilire, alla luce del fascicolo istruttorio, se l’atto di imputazione esaminato costituisca una base affidabile per il prosieguo del procedimento, se l’istruzione sia stata condotta conformemente alla legge e se possa aver luogo un’udienza dibattimentale o se occorra procedere diversamente. Il giudice può quindi archiviare la causa se l’illecito di cui trattasi non è penale, il che può essere giustificato da semplici dubbi o contraddizioni negli elementi di prova. La valutazione dei giudici si concentra qui sulla questione se la qualificazione dei fatti di cui trattasi rientri o meno nel diritto penale. 83. Orbene, per definizione, solo le prove assunte nell’ambito del procedimento istruttorio possono essere utilizzate in questa fase. Ciò è, del resto, quanto previsto esplicitamente dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 quando menziona la possibilità per le autorità giudiziarie o altre autorità competenti, quando adottano decisioni preliminari di natura procedurale, come nel caso di specie, di basarsi sul sospetto o su indizi di reità. 84. La presunzione di innocenza non può ostare a che un giudice che statuisce in appello avverso una decisione preliminare si fondi quindi sugli elementi di prova di cui dispone in tale fase del procedimento per adottare la sua decisione, purché non presenti l’imputato come colpevole. 85. In terzo luogo, il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi sul rispetto dei diritti della difesa, garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, per il motivo che la decisione del giudice d’appello è stata adottata senza che l’imputato abbia potuto esprimersi in risposta. 86. Ricordo a tal riguardo che, secondo una giurisprudenza risalente e costante della Corte EDU, le garanzie dell’equo processo di cui all’articolo 6 CEDU sono applicabili non appena esista un’«accusa penale» ai sensi di tale disposizione e possono quindi svolgere un ruolo nella fase precedente alla fase del giudizio se e nella misura in cui la loro inosservanza iniziale rischi di compromettere gravemente l’equità del processo ( 43 ). Le garanzie dell’equo processo, e tra esse i diritti della difesa, si applicano quindi sin dalla fase istruttoria ( 44 ). 87. Ciò premesso, in linea di principio, la valutazione si effettua sull’intero procedimento e in funzione delle circostanze del caso di specie ( 45 ). 88. Orbene, da un lato, per quanto riguarda i diritti della difesa nell’ambito del procedimento d’appello, dagli elementi del fascicolo risulta che l’imputato ha potuto presentare osservazioni in risposta alle osservazioni in appello del pubblico ministero. D’altro lato, per quanto riguarda i diritti della difesa relativi al rispetto della sua presunzione di innocenza in esito all’ordinanza del giudice d’appello, è giocoforza constatare che il procedimento è destinato a proseguire dinanzi al giudice del rinvio, dinanzi al quale l’imputato potrà far valere i propri argomenti. 89. In tale contesto, mi sembra che i dubbi del giudice del rinvio sul rispetto dei diritti della difesa possano essere respinti. c) Conclusioni sulle prime tre questioni 90. Ritengo che occorra rispondere al giudice del rinvio nel senso che il diritto al rispetto della presunzione di innocenza previsto all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, non osta a che un giudice penale, che statuisce in appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale, prenda posizione sulle prove a carico procedendo ad una valutazione in fatto e in diritto sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, sebbene esso non fosse tenuto a farlo in forza del diritto nazionale e l’assunzione della prova non sia stata condotta in modo completo in tale fase preliminare del procedimento, purché non presenti l’imputato come colpevole, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. 2. Sulla quarta questione 91. Alla luce della mia proposta di risposta alla prima questione e poiché spetterà al giudice del rinvio constatare o meno una violazione della presunzione di innocenza nel procedimento principale, ritengo che occorra rispondere alla quarta questione, il cui scopo è individuare le misure da adottare in un’ipotesi del genere. 92. Con le prime due parti di tale quarta questione ( 46 ), il giudice del rinvio chiede se, in caso di constatazione della violazione della presunzione di innocenza, costituisca una misura appropriata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 il fatto di disattendere le valutazioni del giudice d’appello che ha annullato un’ordinanza di archiviazione e poi di statuire o previa assunzione delle prove nelle debite forme (prima parte), oppure rendendo la stessa decisione già annullata dal giudice d’appello (seconda parte). 93. Ricordo che, sebbene l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 esiga che siano previste «misure appropriate», tale disposizione non precisa la natura di tali misure e si limita a rinviare «in particolare» all’articolo 10 di tale direttiva, il che implica che dette misure potrebbero assumere segnatamente la forma di mezzi di ricorso effettivi a disposizione dell’imputato ai sensi di tale disposizione. Inoltre, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2016/343, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire tutte le condizioni per l’adozione di misure appropriate ( 47 ). 