CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], nella q. di erede di BILOTTI Virginiaintimatoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro n.362/2018 depositata il 15/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12640/2019Numero sezionale 4884/2026Numero di raccolta generale 23743/2026Data pubblicazione 21/07/20261. L’ufficio del registro di Cosenza notificò in data 23.6.1990 a BILOTTIVirginia un avviso di accertamento in rettifica di un atto di donazionestipulato e registrato in Cosenza il 16.9.1988, relativo ad un terrenoedificabile di mq. 8.920 con annesso fabbricato rurale, sito nel comune diMarano Principato (CS), località Pantusa.2. Con ricorso del 21.8.1990 rivolto alla Commissione Tributaria di PrimoGrado di Cosenza, la contribuente, personalmente e senza l’assistenza diun avvocato, impugnava l'avviso di accertamento lamentando il difetto dimotivazione.3. In data 13.11.2009 si costituiva in quel giudizio l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso.4. Nelle more del giudizio, la ricorrente, in data 26.11.2001, decedeva;l’Ufficio e la Commissione Tributaria non erano venute a conoscenza, percui il giudizio proseguiva.5. La CTP con sentenza n. 06/2010, pronunciata in data 7.12.2009,depositata il 25.1.2010, rigettava il ricorso della contribuente.6. Avverso la citata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede diBilotti Virginia, in data 9.9.2014, proponeva appello, affermando diessere venuta a conoscenza della decisione solo a seguito della notificadell'avviso di liquidazione INVIM n. 16850, avvenuta il 15.3.2014.L'appellante, preliminarmente, evidenziava che l'appello dovevaconsiderarsi proposto nei termini, che decorrevano dalla data in cui ellaera venuta a conoscenza della sentenza, atteso che - in precedenza- nonera stata effettuata la notifica della stessa e non era iniziato a decorrereil termine lungo per l'impugnazione. Rilevava che il ricorso originario erastato presentato personalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] a cui era statonotificato l'avviso di accertamento. La ricorrente era deceduta il26.11.2001, senza che fosse stata comunicata né la data dell'udienza ditrattazione né il dispositivo. La erede si difendeva quindi nel merito.7. La CTR premetteva che, in verità, la comunicazione dell'udienza ditrattazione del processo di I grado era stata notificata alla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12640/2019Numero sezionale 4884/2026Numero di raccolta generale 23743/2026BILOTTI (in effetti costituita in giudizio senza difensore e deceduta senzaData pubblicazione 21/07/2026che la notizia fosse giunta agli uffici giudiziari) in quanto consegnata allanuora in data 7.3.2009, all'indirizzo di BILOTTI Virginia, [OSCURATO:PERSONA] 69,[OSCURATO:PERSONA], ove la contribuente aveva risieduto fino alla morte; lacomunicazione del dispositivo della sentenza di I grado era stata inviata,sempre alla BILOTTI Virginia (ancora nella inconsapevolezza del decesso)allo stesso indirizzo, in data 4.2.2010; la notifica in questo caso eratornata indietro con la motivazione "sconosciuta al civico" e affissa all'albodella Commissione Tributaria. La CTR osservava inoltre che l’indirizzodella BILOTTI era diverso da quello dell'appellante, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], laquale doveva ritenersi ignara sia dell'avviso che del ricorso. Poichél'erede era venuta a conoscenza alla data della notifica dell'avviso diliquidazione, cioè in data 15.03.2014, da tale data doveva decorrere iltermine lungo per l'impugnazione e non dal giorno del deposito dellasentenza; così, applicato l’art. 327 comma 2 c.p.c. la CTR dichiaraval’appello della [OSCURATO:PERSONA] tempestivo e lo accoglieva nel merito con sentenzan. 362 del 2018 depositata il 15.3.20188. Averso tale sentenza, la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.9. La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.324, 325 e 327 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. Contesta la decisione del giudice del gravame di aver “rimesso intermini” la contribuente, mentre secondo la ricorrente l’appello avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile in quanto la sentenza di I gradoera passata in giudicato. Infatti, l’Agenzia delle Entrate rileva che nonvenne comunicato il decesso della Bilotti, nemmeno ex art. 65 d.P.R.600/1973, mentre fu corretta la comunicazione dell’udienza diNumero registro generale 12640/2019Numero sezionale 4884/2026Numero di raccolta generale 23743/2026Data pubblicazione 21/07/2026trattazione presso l’indirizzo della ricorrente (sia pure deceduta),ricevuta dalla nuora co-abitante. Peraltro, come è noto, non rileva lacomunicazione del dispositivo della sentenza comunque eseguita pressola cancelleria (affissione albo commissione), poichè il termine di cuiall’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione. Infine, non sarebbeapplicabile l’art. 327, secondo comma, c.p.c., non essendo statocomunicato il decesso della ricorrente.2. Il motivo è infondato.Invero, va osservato che il presente processo doveva considerarsiautomaticamente interrotto al momento della morte della parte, chestava in giudizio di persona, ai sensi del combinato disposto degli artt.30, primo e terzo comma, d.P.R. 636/72 (ratione temporis applicabile:relativo alla possibilità di difesa personale nelle liti tributarie) e 40,comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il quale disciplina l’interruzione delprocesso al momento della morte della parte che sta in giudizio senzal’assistenza di un difensore.Inoltre, l’art. 42 d.lgsl. cit. afferma che durante la sospensione el’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.