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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00394/2026

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 7223/2017 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:studio di settore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avversola sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del la Ca- labrian. 2254/2016 depositata il 14/09/2016 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende che con ricorsodepositato in data 03.02.2010 [OSCURATO:PERSONA], esercente attivit̀ di carrozzeria , impugnava l'avviso di accertamento n. 808H00061,relativo ad Irpef, Addizionale regionale e comunale, lva e Irapper il periodo d’imposta 2004, avviso emesso in applicazione degli studidi settore ex art. 62 bis del D.L. 331/1993.

Il contribuente sosteneva che le imposte richieste dall'Agenzia delle Entrateerano basate esclusivamente su presunzioni non supportate da elementiconcreti e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, sosteneva la legitti- mit̀ del proprio operato, in quanto il contribuente, in sede di contrad- dittorio,non aveva evidenziato alcuna causa giustificativa dello "sco- stamento"tra dichiarazione e studio . [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, con sentenza 6906/14/2014accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto im- pugnato,compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate la quale,dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimit ̀ sugli studi di settore, deduceva la violazione da parte del primo giudice delle norme di diritto nonch ́ l'errata valutazione dei fatti di causa e della documentazionein atti. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame del qualechiedeva il rigetto con ogni conseguenziale statuizione in ordine allespese.

2. La CTR accoglieva l’appello rigettando il ricorso introduttivo sulla base,essenzialmente, delle seguenti considerazioni: «Vanno- anzitutto - disattese le eccezioni preliminari sollevate dall'ap- pellatonelle controdeduzioni, e cio ̀ : a)quella [di] inammissibilit ̀ del gravame per difetto di specificit ̀ dei motivi(e di intervenuto giudicato implicito), avendo l'Agenzia delle En- tratecensurato, con dovizia di argomentazioni, la decisione di prime cure; b)[quella] di nullit ̀ dell'avviso di accertamento (per carenza dei poteri firmae/o di valida delega del direttore che ha sottoscritto l'atto), trat- tandosidi eccezione del tutto nuova, formulata per la prima volta nel presentegrado del giudizio e, pert anto, inammissibile.

Inordine a tale ultima eccezione ̀ opportuno ricordare che la Corte Supremadi Cassazione, con le sentenze in data 18.09.2015 n. 18488 ein data 16.10.2015 n. 20984, ha ritenuto che il diritto tributario (de- finito "sottosistema del diritto amministrativo ") obbedisce ad una re- goladiversa da quella generale del diritto amministrativo, sicch ́ la de- claratoriadi nullit ̀ non potrebbe attingere alla caducazione della pre- tesaerariale (stante la ritenuta unitariet ̀ della categoria della speciale "nullit̀ tr ibutaria" degli atti che contengono una pretesa erariale); per- tantodetta nullit ̀ o viene fatta valere con apposita impugnazione tem- pestiva,ai sensi dell'art. 21 del d . l gs. n. 546/1992, oppure la pretesa tributaria s ̀ consolida definitivamente (non essendo stato l'atto gra- vato,sul punto, nei termini decadenziali previsti dalla norma su ricor- data).

Neconsegue che del tutto inconferente ̀ il richiamo all'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e alla pronuncia della Suprema Corte n. 12103del 2003 [...]. -Quanto al merito, l'appello ̀ fondato.

Ilprimo giudice ha accolto il ricorso argomentando che l'Amministra- zionefinanziaria avrebbe applicato gli studi di settore in maniera auto- matica, senza accertare e valutare l'attivit ̀ economica del contri- buente;ha, altres ̀ , evidenziato che l'Agenzia a vrebbe dovuto spiegare leragioni in base alle quali non aveva ritenuto fondate le giustificazioni prospettatedal ricorrente in sede di contraddittorio.

Taliassunti non sono condivisibili. [Segue ampia citazione di giurispru- denzadi legittimit ̀ sugli studi di settore]. -Cì premesso, osserva la Commissione che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, l'Amministrazione finanziaria ha corretta- menteapplicato i parametri e gli studi di settore, tenendo conto della realt̀ commerciale ove il contribuente ha oper ato e delle caratteristi- che dell'azienda; il contribuente non ha invece ottemperato all'onere (sudi lui gravante) di dedurre rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicatiń ha, in alcun modo, dimostrato la sussistenza di condizioni idonee a gi ustificare l'esclusione della sua impresa dall'area dei sog- getticui era applicabile la specifico standard prescelto dall'Ufficio.

Va qui ricordato che in sede di contraddittorio il Gambacorta ha sol- tanto dedotto che il settore in cui egli operava era in crisi da diversi annie che vi era una forte concorrenza (vedasi memoria illustrativa allegataal verbale di contraddittorio in data 9 giugno 2009) e null'altro.

Trattasi,com’̀ di tutta evidenza, di affermazioni assolutamente gene- riche,prive peraltro del bench ́ minimo riscontro, non solo documen- tale.

In particolare, il Gambacorta non ̀ stato in grado di fornire alcuna provache potesse supportare in qualche modo i suoi assunti difensivi enon ha neppure dedotto l'esistenza di fatti e/o situazione contingenti, idoneia contraddire gli studi di settore [...] » . 3.Il contribuente propone ricorso per cassazione con otto motivi.

Re- sistel’Agenzia delle entrate con controricorso e con istanza di prose- cuzione del giudizio a seguito di diniego di condono ex art.6 d.l. n.119/2018.

Il ricorrente è decadut o dall’istanza di definizione agevolata inizial- menteproposta e insiste nel ricorso con memori e illustrativ e .

Consideratoche: 1.In via preliminare, va dato atto dell e eccezion i della controricorrente diinammissibilità di tutti i motivi del ricorso, per aver il giudice d’ap- pello deciso conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassa- zione,e di parte dei motivi per essere surrettiziamente diretti ad otte- nereun riesame delle questioni di fatto, già decise dal giudice del me- rito. 2.Preliminarmente però va anche considerato che, nelle memori e illu- strative,viene eccepita e reiterata dal contribuente la tardivit ̀ dell’av- verso controricorso sul rilievo che, essendo stato notificato il ricorso per cassazione già il 16 / 3/17, la notifica de l controricorso avvenuta soltantoil 27/4/17 deve reputarsi tardiv a . 2.1.L’eccezione ̀ fondata poich ́ , premesso che alla fattispecie si ap- plical’art.370 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla cd. riforma Carta- biadi cui al d.lgs. 149/2022 in vigore dal 28 febbraio 2023, il perfezio- namentodella notifica del ricorso è effettivamente avvenuto , prima che presso la sede centrale dell’Agenzia (nelle successive date del 17 e 20.3.2017)già il 16.3.2017 presso l’articolazione provinciale dell’Agen- ziadi Cosenza .

Ciò risulta dall’avviso di ricevimento depositato in atti indata 8.6.2024 e va ricordato (cfr. ad es.