94. Pertanto, in mancanza di norme dell’Unione in materia, le «misure appropriate» dovrebbero essere definite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in base alla loro autonomia procedurale, nei limiti derivanti dai principi di equivalenza e di effettività ( 48 ). 95. In via preliminare, rilevo che il giudice del rinvio non menziona i mezzi di ricorso nazionali istituiti al riguardo. 96. Il governo slovacco menziona, dal canto suo, quattro motivi di ricorso in caso di violazione della presunzione di innocenza da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, vale a dire, in primo luogo, la possibilità di far valere la parzialità dei giudici se la causa penale viene loro successivamente attribuita per statuire sul merito della causa, in secondo luogo, la possibilità di un ricorso per responsabilità dello Stato, in terzo luogo, la possibilità di un ricorso per incostituzionalità e, in quarto luogo, la possibilità di far valere la responsabilità per illecito disciplinare dei giudici che hanno commesso una siffatta violazione ( 49 ). 97. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a sua volta, che occorre esaminare anzitutto quali siano le misure disponibili che potrebbero porre gli indagati o imputati nella situazione in cui si sarebbero trovati se la violazione non avesse avuto luogo e che solo se il diritto nazionale non prevede alcuna possibilità si pone la questione se la decisione dell’organo giurisdizionale di grado superiore debba essere disapplicata. 98. Tuttavia, constato che dalla questione sollevata dal giudice del rinvio risulta che essa riguarda non già le misure appropriate adottate dallo Stato membro per garantire i mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione della presunzione di innocenza, bensì il modo in cui il giudice del rinvio garantisce l’effettività del rispetto di tale presunzione di fronte a un eventuale inadempimento al riguardo da parte del giudice d’appello ad esso superiore. 99. Pertanto, mi sembra che, fatta salva l’adeguatezza o meno dei mezzi di ricorso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 istituiti nel diritto nazionale, la loro esistenza non escluda che un giudice, di fronte a una violazione della presunzione di innocenza nella fase preliminare del procedimento penale, debba, in quanto giudice di diritto comune dell’Unione, adottare talune misure per garantirne il rispetto ( 50 ). 100. In primo luogo, il giudice del rinvio menziona la possibilità di disapplicare una decisione di un giudice di grado superiore che esso ritiene contraria alla presunzione di innocenza. 101. Mi sembra che una siffatta misura si basi non tanto sull’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 quale misura appropriata, quanto piuttosto sul primato della presunzione di innocenza derivante dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta e dall’articolo 3 di detta direttiva. 102. Infatti, dalle osservazioni scritte e orali delle parti interessate, e in particolare dei governi slovacco e ungherese, risulta che una siffatta misura contrasterebbe con la regola secondo cui il parere giuridico del giudice di grado superiore riveste, nel diritto nazionale, un carattere giuridicamente vincolante per il giudice del rinvio ( 51 ). 103. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il principio del primato del diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, da valutazioni formulate in diritto dall’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione ( 52 ). 104. Ne consegue che, qualora il giudice del rinvio ritenga, alla luce dell’emananda sentenza della Corte, che la motivazione del giudice d’appello abbia violato la presunzione di innocenza, esso dovrebbe, nell’ambito della sua competenza a statuire a seguito di rinvio da parte del giudice d’appello, non ritenersi vincolato dalle valutazioni sostanziali del giudice d’appello che esso ritenga viziate da una siffatta violazione e disapplicarle. 105. A tal riguardo, non mi convince l’argomento del governo slovacco relativo al carattere «accessorio» di un’eventuale violazione della presunzione di innocenza, per il motivo che non riguarderebbe una «una parte integrante della valutazione giuridica dell’organo giurisdizionale di grado superiore». È vero che la valutazione giuridica dell’organo giurisdizionale di grado superiore in tale fase del procedimento non è necessariamente vincolante nell’ambito del futuro procedimento riguardante la colpevolezza o l’innocenza nel merito dell’imputato e una violazione, in tale fase, della presunzione di innocenza potrebbe essere sanata in una fase successiva del procedimento ( 53 ). Tuttavia, non si può escludere che l’inosservanza iniziale di un requisito dell’equo processo, prima che sia adito il giudice di merito, rischi di compromettere gravemente l’equità del processo ( 54 ). Orbene, riguardo all’inosservanza della presunzione di innocenza, che figura tra gli elementi dell’equo processo penale, anche se i termini della decisione del giudice d’appello non vincolano il giudice che sarà chiamato a statuire nel merito della causa, tale decisione preliminare sfocia nel rinvio o meno dell’imputato dinanzi al giudice penale, il che costituisce una fase determinante del procedimento penale. Inoltre, non si può escludere che valutazioni effettuate dal giudice d’appello in tale fase preliminare, ancorché contrarie alla presunzione di innocenza, possano avere una certa portata dinanzi al giudice di merito che, per di più, è ad esso gerarchicamente inferiore, con conseguenze anche eventualmente in materia di onere della prova. 