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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 20307/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17791-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 440/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere titolare di un diritto di credito per il quale pendeva il giudizio innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo declaratoria di simulazione ed in subordine di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] e del conferimento di beni in natura nella detta società.

Intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Isidoro proponendo azione revocatoria in relazione ai medesimi atti sulla base di crediti professionali per i quali aveva ottenuto dei decreti ingiuntivi.

Il Tribunale adito rigettò le domande, dichiarando la cessazione della materia del contendere quanto all’altro interventore ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

Avverso detta sentenza proposero distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Isidoro.

Con sentenza di data 25 febbraio 2020 la Corte d’appello di Bari accolse gliappelli, dichiarando l’inefficacia nei confronti degli appellanti degli atti di conferimento dei beni alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna al rimborso delle spese processuali, quanto ai compensi, in favore del Rossi per il primo grado Euro 10.343,00 ed Euro 8.066,00 per il secondo grado, in favore del D’Isidoro per il primo grado Euro 10.343,00 ed Euro 8.066,00 per il secondo grado.

Osservò la corte territoriale che pacifica era l’esistenza dell’aspettativa di credito del Rossi nei confronti dei germani Rossi in epoca antecedente il conferimento dei beni alla costituenda società e che il detto conferimento era stato pregiudizievole per i creditori, dovendo poi essere ragionevole supporre la consapevolezza da parte degli altri soggetti (coniuge) stante il legame di stretta parentela.

Aggiunse che degli altri beni di proprietà degli appellanti non vi erano elementi certi per la loro esatta identificazione e quantificazione, così come non vi era prova della sufficienza per soddisfare le ragioni creditorie dell’appellante.

Osservò ancora, quanto a [OSCURATO:PERSONA]Isidoro, che il rapporto professionale era sorto in epoca antecedente gli atti di disposizione patrimoniale.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo.

Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso.

Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che in relazione al credito per il quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto l’azione revocatoria è intervenuta sentenza di rigetto, cui ha fatto seguito la dichiarazione di improcedibilità dell’appello passata in cosa giudicata in quanto non impugnata, come rappresentato nel giudizio di appello all’istruttore.

Aggiunge che è stato omesso l’esame della relazione di stima dei beni immobili non inclusi nell’atto di conferimento, dal quale risultano i seguenti valori immobiliari: [OSCURATO:PERSONA] per Euro 302.533,33; [OSCURATO:PERSONA] per Euro 284.633,33; [OSCURATO:PERSONA] per Euro 644.658,33; [OSCURATO:PERSONA] per Euro 626.758,33.

Osserva ancora che in relazione alle pretese creditorie di [OSCURATO:PERSONA]Isidoro residua l’importo ancora sub iudice di Euro 13.524,00.

Aggiunge infine che risultano complessivamente liquidate spese processuali per oltre Euro 50.000,00 nonostante l’insussistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] ed il modesto importo di quello di [OSCURATO:PERSONA]Isidoro.

Il motivo è manifestamente fondato.

I ricorrenti hanno documentato l’accertamento negativo del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] costituente cosa giudicata.

Risulta altresì omesso l’esame della circostanza rappresentata dal valore del compendio immobiliare di cui i ricorrenti sono rimasti proprietari e non conferito nella società.

Trattasi di circostanza fattuale per la quale risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. e che riveste carattere di decisività in relazione al profilo del pregiudizio della garanzia patrimoniale generica.

La circostanza rileva quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]Isidoro per il quale, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, vi sono allo stato ragioni di credito di carattere litigioso le quali sono requisito sufficiente per l’azione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ..

La censura relativa all’ammontare delle spese processuali deve intendersi assorbita.

Con riferimento al rapporto processuale relativo a [OSCURATO:PERSONA] va rammentato che posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, il sopravvenuto in corso di causa venir meno di quanto dovuto dal debitore determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia delle ragioni credito, risultate ormai venute meno, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio; e poiché gli indicati elementi del rapporto processuale -"legitimatio ad causam" ed interesse ad agire dell'attore - devono permanere sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi deve essere rilevato anche in sede di legittimità, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questosenso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 21100 del 2004; n. 12975 del 2020).

La causa può pertanto essere decisa nel merito con riferimento a tale rapporto processuale con il rigetto della domanda.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre, quanto ai gradi di merito la sopravvenienza della circostanza del venir meno delle ragioni di credito in corso di causa costituisce ragione di compensazione delle spese processuali.

Il giudizio deve invece proseguire quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]Isidoro, con rinvio al giudice di merito anche per le spese processuali.