Cass. n.27976 del 2020 e giurisprudenzaivi citata ) che , i n tema di contezioso tributario, la noti- ficadel ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente,tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle En- trate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitariodell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizio- nale,che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia ilcarattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qua- lità di parte necessaria all' organo che ha emesso l'atto o il provvedi- mento impugnato.

Pertanto, il controricorso dell’Agenzia firmato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificato alla controparte in pari data è tardivo. 3.Con il primo motivo si denuncia la « n ullit ̀ dell'impugnata sentenza peravere la CTR di Catanzaro omesso di rilevare d'ufficio l'inammissi- bilit̀ dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, per non avere correttamenteverificato la tempestivit ̀ dell'appello (con conseguente passaggioin giudicato della sentenza di primo grado della CTP di Co- senza) e la tempestivit ̀ della costituzione dell'Ufficio in fase di gra- vamea seguito dell'omesso deposito entro trenta giorni dalla proposi- zionedell'appello stesso nella segreteria della Commiss ione [OSCURATO:PERSONA] delle ricevute di spedizione per raccomandata amezzo del servizio postale dell'atto di appello ex artt. 53 e 22 D.Lgs n. 546/1992; il tutto, in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc.civ.: error in procedendo che ha comportato nullit ̀ del procedi- mentod'appello e, conseguentemente, della sentenza impugnata » .

3.1. «L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio d'appello, ha omessodi depositare nella Segreteria della [OSCURATO:PERSONA]- gionale di Catanzaro copia delle ricevute di spedizione dell'atto d'ap- pelloa mezzo del servizio postale, cos ̀ come pres critto dagli artt. 22, comma1, e 53, co mma 2, d . l gs . n. 546/92 (sia nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso così come prescritto alle citate norme, sia successivamente e per tutta la durata del giudizio d'ap- pello)»(pp.7 - 8 ricorso) .

« Nessun valore probatorio pu ̀ essere attri- buitoalla data di spedizione riportata nell'avviso di ricevimento.

L'av- viso di ricevimento non pu ̀ essere considerato documento idonea- mente surrogatorio della ricevuta di spedizione della raccomandata.

Trattasi,infatti, di modulo prestampato da compilare a cura di chi spe- disce la raccomandata; ̀ un documento con il quale l'operatore po- stale,in forza dell'art. 33 D.M. 9.4.01, quale incaricato di pubblico ser- vizio,con la propria firma e barrando la relativa casella attesta unica- mente l'avvenuta consegna della raccomandata.

Conseguentemente, l'unico documento valido ai fini della esatta conoscenza dell'accetta- zionee spedizione della raccomandata ̀ la rice vuta di spedizione con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] attesta la data di spedizione del plico » (p.21 ricorso). 4.Il motivo non è inammissibile , perché relativo a questione proces- suale (presunto error in procedendo ) da verificare in concreto, ma è infondatoin quanto, dalla disamina del fascicolo di Ufficio , si evince che l’appelloè stato portato alla notifica il 29.5.2015 e che l’appello è stato depositatoil 24.6.2015 entro il termine di legge di 30 giorni. 5.Con il secondo motivo si denuncia la « n ullit ̀ della sentenza impu- gnataper omesso rilievo ex art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 dell'inam- missibilit̀ dell'atto di appello dell'Ufficio in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ del procedimento e, conseguen- temente, della sentenza, anche per carenza di motivazione, mera- menteapparente)».

5.1. « Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR di Catanzaro, con l'avverso appello l'Ufficio ha riproposto ‘tal quali’ le medesime argo- mentazioni gi ̀ esposte in primo grado, senza censurare con motivi specificila sentenza di primo grado in ogni sua ragione f ondante » .

« [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha accertato in fatto che i parametri adottati nonsono applicabili al caso concreto » .

« Con l'atto d'appello l'Ufficio si ̀ limitato a dedurre in ordine all'applicabilit ̀ ‘in astratto’ degli studi di settore, senza riferimento alcuno al ‘caso concreto’ » (pp.21 - 22 ri- corso). 6.Il motivo non è inammissibile , perché relativo a questione proces- suale analoga a quella della precedente censura , però è infondato in quantol’atto d’appello, a pag.2 , individua la ratio decidendi della CTP censurata(«La CTP di Cosenza, con la sentenza che qui si impugna… » ) ela specificità delle censure alla base del gravame si evince anche dal resto della lettura dell’atto di impugnazione , ad es. a p.6 appello si legge:«né pare condivisibile l’atteggiamento aprioristico dei primi giu- dici(…)». 7.Con il terzo motivo si denuncia la « n ullit ̀ della sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, primo comma,n.3 cod. proc. civ. avendo erroneamente ritenuto ‘nuova’ l'ec- cezionedi carenza di poteri di firma e/o di valida delega del ‘Direttore’ cheha sotto scritto l'avviso di accertamento con violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1, d.

P .

R . 600/1973, all'art. 21-septies della L. n. 241/90 ed all'art. 7 L. 212/2000 e conseguente inesistenzagiuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigen- zialedi chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza altres ̀ divalida delega » . 7.1.«Il contribuente appellato - odierno ricorrente - nella prima difesa utile successiva alla sentenza della Corte Cost. n. 37/15 (costituita dalle controdeduzioni del 29.7.15 depositate nel giudizio di seconde cure:pagg. 5 - 9) ha contestato l'assenza di poteri in capo al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] d ell'Agenzia delle Entrate dott. [OSCURATO:PERSONA] che hasottoscritto l'avviso di accertamento impugnato.

Costui, infatti, non risultandocompreso nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate al [OSCURATO:DATA_NASCITA]prodotto nel giudizio d'appello, deve ritenersi priv o dei ne- cessaripoteri per sottoscrivere gli atti dell'Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente, poich ́ semplicemente "incaricato di funzioni dirigenziali"e· non "dirigente" a seguito di concorso pubblico.

N ́ tan- tomenorisulta che lo stesso ab bia ag ̀ to sulla scorta di regolare delega provenientenei modi e casi di legge da soggetto avente i poteri di legge infavore di soggetto suscettibile di essere delegato per l'atto in que- stione».«L'Ufficio, nel giudizio d'appello, non ha minimamente conte- statol'eccezione del contribuente n ́ tantomeno ha prodotto documen- tazioneatta a dimostrare la sussistenza del potere di firma in capo al DirettoreDr. [OSCURATO:PERSONA] e/o valida delega in favore di costui.

La CTR diCatanzaro ha rigettato l'eccezione del contribuente in quanto ‘nuova’ ein forza del principio per cui detta eccezione doveva essere sollevata colricorso di primo grado (pagg. 2 - 3 sentenza impugnata) » (pp.24 - 25 ricorso).