106. Pertanto, il principio del primato del diritto dell’Unione impone, sin da tale fase preliminare del procedimento penale, di disattendere le valutazioni del giudice d’appello che il giudice del rinvio ritenga contrarie alla presunzione di innocenza. 107. In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze procedurali che esso deve trarre dalla constatazione di una violazione della presunzione di innocenza da parte del giudice d’appello e, in particolare, sulla questione se, alla luce dei principi del primato e dell’effettività, esso debba o meno rivalutare le prove ed esaminare nuovamente se sussistano tutti gli elementi costitutivi del reato. 108. Per comprendere la portata di tale questione, occorre ricordare che, in tale fase preliminare del procedimento, il giudice d’appello ha annullato per due volte l’ordinanza del giudice di primo grado e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo affinché esso «statuisse nuovamente», fermo restando che l’ordinanza d’appello dell’8 febbraio 2022 ha precisato che il giudice di primo grado doveva «riesaminare gli elementi di prova ottenuti e, solo dopo tale riesame, esaminare singolarmente se ricorressero tutti gli elementi costitutivi dell’asserito reato», poi statuire sulla causa conformemente alle disposizioni di legge applicabili. Occorre altresì osservare che, anche se il giudice del rinvio riteneva che la motivazione del giudice d’appello, con le sue constatazioni di fatto o quanto meno alcune di esse, violasse la presunzione di innocenza, resta il fatto che il suo annullamento della decisione di archiviazione non riguarda la colpevolezza nel merito dell’imputato e ha carattere puramente procedurale. 109. Ricordo altresì che, nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra la Corte e i giudici nazionali che è alla base dell’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte interpretare le disposizioni del diritto nazionale, statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione o indicare quale norma o quale strumento previsto dal diritto nazionale un giudice del rinvio debba seguire. Spetta a quest’ultimo interpretare il proprio diritto nazionale nell’ambito della sua autonomia procedurale, nel rispetto del principio di equivalenza, il quale richiede che le norme nazionali non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno, e del principio di effettività, il quale richiede che le modalità procedurali nazionali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ( 55 ). Ciò detto, al fine di fornire al giudice del rinvio talune indicazioni utili, ritengo opportuno precisare quanto segue. 110. Sebbene i principi del primato e dell’effettività ( 56 )implichino la necessità di disattendere le valutazioni del giudice d’appello contrarie alla presunzione di innocenza, non mi sembra che essi richiedano in modo indispensabile di escludere anche gli effetti processuali della decisione del giudice d’appello. Distinguo, infatti, tra, da un lato, una violazione del diritto dell’Unione relativa ai requisiti organici dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, che può condurre a ritenere inesistente una decisione emessa da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione ( 57 ) e, dall’altro, una violazione «circostanziale», vale a dire in un determinato caso di specie, di una garanzia dell’equo processo, la cui portata si limiti alle valutazioni effettuate nel caso di specie dal giudice d’appello. In altri termini, a mio avviso, l’effettività della presunzione di innocenza non osta a che l’annullamento, pronunciato dal giudice d’appello, della decisione di archiviazione produca effetti sul piano processuale e a che il giudice del rinvio, dopo aver disatteso le valutazioni del giudice d’appello che ritenga contrarie alla presunzione di innocenza, adotti una nuova decisione, concludendo o meno per l’archiviazione del fascicolo, eventualmente riesaminando gli elementi del fascicolo, conformemente alla decisione del giudice d’appello. 111. Aggiungo che il fatto che il giudice del rinvio adotti, in questa fase, una nuova decisione debitamente motivata gli consentirebbe di giustificare il fatto di disattendere le valutazioni sostanziali considerate contrarie alla presunzione di innocenza, in modo da garantire l’equità del procedimento nei confronti di tutte le parti in causa. Infine, una siffatta decisione potrebbe altresì costituire, per l’imputato, una base giuridica per far valere, se del caso, un diritto al risarcimento a causa di tale violazione della presunzione di innocenza. 