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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26881/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato , poiché il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, escludendosi la rilevanza di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità.

E, in concreto, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all'insussistenza dei presupposti applicativi dell'invocata causa di non punibilità (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] uliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità della suddetta imputata per il reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato , poiché il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, escludendosi la rilevanza di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità. E, in concreto, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all'insussistenza dei presupposti applicativi dell'invocata causa di non punibilità (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] uliere este
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