Tali assunti sarebbero erronei pe rché , in primo luogo , l’as- senzadel potere di firma e/o di valida delega in capo a chi ha firmato l'attoimpugnato - comportando un'ipotesi di inesistenza ovvero nullit ̀ assoluta dell'atto – deve ritenersi rilevabile d'ufficio in ogni stato e gradodel giudizio e non soggetta all'eccezione di parte; inoltre, il con- tribuenteha sollevato l'eccezione in parola nella prima difesa utile suc- cessivaalla sentenza della Corte c ostituzionale n. 37/2015. 8.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon- datezza, in quanto se è vero che la sentenza della Corte Cost. n.37/2015ha effetti retroattivi e che le controdeduzioni in appello sono statela prima difesa utile per il contribuente successiva alla pubblica- zionedella sentenza della Consulta, tuttavia , non possono essere ag- giratele preclusioni del giudizio sul piano fattuale .

N on può perciò es- sereintrodotto nel giudizio d’appello un fatto da istruire nuovo, circa l’eventualeinvalidità della delega in capo a chi ha firmato l’atto impo- sitivonon è rilevabile d’ufficio , a meno che il fatto, sulla cui base nelle controdeduzioniè stata posta la questione, fosse stato contestato già con gli atti introduttivi del giudizio, e la circostanza non è adeguata- mente allegata né tanto meno dimostrata .

L a questione è perciò da ritenersinuova e bene ha fatto il giudice d’appello a ritenerla tale. 9.Con il quarto motivo si denuncia la « n ullit ̀ della sentenza impugnata peromessa pronuncia su punto decisivo della controversia, dirimente per la decisione (illegittimit ̀ del metodo accertativo per carenza dei presupposti non avendo l'Ufficio ex art. 62 - sexies del D.L. 331/1993 accertatotramite s tudi di settore l'esistenza di gravi scostamenti tra il dichiaratoe l'accertato), in violazione del principio della corrispondenza trail chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. , con conse- guentecarenza in assoluto di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360,comma 1 , n.4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ della sentenza per carenza assolutadi motivazione) » .

9.1. « Il contribuente ha sollevato in primo grado (pag. 4 ricorso) e ribaditoin secondo grado (pag. 13 controdeduzioni) l'eccezione di nul- lit̀ dell'atto impugnato per il seguente motivo: illegittimit ̀ del metodo accertativoper carenza dei presupposti.

Difatti, l'art. 62 - sexies del D.L. 331/1993 richiede per l'accertamento tramite studi di settore l'esi- stenza di gravi scostamenti tra il dichiarato e l'accertato ( ... ) .

Non si pù dire certo grave uno scostamento come quello rilevato pari ad euro 23.208,00,ciò al 19,52% dei ricavi dichiarati (pari ad euro 95.709.00) rispettoai ricavi minimi voluti da Gerico e ad e uro 25.666,00, cio ̀ pari al21.15% dei ricavi puntuali; per cui l'accertamento, non rispettando ipresupposti previsti dalla legge, ̀ da ritenersi nullo.

L'Ufficio non ha neanchelontanamente preso in considerazione i ricavi minimi.

La do- mandanasce spon tanea: la somma di e uro 25.666,00, pari a lla diffe- renzatra i ricavi dichiarati (euro 95.709) ed i ricavi puntuali (risultanti dall'applicazione degli studi di settore) rappresenta realmente l'esi- stenzadi un grave scostamento per come voluto dall'art. 62 - sexies del D.L.331/1993.

L'Ufficio non ha contestato detta eccezione n ́ in primo ń in secondo grado e la CTR di Catanzaro non ha minimamente esa- minato detta eccezione ( ... ) . ̀ evidente l'omessa pronuncia ( ... )» (pp.29-30ricorso).

10. Il motivo non può trovare ingresso .

In nanzitutto , occorre eviden- ziareche secondo questa Corte, nel giudizio, di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del pro- cessodi cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale ar t. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'o- messapronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitarela cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito , sempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass., 16/06/2023, n. 17416).

Orbene,il giudice non si è pronunciato specificamente sulla questione dell’eccepitaassenza di grave scostamento, ma non vi è dub bio che il gravescostamento rispetto alle risultanze dello studio, ai fini del l'art. 62-sexiesdel D.L. 331/1993, nel caso di specie sussiste sulla base della stessaprospettazione di parte contribuente, sia in termini percentuali , circail 20% dei ricavi dichiarati e dei ricavi minimi secondo Gerico, sia intermini assoluti, pari ad oltre 23.000 euro. 11.Con il q uinto motivo si deduce la « n ullit ̀ della sentenza impugnata avendola CTR di Catanzaro erroneamente ritenuto corretta l'applica- zionedei parametri e degli studi di settore in quanto l'Ufficio ‘avrebbe tenuto conto della realt ̀ commerciale e delle caratteristiche dell'a- zienda’ - pag . 4 sentenza impugnata - anzich ́ dichiarare il difetto di riscontroprobatorio eccepito dal contribuente in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ della sentenza per carenza di motivazione,meramente apparente) » . 11.1.«Per come eccepito dal contribuente in primo grado (pagg. 5 - 6 ricorso)e riproposto in secondo grado (pagg. 14 - 15 controdeduzioni), l'atto di accertamento impugnato ̀ affetto da insanabile difetto di ri- scontro probatorio.

L'Agenzia delle Entrate di Rossano ha difatti fon- datola ripresa a tassazione unicamente sulla base del risultato degli studidi settore ( ..., ) senza tenere conto delle peculiarit ̀ che presenta l'impresanel periodo accertato ( ... ) .

Ove dovesse ritenersi che l'art. 62-bise 62 - sexies del D.L. 30.08.1993 n. 321, conv. in legge 29.10.03 n.427, consentano di determinare la capacit ̀ contributiva del soggetto soltantosulla base degli studi di settore ed a prescindere da altri fattori, siimporrebbe la rimessione degli atti del presente procedimento alla Cortecostituzionale per insanabile contrasto della normativa test ́ ri- chiamata con l'art. 23 della Costituzione ( ... ) .

Tale eccezione non ̀ stataminimamente contestata dall'Ufficio.

La CTR di Catanzaro ha ri- tenuto (pag.4 sentenza impugnata) che l'Amministrazione finanziaria abbiacorrettamente applicato i parametri e gli studi di settore ‘tenendo contodella realtà com merciale ove il contribuente ha operato e delle caratteristichedell'azienda’.

Peccato che la CTR di Catanzaro non dica inquale parte dell'atto impugnato e/o in quale altro atto (non indicato) l'Ufficio abbia dato atto e dimostrato ‘come’ e ‘quando’ abbia tenuto contodella realt ̀ commerciale ove il contribuente opera e ‘delle carat- teristichedell'azienda’ (non meglio specificate) » (pp.30 - 32 ricorso) . 12.Il motivo è inammissibile in quanto scopertamente diretto ad otte- nereun nuovo apprezzamento del fatto e della prova.