112. Pertanto, ritengo che, in questa fase preliminare del procedimento penale, i principi del primato e dell’effettività della presunzione di innocenza non ostino a che il giudice del rinvio, pur disattendendo le valutazioni del giudice d’appello che esso ritenga contrarie alla presunzione di innocenza, si conformi all’ordinanza d’appello nella parte in cui gli impone di pronunciarsi nuovamente. 113. Di conseguenza, sono del parere di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 3 di tale direttiva e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice del rinvio, da un lato, disattenda le valutazioni del giudice d’appello che ritenga contrarie alla presunzione di innocenza e, dall’altro, statuisca nuovamente in conformità al suo diritto processuale nazionale, come delimitato dai principi di equivalenza e di effettività. IV Conclusione 114. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Mestský súd Bratislava I (Tribunale municipale di Bratislava I, Slovacchia) nei seguenti termini: 1)      Il diritto al rispetto della presunzione di innocenza previsto all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un giudice penale, che statuisce in appello avverso una decisione preliminare di natura procedurale, prenda posizione sulle prove a carico procedendo ad una valutazione in fatto e in diritto sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, sebbene esso non fosse tenuto a farlo in forza del diritto nazionale e l’assunzione della prova non sia stata condotta in modo completo in tale fase preliminare del procedimento, purché non presenti l’imputato come colpevole, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. 2)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce dell’articolo 3 di tale direttiva e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che il giudice del rinvio, da un lato, disattenda le valutazioni del giudice d’appello che ritenga contrarie alla presunzione di innocenza e, dall’altro, statuisca nuovamente in conformità al suo diritto processuale nazionale, come delimitato dai principi di equivalenza e di effettività. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 [OSCURATO:PERSONA], R., «La présomption d’innocence, histoire et modernité», in [OSCURATO:PERSONA], P., Le droit privé français à la fin du XXe siècle: études offertes à [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag. 134. 3 V. Vigouroux, C., «Présomption d’innocence», in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean ‑ [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2011, pagg. 657 e segg., in particolare pag. 665. 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1). Ricordiamo che tale direttiva è il risultato di un processo in più fasi, basato sull’articolo 82 TFUE, riguardante la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione, che prevede il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, comunemente considerato la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. Il libro verde della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 26 aprile 2006, sulla presunzione di non colpevolezza [COM(2006)174 definitivo, 24 giugno 2006], successivamente la risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU 2009, C 295, pag. 1), divenuta parte integrante del [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma del Consiglio europeo riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ([OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini) (GU 2010, C 115, pag. 1), hanno portato, nel novembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [COM(2013)821 final], successivamente alla direttiva 2016/343 adottata il 9 marzo 2016 (v. Daminova, N., «The CJEU faced with ’Presumption of [OSCURATO:PERSONA] 2016/343: Reshaping the ECHR Standards?», in [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. da 137 a 175). Fondata sulla competenza di cui dispone l’Unione, in forza dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a stabilire norme minime relative ai diritti della persona nella procedura penale, essa è una delle sei direttive adottate dall’Unione per stabilire norme minime comuni a garanzia del diritto a un giudice imparziale e dei diritti degli indagati e degli imputati, in applicazione del [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma (v. Catteau, F., «Les droits procéduraux des personnes poursuivies et des victimes de criminalité devant la Cour de justice de l’Union. Vers un droit européen de la procédure pénale?», Cahiers de droit européen , 2020/2‑3, pagg. da 485 a 547). 5 V. sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali) (C‑292/23, EU:C:2025:255, point 36 nonché giurisprudenza ivi citata). 6 V. sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑-754/19, EU:C:2021:931, punto 48). 7 Tale constatazione lascia impregiudicata la possibilità, del resto menzionata dal governo slovacco nelle sue osservazioni scritte, qualora una sezione di un organo giurisdizionale di grado superiore riconosca un imputato come colpevole prima della sua condanna definitiva, che l’imputato faccia valere la parzialità di tali giudici se il procedimento penale fosse loro riassegnato. 