CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 46583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 14 giugno 2024, nel giudizio conseguente all' opposizione a decreto penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Genova il 7 novembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine a tale reato per essere lo stesso non punibile in ragione della particolare tenuità del fatto e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in violazione del principio elaborato dalla Suprema Corte, per il quale nel caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria stabilita dalla legge è demandata al Prefetto. 2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ella sanzione accessoria della sospensione della patente. Il difensore osserva che la Corte non aveva motivato in ordine alla determinazione della durata della sanzione in misura superiore al minimo edittale e rileva che tale determinazione era contraddittoria rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità. 3. Il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente motivo. 4.Come rilevato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte con la nota pronuncia Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592) hanno affermato il principio per cui "in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge". Nel dirimere il contrasto verificatosi al riguardo, le Sezioni unite hanno sottolineato l'autonomia delle sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno applicate dal giudice penale solo nel caso in cui debba pronunciarsi una sentenza di condanna, ovvero un provvedimento ad essa equiparabile, quali il decreto penale di condanna o la sentenza di applicazione pena. Al di fuori di tali ipotesi, mancando una pronuncia di condanna, le sanzioni amministrative riacquistano la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Le Sezioni unite, pertanto, hanno ritenuto, da un lato, che l'esclusione della punibilità non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e, dall'altro, che tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma dal Prefetto. 5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente alla statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che deve essere eliminata. Va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Genova per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Genova per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 12 novembre 2024