Vainfatti brevemente rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno de sunti dal loro esame com- plessivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considera- zionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria laloro collocaz ione in un contesto articolato, nel quale un indizio raf- forza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completa- mento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rilevaè che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza deg li indizia supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermorestando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omes so esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato. 13.Con il s esto motivo il ricorrente prospetta la « n ullit ̀ della sentenza impugnataper omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, dirimente per la decisione (difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione del principio di motivazione degli atti tributari sancito dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990n. 241), in violazione del principio della corrispondenza tra il chie- stoed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. , con conseguente ca- renza in assoluto di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ della sentenza per carenza as- solutadi motivazione) » . 13.1.«Il contribuente ha ritualmente eccepito in primo grado (ricorso, pagg.6-7) e riproposto in fase di appello (controdeduzioni, pagg. 15 - 16)l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto di accertamento im- pugnato.

L'Ufficio non ha controdedotto sul punto » (p.33 ricorso) .

L'attoin esame sarebbe nullo perch ́ l'Ufficio si sarebbe limitato a ri- chiamarelo scostamento tra i ricavi presunti e i ricavi dichiarati, senza alcuna motivazione ulteriore e senza neanche specificare in base a quali elementi specifici l'Ufficio ̀ pervenuto alla determinazione dei maggioriricavi attribuiti a l soggetto accertato e n ́ le ragioni per cui lo scostamentotra i ricavi dichiarati e quelli presunti ̀ da ritenersi grave. 14.Il motivo non è inammissibile, per le ragioni già esposte con riferi- mentoal primo e al secondo motivo , relativi pure a presunti errores in procedendo,ma è infondato.

Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevatain appello qualora essa, anche se non espressamente esami- nata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pre- tesadell'attore, deponendo per l'implicita pron unzia di rigetto dell'ec- cezionemedesima.

S icché , il relativo mancato esame può farsi valere nongià quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di leggee difetto di motivaz ione, in modo da portare il controllo di legit- timitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24953del 06/11/2020).

Nel caso di specie, è certamente intervenuta la decisione del merito in modo incompatibile con l’accoglimento dell’eccezionepreliminare e tale decisione implicita non è stata corret- tamentecensurata come violazione d i legge e difetto di motivazione.

Infine, del tutto eterogenea rispetto alla prospettata questione dell’omessapronuncia è la questione della motivazione apparente, ap- pena abbozzata e logicamente incompatibile con la doglianza di pro- nunciaomessa. 15.Il s ettimo motivo reca censura per « o messa pronuncia della CTR di Catanzarosu una esplicita domanda ritualmente formulata dal contri- buentein via subordinata (rideterminazione dell'imponibile e del vo- lumed'affari IVA) , in violazione , dell'art. 112 cod. proc. civ. , con con- seguente nullità dell’impugnata sentenza in relazione all'art.360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ. » . 15.1.«Il contribuente nel ricorso di primo grado (pagg. 7 - 8 - 9) ha chie- stoin via subordinata il ridimensionamento della pretesa impositiva e sanzionatoria,contestando i criteri utilizzati dall'Ufficio nella determi- nazionedel maggiore imponibile accertato (tale r ichiesta ̀ stata riba- ditanel grado d'appello: pagg. 17 - 18 - 19 e conclusione n. 4 a pag. 20 dellecontrodeduzioni del 29. 7.15) » .

« L'Ufficio ha scelto, senza che se neconoscano le ragioni, di assestarsi sul valore puntuale anzich ́ sul valore minimo o su qualsiasi altro punto dell'intervallo , senza alcuna motivazione: la pretesa si manifesta. pertanto, inidonea e non moti- vata anche nel ‘quantum’ ( ... ) .

Anche superando le precedenti ecce- zioni, la ripresa dell'Ufficio va quindi quantomeno rideterminata te- nendoconto della situazione reale e locale del settore nel quale opera l'impresa,andando anche al di sotto del ricavo minimo.

L'Ufficio, nella determinazionedel maggior imponibile derivante dall'applicazione de- glistudi di settore, ha tenuto conto esclusivamente dei ricavi.

Ma, te- nutoconto che ai fini delle imposte sui redditi l'imponibile ̀ dato dalla differenzafra i ricavi e i (correlati) costi, l'Ufficio avrebbe dovuto ridurre imaggiori ricavi presunti de i relativi costi, determinati in base alla si- tuazionespecifica dell'impresa o, quantomeno, ai parametri settoriali diriferimento (dal 60 al 70 per cento dei ricavi) » (pp.34 - 35 ricorso) . 16.Il motivo è infondato.

Si legge all’ultima pagina della sentenza un precisoaccertamento in fatto a riguardo: « in sede di contraddittorio il Gambacortaha soltanto dedotto che il settore in cui egli operava era incrisi da diversi anni e che vi era una forte concorrenza (…) e null’al- tro.Trattasi, come è di tutta evidenza di affermazioni assolutamente generiche,prive pertanto del benc h é minimo riscontro, no n solo docu- mentale(…) non è stato in grado di fornire alcuna prova che potesse supportarein qualche modo i suoi assunti difensivi (…) il ricorso pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] deve essere, per tanto rigettato » .

Dal momento che il giudice ha rigettato integralmente nel merito la prospettazionedel contribuente , ha rigettato ogni sua domanda circa l’ane il quantum della pretesa fiscale. 17.Con l’o ttavo motivo si lament a la « n ullit ̀ dell'impugnata sentenza exart. 132, comma 2, n. 4 , cod. proc. civ. per motivazione apparente inrelazione all'art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ. nella parte in cuiimmotivatamente afferma che le argomentazioni offerte dal contri- buentein sede di contraddittorio sono ‘generiche’ » (p.36 ricorso) .

17.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR le argomentazioni del Gambacorta (il settore in cui operava era in crisi e v' ̀ una forte concorrenza,anche sleale) non sarebbero affatto generiche e, per con- tro,costituiscono un fatto notorio.

D’altronde , la CTR di Catanzaro non spiegherebbeper quale motivazione le argomentazioni del Gambacorta sianostate ritenute ‘generiche’ e quale ulteriore prova avrebbe dovuto dare.

18. Il motivo reca la denuncia di un presunto difetto di motivazione assolutoda verificare caso per caso e per tale ragione non inammissi- bile,ma non sussiste la denunciata apparenza della motivazione .

Sideve r ibadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè grafica- mente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, Sentenza n.22232 del 03/11/2016).

In fatti, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pr e- leggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente a ll'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez.

U, Sen tenza n. 8053del 07/04/2014).

Dai brani di motivazione riportati in risposta al precedente motivi si evincebene che vi è un preciso ancoraggio al quadro fattuale e proba- torio(es.