8 V. sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura (C‑653/19 PPU; in prosieguo: la «sentenza Spetsializirana prokuratura», EU:C:2019:1024, punti 32 e 33). 9 V. sentenza Spetsializirana prokuratura (punti 35 e 37), secondo la quale: «una decisione giudiziaria il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare ha il solo scopo di accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. (…) Tale decisione non può quindi essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato, ai sensi di tale direttiva». 10 Ricordiamo a tal proposito che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti da detta convenzione. Orbene, come risulta dalle spiegazioni relative all’articolo 48 della Carta, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di quest’ultima, tale articolo 48 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta assicuri un livello di protezione che non violi quello garantito all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU [v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illégalità dell’ordinanza di rinvio) (C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 101)]. 11 V., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 42). Per un’applicazione relativa al contenuto di un comunicato stampa rilasciato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), v. sentenza del 1 o ottobre 2025, OC/[OSCURATO:PERSONA] (T‑384/20 RENV, EU:T:2025:925, punti 91 e segg.). 12 V. Corte EDU, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079, § 30). 13 V. Repík, B., «Réflexions sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la présomption d’innocence», in [OSCURATO:PERSONA] amicorum Marc-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/L.G.D.J., 1995, pagg. da 331 a 345, in particolare pag. 333. V., altresì, Dold, B, «Artikel 6. Recht auf ein faires Verfahren», in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention , EMRK ‑ Kommentar , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] am Rhein, 2024, 4 a ed., pagg. da 323 a 324, nn. da 67 a 69. 14 Considerata come una garanzia procedurale nell’ambito del processo penale stesso, la presunzione di innocenza impone condizioni riguardanti, in particolare, l’onere della prova, le presunzioni di fatto e di diritto, il diritto di non autoincriminarsi, la pubblicità che può essere data alla causa prima dello svolgimento del processo, o la formulazione da parte del giudice di merito o di qualsiasi altra autorità pubblica di dichiarazioni premature sulla colpevolezza di un imputato [v. Corte EDU, 12 luglio 2013, Allen c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2013:0712JUD002542409, § 93), e Corte EDU, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, § 101)]. 15 Tenuto conto della necessità di assicurare che il diritto garantito dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU sia concreto ed effettivo, la Corte EDU ha infatti sviluppato col tempo un «secondo aspetto» della presunzione di innocenza, il quale entra in gioco alla chiusura del procedimento penale, mediante assoluzione o rinuncia all’azione penale. La Corte EDU ha dichiarato espressamente che, dopo la rinuncia all’azione penale, la presunzione di innocenza imponeva di tener conto, in qualsiasi procedimento successivo, di qualsivoglia natura, del fatto che l’interessato non era stato condannato, e altresì che il dispositivo di una sentenza di assoluzione doveva essere rispettato da qualsiasi autorità che si pronunciasse, direttamente o incidentalmente, sulla responsabilità penale dell’interessato [Corte EDU, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, §§ da 102 a 109 e giurisprudenza ivi citata]. V., a tal riguardo, Beernaert, M.‑A., «La présomption d’innocence et ses prolongements au-delà du procès pénal (obs. sous Cour eur. dr. h., [OSCURATO:PERSONA], arrêt Nealon et Hallam c. Royaume-Uni , 11 juin 2024)», Revue trimestrielle des droits de l’homme , vol. 2, n. 142, 1 o aprile 2025, pagg. da 515 a 526). V., altresì, su tale distinzione tra i due aspetti della presunzione di innnocenza, Jebens, S.E., «[OSCURATO:PERSONA] of the Presumption of Innocence in Article 6 § 2 of the Convention – Especially on its Reputation‑[OSCURATO:PERSONA]», in Droits de l’homme – Regards de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , N.P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2007, pagg. da 207 a 227. 16 Ciò include anche le diverse forme di presa di posizione scritta o orale delle autorità pubbliche (funzionari pubblici o magistrati) contenute in un qualsiasi atto, quali le dichiarazioni sulla stampa o in occasione di interviste, compresa la motivazione di un atto giudiziario da parte di un giudice o di un tribunale in una fase preliminare. V, Dold, B., op. cit., pagg. da 460 a 462, nn. da 369 a 372. 