È principio già affermato da questa Corte, con riferimento all’analogocaso di morte dell’unico difensore (costituito personalmente), che dettoevento determina automaticamente l'interruzione del processo anche seil giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza,quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, ladichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogniulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degliPertanto, l’avvenuta interruzione nel presente processo, conseguente aldecesso della BILOTTI, non implicava la necessità di dichiarare l’evento,mentre la sua prosecuzione ha determinato la nullità di tutti gli attiprocessuali successivi, inclusa la sentenza di I grado.2.1. Orbene, l’erede [OSCURATO:PERSONA] – sebbene senza far valere la nullitàdegli atti e della sentenza di primo grado - ha comunque interpostoNumero registro generale 12640/2019Numero sezionale 4884/2026Numero di raccolta generale 23743/2026Data pubblicazione 21/07/2026appello nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza delprocesso, avvenuta con la notifica dell’avviso di liquidazione a suocarico.Pertanto, l’appello è da ritenersi ammissibile ex art. 327, secondocomma, c.p.c., perché la contribuente, prima di quel momento, comesopra ricostruito, non era stata posta nella condizione di conoscere equindi contestare la sentenza, pronunciata peraltro nella nullità delrelativo procedimento e, a sua volta, nulla.2.3. In questo quadro, una volta acclarato che l’appello fu tempestivo,la sentenza di appello va emendata solo in punto di motivazione, inquanto prima di decidere nel merito avrebbe dovuto dichiarare la nullitàdegli atti di I grado, senza che fosse necessaria la regressione delprocesso.Difatti, «La mancata interruzione del procedimento di prime cure, aseguito della morte del difensore di una delle parti costituite, nonconsente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., maimpone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenzaimpugnata e procedere ad un nuovo esame del merito» (Cass n.10912/2021, che richiama Cass. n. 4412/2001, Cass. n. 244/2010 eCass. n. 3546/2016).Quindi, sebbene per motivi diversi di quelli indicati dalla sentenza di IIgrado, la pronuncia della CTP poteva essere impugnata in quantocompletamente nulla e, correttamente, la CTR, una volta ritenutotempestivo il gravame, è entrata nel merito del ricorso della [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione falsaapplicazione dell’art. 51 del d.p.r. 131 del 1986 in relazione al 360comma 1 c.p.c. n. 3.La sentenza impugnata ha affermato, accogliendo l’appello dellacontribuente, che l’atto impositivo non era sufficientemente motivato inordine ai criteri per la quantificazione della rettifica del valore; laAvvocatura invece sostiene che: “Nella motivazione dell'avviso diaccertamento si legge chiaramente, infatti, che "si è fatto riferimento:Numero registro generale 12640/2019Numero sezionale 4884/2026Numero di raccolta generale 23743/2026alle sistematiche rilevazioni d'Ufficio per trasferimenti - divisioni —Data pubblicazione 21/07/2026perizie giudiziarie — anteriori di non oltre tre anni dalla data delsopracitato atto e che hanno avuto per oggetto altri beni di analoghecaratteristiche e condizioni. Ai seguenti elementi di valutazione inquanto trattasi in particolare di terreno edificatorio in zona urbanizzatadestinato ad insediamenti civili con un buon indice di edificabilità comerisulta dall'allegato certificato di destinazione urbanistica allegato all'attode quo".3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Infatti, l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenutoin modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducanoin una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi inconcreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche difetti di tali requisiti (Cass. n. 15517/2020)» (così, Cass. n.5429/2023).3.2. Nel caso di specie, in tema di imposta di registro ed INVIM,anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000,che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della l. n.241 del 1990, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento dimaggior valore deve ritenersi adempiuto «mediante l'enunciazione delcriterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni inconcreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del dirittodi difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella qualel'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterioo di altri parametri» (Cass. n. 6335/2025; n. 6914/2011).3.3. Alla luce di tale principio si osserva che, sia pure con incertezzaespositiva, la CTR ha motivato la sua decisione considerando che la solaNumero registro generale 12640/2019Numero sezionale 4884/2026Numero di raccolta generale 23743/2026Data pubblicazione 21/07/2026certificazione richiamata dall’avviso impugnato, che si limitava adindicare la zona urbanistica (F5 e D2, [OSCURATO:PERSONA] e ZonaIndustriale) in cui ricadeva il bene, non era «sufficiente a supportare ladeterminazione del reale valore del terreno in questione in quanto nonne descrive in alcun modo le caratteristiche e non porta alcun elementoconcreti di raffronto per determinarne il valore».A fronte di tale valutazione, con cui, nella sostanza, il giudice territorialeha ritenuto, in linea con il principio sopra esposto, che l’avviso noncontenesse le concrete specificazioni necessarie, quanto menodescrittive sul piano della motivazione dell’atto, per consentire alcontribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delleragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa,la ricorrente si è limitata a contestare la sentenza con doglianze astratte,ribadendo che l’avviso era invece motivato, così inammissibilmenteopponendo, frontalmente, solo una diversa interpretazione dell’atto intermini disancorati dalle considerazioni svolte dal giudice d’appello.4. In conclusione, il ricorso della Agenzia delle Entrate deve essererespinto.5. L’assenza di attività difensiva da parte della controricorrente esimedal regolare le spese di giudizio. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/06/2026.Il PresidenteUgo Candia