« vedasi memoria illustrativa allegata al verbale di contrad- dittorio in data 9.6.2009 » , ultima pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 7223/2017 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:studio di settore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avversola sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del la Ca- labrian. 2254/2016 depositata il 14/09/2016 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende che con ricorsodepositato in data 03.02.2010 [OSCURATO:PERSONA], esercente attivit̀ di carrozzeria , impugnava l'avviso di accertamento n. 808H00061,relativo ad Irpef, Addizionale regionale e comunale, lva e Irapper il periodo d’imposta 2004, avviso emesso in applicazione degli studidi settore ex art. 62 bis del D.L. 331/1993. Il contribuente sosteneva che le imposte richieste dall'Agenzia delle Entrateerano basate esclusivamente su presunzioni non supportate da elementiconcreti e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, sosteneva la legitti- mit̀ del proprio operato, in quanto il contribuente, in sede di contrad- dittorio,non aveva evidenziato alcuna causa giustificativa dello "sco- stamento"tra dichiarazione e studio . [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, con sentenza 6906/14/2014accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto im- pugnato,compensando le spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate la quale,dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimit ̀ sugli studi di settore, deduceva la violazione da parte del primo giudice delle norme di diritto nonch ́ l'errata valutazione dei fatti di causa e della documentazionein atti. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame del qualechiedeva il rigetto con ogni conseguenziale statuizione in ordine allespese. 2. La CTR accoglieva l’appello rigettando il ricorso introduttivo sulla base,essenzialmente, delle seguenti considerazioni: «Vanno- anzitutto - disattese le eccezioni preliminari sollevate dall'ap- pellatonelle controdeduzioni, e cio ̀ : a)quella [di] inammissibilit ̀ del gravame per difetto di specificit ̀ dei motivi(e di intervenuto giudicato implicito), avendo l'Agenzia delle En- tratecensurato, con dovizia di argomentazioni, la decisione di prime cure; b)[quella] di nullit ̀ dell'avviso di accertamento (per carenza dei poteri firmae/o di valida delega del direttore che ha sottoscritto l'atto), trat- tandosidi eccezione del tutto nuova, formulata per la prima volta nel presentegrado del giudizio e, pert anto, inammissibile. Inordine a tale ultima eccezione ̀ opportuno ricordare che la Corte Supremadi Cassazione, con le sentenze in data 18.09.2015 n. 18488 ein data 16.10.2015 n. 20984, ha ritenuto che il diritto tributario (de- finito "sottosistema del diritto amministrativo ") obbedisce ad una re- goladiversa da quella generale del diritto amministrativo, sicch ́ la de- claratoriadi nullit ̀ non potrebbe attingere alla caducazione della pre- tesaerariale (stante la ritenuta unitariet ̀ della categoria della speciale "nullit̀ tr ibutaria" degli atti che contengono una pretesa erariale); per- tantodetta nullit ̀ o viene fatta valere con apposita impugnazione tem- pestiva,ai sensi dell'art. 21 del d . l gs. n. 546/1992, oppure la pretesa tributaria s ̀ consolida definitivamente (non essendo stato l'atto gra- vato,sul punto, nei termini decadenziali previsti dalla norma su ricor- data). Neconsegue che del tutto inconferente ̀ il richiamo all'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e alla pronuncia della Suprema Corte n. 12103del 2003 [...]. -Quanto al merito, l'appello ̀ fondato. Ilprimo giudice ha accolto il ricorso argomentando che l'Amministra- zionefinanziaria avrebbe applicato gli studi di settore in maniera auto- matica, senza accertare e valutare l'attivit ̀ economica del contri- buente;ha, altres ̀ , evidenziato che l'Agenzia a vrebbe dovuto spiegare leragioni in base alle quali non aveva ritenuto fondate le giustificazioni prospettatedal ricorrente in sede di contraddittorio. Taliassunti non sono condivisibili. [Segue ampia citazione di giurispru- denzadi legittimit ̀ sugli studi di settore]. -Cì premesso, osserva la Commissione che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, l'Amministrazione finanziaria ha corretta- menteapplicato i parametri e gli studi di settore, tenendo conto della realt̀ commerciale ove il contribuente ha oper ato e delle caratteristi- che dell'azienda; il contribuente non ha invece ottemperato all'onere (sudi lui gravante) di dedurre rilievi specifici ai coefficienti parametrici applicatiń ha, in alcun modo, dimostrato la sussistenza di condizioni idonee a gi ustificare l'esclusione della sua impresa dall'area dei sog- getticui era applicabile la specifico standard prescelto dall'Ufficio. Va qui ricordato che in sede di contraddittorio il Gambacorta ha sol- tanto dedotto che il settore in cui egli operava era in crisi da diversi annie che vi era una forte concorrenza (vedasi memoria illustrativa allegataal verbale di contraddittorio in data 9 giugno 2009) e null'altro. Trattasi,com’̀ di tutta evidenza, di affermazioni assolutamente gene- riche,prive peraltro del bench ́ minimo riscontro, non solo documen- tale. In particolare, il Gambacorta non ̀ stato in grado di fornire alcuna provache potesse supportare in qualche modo i suoi assunti difensivi enon ha neppure dedotto l'esistenza di fatti e/o situazione contingenti, idoneia contraddire gli studi di settore [...] » . 3.Il contribuente propone ricorso per cassazione con otto motivi. Re- sistel’Agenzia delle entrate con controricorso e con istanza di prose- cuzione del giudizio a seguito di diniego di condono ex art.6 d.l. n.119/2018. Il ricorrente è decadut o dall’istanza di definizione agevolata inizial- menteproposta e insiste nel ricorso con memori e illustrativ e . Consideratoche: 1.In via preliminare, va dato atto dell e eccezion i della controricorrente diinammissibilità di tutti i motivi del ricorso, per aver il giudice d’ap- pello deciso conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassa- zione,e di parte dei motivi per essere surrettiziamente diretti ad otte- nereun riesame delle questioni di fatto, già decise dal giudice del me- rito. 2.Preliminarmente però va anche considerato che, nelle memori e illu- strative,viene eccepita e reiterata dal contribuente la tardivit ̀ dell’av- verso controricorso sul rilievo che, essendo stato notificato il ricorso per cassazione già il 16 / 3/17, la notifica de l controricorso avvenuta soltantoil 27/4/17 deve reputarsi tardiv a . 