17 V., in particolare, Corte EDU, 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna (CE:ECHR:1988:1206JUD001059083, § 77). Forniamo, a questo punto, anche un esempio tratto dalla storia giudiziaria antica. Nel celebre processo [OSCURATO:PERSONA] che si è aperto il 7 novembre 1921 dinanzi alla Cour d’assises de Seine‑et‑Oise a Versailles (Francia), la difesa dell’avvocato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Moro‑Giafferi, illustra tale principio chiedendo all’avvocato generale Godefroy, titolare dell’accusa, «come condannare oggi un uomo per l’omicidio di dieci donne ed essere domani nell’impossibilità di pronunciare una sentenza dichiarativa di decesso alle famiglie per non aver trovato un qualsiasi corpo?». L’avvocato di [OSCURATO:PERSONA] è andato addirittura oltre, in una scena ormai celebre, argomentando che una delle vittime, asseritamente morta, sarebbe stata ritrovata e che sarebbe stata pronta a comparire. Tutta la sala, compresi i giurati, si sarebbero allora voltati verso la porta... Dimostrazione, secondo l’avvocato di [OSCURATO:PERSONA], del fatto che nessuno fosse certo della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungiamo che l’avvocato generale ha immediatamente replicato che solo [OSCURATO:PERSONA] non aveva voltato lo sguardo (v. il sito Internet del Ministero della Giustizia francese sul processo [OSCURATO:PERSONA], disponibile al seguente indirizzo https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/proces-landru). 18 V. Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia (CE:ECHR:1995:0210JUD001517589, § 35), Revue trimestrielle des droits de l’homme , n. 24, 1995, pagg. da 661 a 672, commento di [OSCURATO:PERSONA], D.V., altresì, Corte EDU, 12 aprile 2012, Lagardère c. Francia (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107, § 74), e Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 41). 19 V. Hirsch, C., «La présomption d’innocence dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2006‑2013)», Annales du droit luxembourgeois , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vol. 23 (2013), 2015, in particolare pagg. 160 e segg. V., altresì, Corte EDU, 10 ottobre 2000, Daktaras c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, § 41), e Corte EDU, 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] c. Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, §§ 83 e 87) (che cita la giurisprudenza in materia di termini utilizzati in casi di mantenimento in detenzione). 20 V. Corte EDU, 28 novembre 2002, Marziano c. Italia (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, §§ 30 e 31), e Corte EDU, 12 aprile 2012, Lagardère c. Francia (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107, § 75). 21 Corte EDU, 28 novembre 2002, Marziano c. Italia (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, § 30). 22 Corte EDU, 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonia (CE:ECHR:2002:1128JUD005844200, §§ 126 e 127). 23 Corte EDU, 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2013:1015JUD003452910, §§ 202 e 203). 24 Il tribunale aveva dichiarato che era «sempre del parere che un reato [fosse] stato commesso e che l’imputato vi [fosse] coinvolto». 25 V., in particolare, Corte EDU, 26 marzo 1982, Adolf c Austria (CE:ECHR:1982:0326JUD000826978, §§ da 36 a 41), e Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, §§ da 63 a 65 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, Corte EDU, 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] c. Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, § 81). Ai punti da 83 a 90 di tale sentenza, la Corte EDU ha esaminato attentamente i termini di ciascuna decisione in questione nel loro rispettivo contesto. Ad esempio, l’espressione «l’atto commesso», per quanto infelice, era comprensibile alla luce del contesto di proroga della custodia cautelare tenuto conto della natura e della pericolosità dell’atto «commesso», precisando peraltro che il ricorrente era «accusato di tale reato», non essendo la sua colpevolezza una questione da risolvere in tale fase come dichiarato dalla Corte d’appello (§ 84). V., al contrario, punti 87 e 88 per una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU riguardante un’altra decisione, non rettificata successivamente nel procedimento. 26 V. Corte EDU, 3 ottobre 2019, Fleischner c. Germania (CE:ECHR:2019:1003JUD006198512, § 65), in cui la Corte dichiara che il diritto nazionale rientra in tale contesto. 27 Corte EDU, 10 ottobre 2000, Daktaras c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, §§ da 44 a 45). 28 Nella sentenza Corte EDU, 21 settembre 2006, Pandy c. Belgio (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, §§ 19 e 43), le dichiarazioni di un giudice istruttore erano state riportate sulla stampa (« Pandy vuole farsi passare per Dreyfus ma io ho altri riferimenti per lui: [OSCURATO:PERSONA] e il dottor Petiot »). Tali affermazioni sono state considerate come incidentali e secondarie nell’ambito di un’istruttoria complessa che si è svolta senza intoppi e che lo stesso ricorrente ha accolto con favore. Ma la Corte EDU ha dichiarato tuttavia che esse rimanevano comunque soggette a critiche sotto il profilo del principio della presunzione di innocenza, in quanto consistevano nell’equiparare il ricorrente a serial killer noti e riconosciuti. Esse non erano «ammissibili in capo ad un magistrato istruttore, incaricato, secondo il diritto belga, di istruire tanto a carico quanto a discarico, il che giustifica un esame più rigoroso» (§ 45). 