P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]Isidoro alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità relative a tale rapporto processuale; decidendo nel merito quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], rigetta la domanda proposta da quest’ultimo; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17791-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 440/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere titolare di un diritto di credito per il quale pendeva il giudizio innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo declaratoria di simulazione ed in subordine di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] e del conferimento di beni in natura nella detta società. Intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Isidoro proponendo azione revocatoria in relazione ai medesimi atti sulla base di crediti professionali per i quali aveva ottenuto dei decreti ingiuntivi. Il Tribunale adito rigettò le domande, dichiarando la cessazione della materia del contendere quanto all’altro interventore ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Avverso detta sentenza proposero distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Isidoro. Con sentenza di data 25 febbraio 2020 la Corte d’appello di Bari accolse gliappelli, dichiarando l’inefficacia nei confronti degli appellanti degli atti di conferimento dei beni alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con condanna al rimborso delle spese processuali, quanto ai compensi, in favore del Rossi per il primo grado Euro 10.343,00 ed Euro 8.066,00 per il secondo grado, in favore del D’Isidoro per il primo grado Euro 10.343,00 ed Euro 8.066,00 per il secondo grado. Osservò la corte territoriale che pacifica era l’esistenza dell’aspettativa di credito del Rossi nei confronti dei germani Rossi in epoca antecedente il conferimento dei beni alla costituenda società e che il detto conferimento era stato pregiudizievole per i creditori, dovendo poi essere ragionevole supporre la consapevolezza da parte degli altri soggetti (coniuge) stante il legame di stretta parentela. Aggiunse che degli altri beni di proprietà degli appellanti non vi erano elementi certi per la loro esatta identificazione e quantificazione, così come non vi era prova della sufficienza per soddisfare le ragioni creditorie dell’appellante. Osservò ancora, quanto a [OSCURATO:PERSONA]Isidoro, che il rapporto professionale era sorto in epoca antecedente gli atti di disposizione patrimoniale. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in relazione al credito per il quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto l’azione revocatoria è intervenuta sentenza di rigetto, cui ha fatto seguito la dichiarazione di improcedibilità dell’appello passata in cosa giudicata in quanto non impugnata, come rappresentato nel giudizio di appello all’istruttore. Aggiunge che è stato omesso l’esame della relazione di stima dei beni immobili non inclusi nell’atto di conferimento, dal quale risultano i seguenti valori immobiliari: [OSCURATO:PERSONA] per Euro 302.533,33; [OSCURATO:PERSONA] per Euro 284.633,33; [OSCURATO:PERSONA] per Euro 644.658,33; [OSCURATO:PERSONA] per Euro 626.758,33. Osserva ancora che in relazione alle pretese creditorie di [OSCURATO:PERSONA]Isidoro residua l’importo ancora sub iudice di Euro 13.524,00. Aggiunge infine che risultano complessivamente liquidate spese processuali per oltre Euro 50.000,00 nonostante l’insussistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] ed il modesto importo di quello di [OSCURATO:PERSONA]Isidoro. Il motivo è manifestamente fondato. I ricorrenti hanno documentato l’accertamento negativo del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] costituente cosa giudicata. Risulta altresì omesso l’esame della circostanza rappresentata dal valore del compendio immobiliare di cui i ricorrenti sono rimasti proprietari e non conferito nella società. Trattasi di circostanza fattuale per la quale risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. e che riveste carattere di decisività in relazione al profilo del pregiudizio della garanzia patrimoniale generica. La circostanza rileva quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]Isidoro per il quale, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, vi sono allo stato ragioni di credito di carattere litigioso le quali sono requisito sufficiente per l’azione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.. La censura relativa all’ammontare delle spese processuali deve intendersi assorbita. Con riferimento al rapporto processuale relativo a [OSCURATO:PERSONA] va rammentato che posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, il sopravvenuto in corso di causa venir meno di quanto dovuto dal debitore determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia delle ragioni credito, risultate ormai venute meno, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio; e poiché gli indicati elementi del rapporto processuale -"legitimatio ad causam" ed interesse ad agire dell'attore - devono permanere sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi deve essere rilevato anche in sede di legittimità, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questosenso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 21100 del 2004; n. 12975 del 2020). La causa può pertanto essere decisa nel merito con riferimento a tale rapporto processuale con il rigetto della domanda. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre, quanto ai gradi di merito la sopravvenienza della circostanza del venir meno delle ragioni di credito in corso di causa costituisce ragione di compensazione delle spese processuali. Il giudizio deve invece proseguire quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]Isidoro, con rinvio al giudice di merito anche per le spese processuali. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA]Isidoro alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità relative a tale rapporto processuale; decidendo nel merito quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], rigetta la domanda proposta da quest’ultimo; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge
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