2.1.L’eccezione ̀ fondata poich ́ , premesso che alla fattispecie si ap- plical’art.370 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla cd. riforma Carta- biadi cui al d.lgs. 149/2022 in vigore dal 28 febbraio 2023, il perfezio- namentodella notifica del ricorso è effettivamente avvenuto , prima che presso la sede centrale dell’Agenzia (nelle successive date del 17 e 20.3.2017)già il 16.3.2017 presso l’articolazione provinciale dell’Agen- ziadi Cosenza . Ciò risulta dall’avviso di ricevimento depositato in atti indata 8.6.2024 e va ricordato (cfr. ad es. Cass. n.27976 del 2020 e giurisprudenzaivi citata ) che , i n tema di contezioso tributario, la noti- ficadel ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente,tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle En- trate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitariodell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizio- nale,che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia ilcarattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qua- lità di parte necessaria all' organo che ha emesso l'atto o il provvedi- mento impugnato. Pertanto, il controricorso dell’Agenzia firmato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificato alla controparte in pari data è tardivo. 3.Con il primo motivo si denuncia la « n ullit ̀ dell'impugnata sentenza peravere la CTR di Catanzaro omesso di rilevare d'ufficio l'inammissi- bilit̀ dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, per non avere correttamenteverificato la tempestivit ̀ dell'appello (con conseguente passaggioin giudicato della sentenza di primo grado della CTP di Co- senza) e la tempestivit ̀ della costituzione dell'Ufficio in fase di gra- vamea seguito dell'omesso deposito entro trenta giorni dalla proposi- zionedell'appello stesso nella segreteria della Commiss ione [OSCURATO:PERSONA] delle ricevute di spedizione per raccomandata amezzo del servizio postale dell'atto di appello ex artt. 53 e 22 D.Lgs n. 546/1992; il tutto, in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc.civ.: error in procedendo che ha comportato nullit ̀ del procedi- mentod'appello e, conseguentemente, della sentenza impugnata » . 3.1. «L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio d'appello, ha omessodi depositare nella Segreteria della [OSCURATO:PERSONA]- gionale di Catanzaro copia delle ricevute di spedizione dell'atto d'ap- pelloa mezzo del servizio postale, cos ̀ come pres critto dagli artt. 22, comma1, e 53, co mma 2, d . l gs . n. 546/92 (sia nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso così come prescritto alle citate norme, sia successivamente e per tutta la durata del giudizio d'ap- pello)»(pp.7 - 8 ricorso) . « Nessun valore probatorio pu ̀ essere attri- buitoalla data di spedizione riportata nell'avviso di ricevimento. L'av- viso di ricevimento non pu ̀ essere considerato documento idonea- mente surrogatorio della ricevuta di spedizione della raccomandata. Trattasi,infatti, di modulo prestampato da compilare a cura di chi spe- disce la raccomandata; ̀ un documento con il quale l'operatore po- stale,in forza dell'art. 33 D.M. 9.4.01, quale incaricato di pubblico ser- vizio,con la propria firma e barrando la relativa casella attesta unica- mente l'avvenuta consegna della raccomandata. Conseguentemente, l'unico documento valido ai fini della esatta conoscenza dell'accetta- zionee spedizione della raccomandata ̀ la rice vuta di spedizione con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] attesta la data di spedizione del plico » (p.21 ricorso). 4.Il motivo non è inammissibile , perché relativo a questione proces- suale (presunto error in procedendo ) da verificare in concreto, ma è infondatoin quanto, dalla disamina del fascicolo di Ufficio , si evince che l’appelloè stato portato alla notifica il 29.5.2015 e che l’appello è stato depositatoil 24.6.2015 entro il termine di legge di 30 giorni. 5.Con il secondo motivo si denuncia la « n ullit ̀ della sentenza impu- gnataper omesso rilievo ex art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 dell'inam- missibilit̀ dell'atto di appello dell'Ufficio in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ del procedimento e, conseguen- temente, della sentenza, anche per carenza di motivazione, mera- menteapparente)». 5.1. « Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR di Catanzaro, con l'avverso appello l'Ufficio ha riproposto ‘tal quali’ le medesime argo- mentazioni gi ̀ esposte in primo grado, senza censurare con motivi specificila sentenza di primo grado in ogni sua ragione f ondante » . « [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha accertato in fatto che i parametri adottati nonsono applicabili al caso concreto » . « Con l'atto d'appello l'Ufficio si ̀ limitato a dedurre in ordine all'applicabilit ̀ ‘in astratto’ degli studi di settore, senza riferimento alcuno al ‘caso concreto’ » (pp.21 - 22 ri- corso). 6.Il motivo non è inammissibile , perché relativo a questione proces- suale analoga a quella della precedente censura , però è infondato in quantol’atto d’appello, a pag.2 , individua la ratio decidendi della CTP censurata(«La CTP di Cosenza, con la sentenza che qui si impugna… » ) ela specificità delle censure alla base del gravame si evince anche dal resto della lettura dell’atto di impugnazione , ad es. a p.6 appello si legge:«né pare condivisibile l’atteggiamento aprioristico dei primi giu- dici(…)». 7.Con il terzo motivo si denuncia la « n ullit ̀ della sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, primo comma,n.3 cod. proc. civ. avendo erroneamente ritenuto ‘nuova’ l'ec- cezionedi carenza di poteri di firma e/o di valida delega del ‘Direttore’ cheha sotto scritto l'avviso di accertamento con violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1, d. P . R . 600/1973, all'art. 21-septies della L. n. 241/90 ed all'art. 7 L. 212/2000 e conseguente inesistenzagiuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigen- zialedi chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza altres ̀ divalida delega » . 7.1.«Il contribuente appellato - odierno ricorrente - nella prima difesa utile successiva alla sentenza della Corte Cost. n. 37/15 (costituita dalle controdeduzioni del 29.7.15 depositate nel giudizio di seconde cure:pagg. 5 - 9) ha contestato l'assenza di poteri in capo al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] d ell'Agenzia delle Entrate dott. [OSCURATO:PERSONA] che hasottoscritto l'avviso di accertamento impugnato. Costui, infatti, non risultandocompreso nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate al [OSCURATO:DATA_NASCITA]prodotto nel giudizio d'appello, deve ritenersi priv o dei ne- cessaripoteri per sottoscrivere gli atti dell'Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente, poich ́ semplicemente "incaricato di funzioni dirigenziali"e· non "dirigente" a seguito di concorso pubblico. N ́ tan- tomenorisulta che lo stesso ab bia ag ̀ to sulla scorta di regolare delega provenientenei modi e casi di legge da soggetto avente i poteri di legge infavore di soggetto suscettibile di essere delegato per l'atto in que- stione».«L'Ufficio, nel giudizio d'appello, non ha minimamente conte- statol'eccezione del contribuente n ́ tantomeno ha prodotto documen- tazioneatta a dimostrare la sussistenza del potere di firma in capo al DirettoreDr. [OSCURATO:PERSONA] e/o valida delega in favore di costui. La CTR diCatanzaro ha rigettato l'eccezione del contribuente in quanto ‘nuova’ ein forza del principio per cui detta eccezione doveva essere sollevata colricorso di primo grado (pagg. 2 - 3 sentenza impugnata) » (pp.24 - 25 ricorso). Tali assunti sarebbero erronei pe rché , in primo luogo , l’as- senzadel potere di firma e/o di valida delega in capo a chi ha firmato l'attoimpugnato - comportando un'ipotesi di inesistenza ovvero nullit ̀ assoluta dell'atto – deve ritenersi rilevabile d'ufficio in ogni stato e gradodel giudizio e non soggetta all'eccezione di parte; inoltre, il con- tribuenteha sollevato l'eccezione in parola nella prima difesa utile suc- cessivaalla sentenza della Corte c ostituzionale n. 37/2015. 