29 Corte EDU, 19 giugno 2025, Ravier c. Francia (CE:ECHR:2025:0619JUD003232422, §§ da 40 a 42). 30 V. sentenze del 1 o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 30), e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑665/22, EU:C:2024:435, punto 40). 31 V. articolo 373, paragrafo 1, del codice penale. 32 V. Corte EDU, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079, § 30), e Corte EDU, 30 marzo 2010, Poncelet c. Belgio (CE:ECHR:2010:0330JUD004441807, § 50). 33 V. Corte EDU, 21 settembre 2006, Pandy c. Belgio (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, § 43), e Corte EDU, 21 giugno 2007, Kampanellis c. Grecia (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905, § 27) (riguardante i termini utilizzati nell’ambito di un rinvio a giudizio da parte di un giudice istruttore). V. anche Dold, B., op. cit., pag. 459, n. 367. 34 Le ordinanze di appello indicano che esse non possono essere oggetto di un ricorso ordinario. V., al riguardo, Corte EDU, 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] c. Armenia (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, § 88). La Corte EDU ha dichiarato di essere disposta ad esaminare la possibilità che la «[OSCURATO:PERSONA]» avesse commesso solo un errore tecnico nel formulare non correttamente la sua decisione, ma constata che essa non è mai stata successivamente rettificata, in quanto la decisione impugnata non poteva essere oggetto di ricorso. 35 Oltre all’uso del condizionale, si può pensare a formule più rispettose della presunzione di innocenza incentrate, ad esempio, sui fatti considerati non già «commessi», bensì «contestati». 36 Ad esempio, nella sentenza della Corte EDU del 21 giugno 2007, Kampanellis c. Grecia (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905, § 28), è stata pronunciata una frase incriminata da parte di magistrati nell’ambito di una decisione motivata, adottata in una fase preliminare del procedimento penale a carico del ricorrente, con la quale fu disposto il suo rinvio a giudizio. Orbene, la Corte EDU ha dichiarato che l’uso dell’espressione «calmare» esprimeva inequivocabilmente l’idea che la custodia cautelare inflitta al ricorrente avesse potuto avere l’effetto di calmarlo e di frenare il suo comportamento criminale. Essa ha ritenuto che, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ordinanza controversa, siffatte affermazioni non fossero ammissibili in capo a magistrati di una sezione istruttoria, incaricati, nel diritto greco, di istruire tanto a carico quanto a discarico, il che richiedeva una maggiore attenzione nella scelta dei termini utilizzati. 37 V., per analogia, sentenza dell’8 dicembre 2022, HYA e a. (Impossibilità di esaminare testimoni a carico) (C‑348/21, EU:C:2022:965, punto 58), relativa all’esistenza di elementi di compensazione che possono compensare le difficoltà causate alla difesa dal fatto che il testimone non abbia potuto essere direttamente controesaminato nella fase giudiziale del procedimento penale. 38 Sul mantenimento in custodia cautelare, v. sentenze del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punti 44 e 48), e Spetsializirana prokuratura (punto 29). 39 V., in tal senso, ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punti da 57 a 60). 40 V. sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza) (C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 50). 41 V. ordinanza del 28 maggio 2020, UL e VM (C‑709/18, EU:C:2020:411, punto 35). 42 Segnaliamo ad esempio, nel diritto lussemburghese, il ruolo della chambre des mises en accusation (Sezione competente per l’imputazione), alla quale spetta «verificare se su ogni fatto che costituisce un elemento essenziale dell’informazione esistano o meno indizi; essa valuta poi se gli indizi debbano essere considerati sufficienti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’instr. cr. annoté, art. 221, nn. 27 e 28). (…) il giudice istruttore è chiamato unicamente a decidere se esistano o meno indizi che consentono di ritenere che l’imputato abbia commesso i fatti nelle circostanze di realizzazione rientranti nell’ambito di applicazione della legge penale» (v. Thiry, R., Précis d’[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] , vol. II, Lucien de Bourcy, Lussemburgo, 1984, pagg. da 204 a 205). V., altresì, sugli indizi di colpevolezza e gli elementi di prova sufficienti, il ruolo dei giudici istruttori nel sistema giudiziario belga (Franchimont, M., Jacobs, A. e Masset, A., Manuel de procédure pénale , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, 3 a ed., pag. 541) e nel sistema giudiziario francese (ai sensi dell’articolo 184 del codice di procedura penale francese). 43 V. Corte EDU, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 36), e Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 50). 