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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 04588/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28428-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di DELL'[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 2257/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2263/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28428/2022 Cron.

Rep.

Ud21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva la domanda proposta dall’INPS, quale successore del soppresso INPDAP , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maurizio, Antonietta e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]Ova, avente ad oggetto la restituzione della somma che l’Istituto assumeva essere stata effettivamente percepita dalla Dell’Ova a titolo di trattamento di fine servizio, relativamen te ad un rapporto di lavoro con il Comune di Casapesenna mai instaurato.

L’erogazione era avvenuta a seguito dell’azione criminosa di due dipendenti dell’istituto previdenziale, poi perseguiti penalmente, i quali avevano fatto risultare posizioni lavorative inesistenti. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistente l’indebito oggettivo per essere stata raggiunta su base presuntiva la prova dell’effettiva percezione della somma da parte della Dell’Ova ed applicabile la sospensione del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. peroccultamento doloso dell’esistenza del credito da parte del debitore ex art. 2941, n. 8, c.c.. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono i Ragnino nella qualità di eredi, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione ai quali l’INPS, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2726, 2727, 2729 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 111 Cost. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputanoalla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver e ritenuto ammissibile la prova per testimoni e presunzioni semplici relativa al pagamento del TFS, non ricorrendo i presupposti per derogare alla prova documentale dell’avvenuto pagamento (avendo l’INPS provato documentalmente soltanto il pagamento dall’Istituto alla banca cassiera e non dalla banca al beneficiario) stante la natura del credito, il suo importo e la condizione soggettiva della debitrice e della banca cassiera .

Deducono, inoltre, l’illegittimità del ragionamento presuntivo fondato su un fatto anch’esso ignoto ovvero la mancata restituzione da parte della banca all’INPDAP di alcuna somma di cui al mandato collettivo. - Con il secondo motivo, denunciando l a violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 2941, n. 8, c.c. i ricorrenti lamenta no la non conformità a diritto della ritenuta applicabilità della sospensione della prescrizione per occultamento doloso dell’esistenza del credito, difettando il presupposto dato dalla partecipazione al disegno criminoso della Dell’Ova rimasta estranea al processo penale. - Il primo motivo si rivela infondato nella parte in cui invoca i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stante l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 11926/2004) secondo cui nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice, secondo un potere discrezionale esercitabile anche d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – riteng a rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 c.c. nonché, in tema di simulazione, dall’art. 1417 c.c. .

Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui i ricorrenti indirizzano la censura alla contestazione della valutazione del complessivo materiale istruttorio, documentale e testimoniale, da cui, nell’esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice del merito, la Corte territoriale desume il raggiungimento della prova dell’avvenutaricezione della somma da parte della Dell’Ova. - Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo risolvendosi la censura nella mera confutazione dell’accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale circa la condotta tenuta dalla Dell’Ova, che si assume erroneamente ricostruita in termini di piena consapevolezza dell’altrui comportamento truffaldino, così sollecitando un nuovo giudizio di merito non consentito in questa sede. - Il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo l’INPS svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28428-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di DELL'[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 2257/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2263/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28428/2022 Cron. Rep. Ud21/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva la domanda proposta dall’INPS, quale successore del soppresso INPDAP , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maurizio, Antonietta e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]Ova, avente ad oggetto la restituzione della somma che l’Istituto assumeva essere stata effettivamente percepita dalla Dell’Ova a titolo di trattamento di fine servizio, relativamen te ad un rapporto di lavoro con il Comune di Casapesenna mai instaurato. L’erogazione era avvenuta a seguito dell’azione criminosa di due dipendenti dell’istituto previdenziale, poi perseguiti penalmente, i quali avevano fatto risultare posizioni lavorative inesistenti. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistente l’indebito oggettivo per essere stata raggiunta su base presuntiva la prova dell’effettiva percezione della somma da parte della Dell’Ova ed applicabile la sospensione del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. peroccultamento doloso dell’esistenza del credito da parte del debitore ex art. 2941, n. 8, c.c.. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono i Ragnino nella qualità di eredi, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione ai quali l’INPS, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2726, 2727, 2729 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 111 Cost. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputanoalla Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver e ritenuto ammissibile la prova per testimoni e presunzioni semplici relativa al pagamento del TFS, non ricorrendo i presupposti per derogare alla prova documentale dell’avvenuto pagamento (avendo l’INPS provato documentalmente soltanto il pagamento dall’Istituto alla banca cassiera e non dalla banca al beneficiario) stante la natura del credito, il suo importo e la condizione soggettiva della debitrice e della banca cassiera . Deducono, inoltre, l’illegittimità del ragionamento presuntivo fondato su un fatto anch’esso ignoto ovvero la mancata restituzione da parte della banca all’INPDAP di alcuna somma di cui al mandato collettivo. - Con il secondo motivo, denunciando l a violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 2941, n. 8, c.c. i ricorrenti lamenta no la non conformità a diritto della ritenuta applicabilità della sospensione della prescrizione per occultamento doloso dell’esistenza del credito, difettando il presupposto dato dalla partecipazione al disegno criminoso della Dell’Ova rimasta estranea al processo penale. - Il primo motivo si rivela infondato nella parte in cui invoca i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stante l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 11926/2004) secondo cui nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice, secondo un potere discrezionale esercitabile anche d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – riteng a rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 c.c. nonché, in tema di simulazione, dall’art. 1417 c.c. . Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui i ricorrenti indirizzano la censura alla contestazione della valutazione del complessivo materiale istruttorio, documentale e testimoniale, da cui, nell’esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice del merito, la Corte territoriale desume il raggiungimento della prova dell’avvenutaricezione della somma da parte della Dell’Ova. - Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo risolvendosi la censura nella mera confutazione dell’accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale circa la condotta tenuta dalla Dell’Ova, che si assume erroneamente ricostruita in termini di piena consapevolezza dell’altrui comportamento truffaldino, così sollecitando un nuovo giudizio di merito non consentito in questa sede. - Il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo l’INPS svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
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