8.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon- datezza, in quanto se è vero che la sentenza della Corte Cost. n.37/2015ha effetti retroattivi e che le controdeduzioni in appello sono statela prima difesa utile per il contribuente successiva alla pubblica- zionedella sentenza della Consulta, tuttavia , non possono essere ag- giratele preclusioni del giudizio sul piano fattuale . N on può perciò es- sereintrodotto nel giudizio d’appello un fatto da istruire nuovo, circa l’eventualeinvalidità della delega in capo a chi ha firmato l’atto impo- sitivonon è rilevabile d’ufficio , a meno che il fatto, sulla cui base nelle controdeduzioniè stata posta la questione, fosse stato contestato già con gli atti introduttivi del giudizio, e la circostanza non è adeguata- mente allegata né tanto meno dimostrata . L a questione è perciò da ritenersinuova e bene ha fatto il giudice d’appello a ritenerla tale. 9.Con il quarto motivo si denuncia la « n ullit ̀ della sentenza impugnata peromessa pronuncia su punto decisivo della controversia, dirimente per la decisione (illegittimit ̀ del metodo accertativo per carenza dei presupposti non avendo l'Ufficio ex art. 62 - sexies del D.L. 331/1993 accertatotramite s tudi di settore l'esistenza di gravi scostamenti tra il dichiaratoe l'accertato), in violazione del principio della corrispondenza trail chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. , con conse- guentecarenza in assoluto di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360,comma 1 , n.4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ della sentenza per carenza assolutadi motivazione) » . 9.1. « Il contribuente ha sollevato in primo grado (pag. 4 ricorso) e ribaditoin secondo grado (pag. 13 controdeduzioni) l'eccezione di nul- lit̀ dell'atto impugnato per il seguente motivo: illegittimit ̀ del metodo accertativoper carenza dei presupposti. Difatti, l'art. 62 - sexies del D.L. 331/1993 richiede per l'accertamento tramite studi di settore l'esi- stenza di gravi scostamenti tra il dichiarato e l'accertato ( ... ) . Non si pù dire certo grave uno scostamento come quello rilevato pari ad euro 23.208,00,ciò al 19,52% dei ricavi dichiarati (pari ad euro 95.709.00) rispettoai ricavi minimi voluti da Gerico e ad e uro 25.666,00, cio ̀ pari al21.15% dei ricavi puntuali; per cui l'accertamento, non rispettando ipresupposti previsti dalla legge, ̀ da ritenersi nullo. L'Ufficio non ha neanchelontanamente preso in considerazione i ricavi minimi. La do- mandanasce spon tanea: la somma di e uro 25.666,00, pari a lla diffe- renzatra i ricavi dichiarati (euro 95.709) ed i ricavi puntuali (risultanti dall'applicazione degli studi di settore) rappresenta realmente l'esi- stenzadi un grave scostamento per come voluto dall'art. 62 - sexies del D.L.331/1993. L'Ufficio non ha contestato detta eccezione n ́ in primo ń in secondo grado e la CTR di Catanzaro non ha minimamente esa- minato detta eccezione ( ... ) . ̀ evidente l'omessa pronuncia ( ... )» (pp.29-30ricorso). 10. Il motivo non può trovare ingresso . In nanzitutto , occorre eviden- ziareche secondo questa Corte, nel giudizio, di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del pro- cessodi cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale ar t. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'o- messapronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitarela cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito , sempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass., 16/06/2023, n. 17416). Orbene,il giudice non si è pronunciato specificamente sulla questione dell’eccepitaassenza di grave scostamento, ma non vi è dub bio che il gravescostamento rispetto alle risultanze dello studio, ai fini del l'art. 62-sexiesdel D.L. 331/1993, nel caso di specie sussiste sulla base della stessaprospettazione di parte contribuente, sia in termini percentuali , circail 20% dei ricavi dichiarati e dei ricavi minimi secondo Gerico, sia intermini assoluti, pari ad oltre 23.000 euro. 11.Con il q uinto motivo si deduce la « n ullit ̀ della sentenza impugnata avendola CTR di Catanzaro erroneamente ritenuto corretta l'applica- zionedei parametri e degli studi di settore in quanto l'Ufficio ‘avrebbe tenuto conto della realt ̀ commerciale e delle caratteristiche dell'a- zienda’ - pag . 4 sentenza impugnata - anzich ́ dichiarare il difetto di riscontroprobatorio eccepito dal contribuente in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ della sentenza per carenza di motivazione,meramente apparente) » . 11.1.«Per come eccepito dal contribuente in primo grado (pagg. 5 - 6 ricorso)e riproposto in secondo grado (pagg. 14 - 15 controdeduzioni), l'atto di accertamento impugnato ̀ affetto da insanabile difetto di ri- scontro probatorio. L'Agenzia delle Entrate di Rossano ha difatti fon- datola ripresa a tassazione unicamente sulla base del risultato degli studidi settore ( ..., ) senza tenere conto delle peculiarit ̀ che presenta l'impresanel periodo accertato ( ... ) . Ove dovesse ritenersi che l'art. 62-bise 62 - sexies del D.L. 30.08.1993 n. 321, conv. in legge 29.10.03 n.427, consentano di determinare la capacit ̀ contributiva del soggetto soltantosulla base degli studi di settore ed a prescindere da altri fattori, siimporrebbe la rimessione degli atti del presente procedimento alla Cortecostituzionale per insanabile contrasto della normativa test ́ ri- chiamata con l'art. 23 della Costituzione ( ... ) . Tale eccezione non ̀ stataminimamente contestata dall'Ufficio. La CTR di Catanzaro ha ri- tenuto (pag.4 sentenza impugnata) che l'Amministrazione finanziaria abbiacorrettamente applicato i parametri e gli studi di settore ‘tenendo contodella realtà com merciale ove il contribuente ha operato e delle caratteristichedell'azienda’. Peccato che la CTR di Catanzaro non dica inquale parte dell'atto impugnato e/o in quale altro atto (non indicato) l'Ufficio abbia dato atto e dimostrato ‘come’ e ‘quando’ abbia tenuto contodella realt ̀ commerciale ove il contribuente opera e ‘delle carat- teristichedell'azienda’ (non meglio specificate) » (pp.30 - 32 ricorso) . 12.Il motivo è inammissibile in quanto scopertamente diretto ad otte- nereun nuovo apprezzamento del fatto e della prova. Vainfatti brevemente rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno de sunti dal loro esame com- plessivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considera- zionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria laloro collocaz ione in un contesto articolato, nel quale un indizio raf- forza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completa- mento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rilevaè che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza deg li indizia supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermorestando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omes so esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato. 13.Con il s esto motivo il ricorrente prospetta la « n ullit ̀ della sentenza impugnataper omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, dirimente per la decisione (difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione del principio di motivazione degli atti tributari sancito dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990n. 241), in violazione del principio della corrispondenza tra il chie- stoed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. , con conseguente ca- renza in assoluto di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ. (nullit ̀ della sentenza per carenza as- solutadi motivazione) » . 13.1.«Il contribuente ha ritualmente eccepito in primo grado (ricorso, pagg.6-7) e riproposto in fase di appello (controdeduzioni, pagg. 15 - 16)l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto di accertamento im- pugnato. L'Ufficio non ha controdedotto sul punto » (p.33 ricorso) . L'attoin esame sarebbe nullo perch ́ l'Ufficio si sarebbe limitato a ri- chiamarelo scostamento tra i ricavi presunti e i ricavi dichiarati, senza alcuna motivazione ulteriore e senza neanche specificare in base a quali elementi specifici l'Ufficio ̀ pervenuto alla determinazione dei maggioriricavi attribuiti a l soggetto accertato e n ́ le ragioni per cui lo scostamentotra i ricavi dichiarati e quelli presunti ̀ da ritenersi grave. 14.Il motivo non è inammissibile, per le ragioni già esposte con riferi- mentoal primo e al secondo motivo , relativi pure a presunti errores in procedendo,ma è infondato. Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevatain appello qualora essa, anche se non espressamente esami- nata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pre- tesadell'attore, deponendo per l'implicita pron unzia di rigetto dell'ec- cezionemedesima. S icché , il relativo mancato esame può farsi valere nongià quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di leggee difetto di motivaz ione, in modo da portare il controllo di legit- timitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24953del 06/11/2020). Nel caso di specie, è certamente intervenuta la decisione del merito in modo incompatibile con l’accoglimento dell’eccezionepreliminare e tale decisione implicita non è stata corret- tamentecensurata come violazione d i legge e difetto di motivazione. Infine, del tutto eterogenea rispetto alla prospettata questione dell’omessapronuncia è la questione della motivazione apparente, ap- pena abbozzata e logicamente incompatibile con la doglianza di pro- nunciaomessa. 15.Il s ettimo motivo reca censura per « o messa pronuncia della CTR di Catanzarosu una esplicita domanda ritualmente formulata dal contri- buentein via subordinata (rideterminazione dell'imponibile e del vo- lumed'affari IVA) , in violazione , dell'art. 112 cod. proc. civ. , con con- seguente nullità dell’impugnata sentenza in relazione all'art.360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ. » . 15.1.«Il contribuente nel ricorso di primo grado (pagg. 7 - 8 - 9) ha chie- stoin via subordinata il ridimensionamento della pretesa impositiva e sanzionatoria,contestando i criteri utilizzati dall'Ufficio nella determi- nazionedel maggiore imponibile accertato (tale r ichiesta ̀ stata riba- ditanel grado d'appello: pagg. 17 - 18 - 19 e conclusione n. 4 a pag. 20 dellecontrodeduzioni del 29. 7.15) » . « L'Ufficio ha scelto, senza che se neconoscano le ragioni, di assestarsi sul valore puntuale anzich ́ sul valore minimo o su qualsiasi altro punto dell'intervallo , senza alcuna motivazione: la pretesa si manifesta. pertanto, inidonea e non moti- vata anche nel ‘quantum’ ( ... ) . Anche superando le precedenti ecce- zioni, la ripresa dell'Ufficio va quindi quantomeno rideterminata te- nendoconto della situazione reale e locale del settore nel quale opera l'impresa,andando anche al di sotto del ricavo minimo. L'Ufficio, nella determinazionedel maggior imponibile derivante dall'applicazione de- glistudi di settore, ha tenuto conto esclusivamente dei ricavi. Ma, te- nutoconto che ai fini delle imposte sui redditi l'imponibile ̀ dato dalla differenzafra i ricavi e i (correlati) costi, l'Ufficio avrebbe dovuto ridurre imaggiori ricavi presunti de i relativi costi, determinati in base alla si- tuazionespecifica dell'impresa o, quantomeno, ai parametri settoriali diriferimento (dal 60 al 70 per cento dei ricavi) » (pp.34 - 35 ricorso) . 16.Il motivo è infondato. Si legge all’ultima pagina della sentenza un precisoaccertamento in fatto a riguardo: « in sede di contraddittorio il Gambacortaha soltanto dedotto che il settore in cui egli operava era incrisi da diversi anni e che vi era una forte concorrenza (…) e null’al- tro.Trattasi, come è di tutta evidenza di affermazioni assolutamente generiche,prive pertanto del benc h é minimo riscontro, no n solo docu- mentale(…) non è stato in grado di fornire alcuna prova che potesse supportarein qualche modo i suoi assunti difensivi (…) il ricorso pro- postoda [OSCURATO:PERSONA] deve essere, per tanto rigettato » . Dal momento che il giudice ha rigettato integralmente nel merito la prospettazionedel contribuente , ha rigettato ogni sua domanda circa l’ane il quantum della pretesa fiscale. 17.Con l’o ttavo motivo si lament a la « n ullit ̀ dell'impugnata sentenza exart. 132, comma 2, n. 4 , cod. proc. civ. per motivazione apparente inrelazione all'art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ. nella parte in cuiimmotivatamente afferma che le argomentazioni offerte dal contri- buentein sede di contraddittorio sono ‘generiche’ » (p.36 ricorso) . 17.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR le argomentazioni del Gambacorta (il settore in cui operava era in crisi e v' ̀ una forte concorrenza,anche sleale) non sarebbero affatto generiche e, per con- tro,costituiscono un fatto notorio. D’altronde , la CTR di Catanzaro non spiegherebbeper quale motivazione le argomentazioni del Gambacorta sianostate ritenute ‘generiche’ e quale ulteriore prova avrebbe dovuto dare. 18. Il motivo reca la denuncia di un presunto difetto di motivazione assolutoda verificare caso per caso e per tale ragione non inammissi- bile,ma non sussiste la denunciata apparenza della motivazione . Sideve r ibadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè grafica- mente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n.22232 del 03/11/2016). In fatti, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pr e- leggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente a ll'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sen tenza n. 8053del 07/04/2014). Dai brani di motivazione riportati in risposta al precedente motivi si evincebene che vi è un preciso ancoraggio al quadro fattuale e proba- torio(es. « vedasi memoria illustrativa allegata al verbale di contrad- dittorio in data 9.6.2009 » , ultima pa
Sentenza Cassazione n. 00394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris