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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07608/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati entrambi per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso tra loro, articolando due motivi di ricorso, deducono, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla illiceità della detenzione della droga, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve ritenersi che gli imputati detenessero illecitamente la sostanza stupefacente sequestrata a casa loro, evidenziando, in particolare, che la stessa, costituita da cocaina, era confezionata in quindici dosi, aveva un principio attivo dal quale erano ricavabili 10,3 dosi medie singole, ed era occultata nel divano del soggiorno; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha rappresentato come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, sia perché entrambi gli imputati erano accusati anche di ricettazione e sono stati prosciolti da tale reato proprio ex art. 131-bis cod. pen., sia perché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per altri cinque episodi analoghi successivamente commessi nell'arco dei successivi sei mesi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; RQ.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore .---------. • - Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati entrambi per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso tra loro, articolando due motivi di ricorso, deducono, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla illiceità della detenzione della droga, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve ritenersi che gli imputati detenessero illecitamente la sostanza stupefacente sequestrata a casa loro, evidenziando, in particolare, che la stessa, costituita da cocaina, era confezionata in quindici dosi, aveva un principio attivo dal quale erano ricavabili 10,3 dosi medie singole, ed era occultata nel divano del soggiorno; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello ha rappresentato come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, sia perché entrambi gli imputati erano accusati anche di ricettazione e sono stati prosciolti da tale reato proprio ex art. 131-bis cod. pen., sia perché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per altri cinque episodi analoghi successivamente commessi nell'arco dei successivi sei mesi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; RQ.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore .---------. • - Il Presidente
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