44 V. commento di Dold, B., op. cit., in particolare pag. 323, n. 67. V., altresì, Corte EDU, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 147 e segg.), in cui la Corte EDU ricorda che «l’approccio consistente nel porre l’equità del procedimento nel suo insieme al centro della valutazione da effettuare non è limitato al diritto di avvalersi di un difensore previsto all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), ma si colloca nell’ambito di una giurisprudenza più ampia relativa ai diritti della difesa sanciti dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione». 45 V. Corte EDU, 12 maggio 2017, Gutsanovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 114 e in particolare § 120), in cui la Corte EDU ha fornito un elenco non tassativo di fattori che devono essere presi in considerazione, se del caso, per misurare le conseguenze di lacune procedurali verificatesi nella fase delle indagini sull’equità complessiva del processo penale. V., altresì, Corte EDU, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgio (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 148 e segg.), in cui la Corte EDU precisa che un siffatto approccio corrisponde inoltre al ruolo della Corte, che non consiste nel pronunciarsi in abstracto né nell’uniformare i diversi sistemi giuridici, bensì nello stabilire garanzie che assicurino che le procedure seguite in ciascun caso rispettino i requisiti dell’equo processo, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun imputato. 46 Ricordo che la ricusazione dei giudici di un organo giurisdizionale di grado superiore, come prevista nella terza parte della quarta questione, è, a mio avviso, ipotetica e quindi irricevibile (v. paragrafo 32 delle presenti conclusioni). 47 V., per analogia, riguardo alle condizioni di adozione di una decisione di custodia cautelare, sentenza del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 47), e ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 59). 48 V. sentenza del 5 settembre 2024, M.S. e a. (Diritti procedurali di un minore) (C‑603/22, EU:C:2024:685, punto 170). 49 [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato, da parte sua, una diffida inviata nell’ambito di una procedura d’infrazione relativa al recepimento nel diritto slovacco dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 [procedura d’infrazione INFR (2024)2210], ancora in corso di esame alla data dell’udienza. 50 V., per analogia, sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 94), riguardante in particolare il momento dell’accesso della difesa ai documenti del fascicolo, e del 21 ottobre 2021, ZX (Regolarizzazione dell’atto di imputazione) (C‑282/20, EU:C:2021:874, punti 28 e 32), riguardante le imprecisioni e le lacune inficianti il contenuto dell’imputazione che pregiudicavano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa. 51 Il governo slovacco menziona l’articolo 194, paragrafo 5, del codice di procedura penale, secondo il quale il parere giuridico del giudice di grado superiore fornito in caso di annullamento della decisione di primo grado è vincolante per il giudice di grado inferiore, a meno che tale parere giuridico non abbia perso in tutto o in parte la sua base fattuale a seguito di una modifica degli accertamenti di fatto, in particolare dopo che il giudice di grado inferiore abbia proceduto a una nuova assunzione della prova. 52 V. sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punti da 30 a 32), e del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 75). 53 Come precisato da Kuty, F., Justice pénale et procès équitable , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, 1 a ed., pag. 1711: «la violazione della presunzione di innocenza da parte del giudice istruttore non costituisce un vizio irrimediabile. (…) qualsiasi atto del giudice istruttore inficiato da una violazione della presunzione di innocenza non ha, di per sé, come effetto (…) l’impossibilità di svolgere un processo equo dinanzi al giudice di merito». 54 V., per quanto riguarda il diritto di essere assistito da un avvocato sin dall’inizio del procedimento, Corte EDU, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 36), e Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 54). A tal riguardo, se è vero che il sistema penale funziona «come una macchina per stratificare la colpevolezza», occorre evitare che lo “strato” di colpevolezza sia troppo spesso all’apertura del dibattimento» (v. Roets, D., La présomption d’innocence , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, 2 a ed., pagg. da 59 a 60). 55 V. sentenza del 21 ottobre 2021, ZX (Regolarizzazione dell’atto di imputazione) (C‑282/20, EU:C:2021:874, punto 35). Ricordiamo a tal riguardo che, secondo il considerando 44 della direttiva 2016/343, in base al principio di effettività «gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa». 56 In mancanza di indicazioni pertinenti nella domanda di pronuncia pregiudiziale per pronunciarsi sul principio di equivalenza, ritengo che non occorra esaminarlo. 57 V. sentenza del 4 settembre 2025, AW «T» (C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 68).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris